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Porto di arma impropria in luogo pubblico: responsabilità penale e profili sanzionatori (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola, 25/01/2022, n.100

Il porto in luogo pubblico di un oggetto ritenuto arma impropria, quale una mazza da baseball, senza giustificato motivo, costituisce reato ai sensi dell'art. 4, Legge n. 110/1975. La fattispecie si configura indipendentemente dall'uso concreto dell'oggetto, essendo sufficiente il mero trasporto fuori dall'abitazione senza una ragione lecita. La confisca obbligatoria e la distruzione dell'oggetto sequestrato seguono per legge, mentre la sospensione condizionale della pena può essere concessa in presenza di un'incensuratezza dell'imputato.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal P.M. sede in data 16.10.2020, l'imputato Ka.Va. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.

All'udienza del 12.5.2021, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. All'udienza del 29.9.2021, su consenso delle partì, si acquisiva al fascicolo per il dibattimento l'informativa di reato a firma dei testi del P.M., App. S. Sc.An. e App. Ia.Ca., con rinuncia all'esame degli stessi. Il Giudice, conseguentemente, ne revocava l'ordinanza ammissiva. All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe. Il Giudice pronunciava la sentenza riservandosi il deposito delle motivazioni nei termini di legge.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che vada senza dubbio affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti criminosi a lui ascritti nell'imputazione.

Invero, dal "verbale di perquisizione veicolare e personale con contestuale sequestro" (di per sé confluente nel fascicolo per il dibattimento in quanto atto irripetibile) nonché dall'informativa di reato acquisita ex art. 493, co. 3 c.p.p. al fascicolo per il dibattimento, entrambi redatti dagli agenti di polizia giudiziaria, App. S. Sc.An. e App. Ia.Ca., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Brusciano (NA), è emerso quanto segue: in data 2.9,2017, alle ore 11:50 circa, nel Comune di Mariglianella (NA), in via (…), nel corso di servizio predisposto per il controllo del territorio, gli operanti, d'iniziativa, procedevano al controllo del veicolo (…), colore blu, targato (…) (targa polacca), nella circostanza condotto dall'odierno imputato Ka.Va. che veniva identificato tramite patente di guida ucraina.

In ragione del fatto che, al momento del controllo, il Ka.Va. si dimostrava agitato e insofferente, gli operanti, insospettiti da tale atteggiamento, procedevano ad eseguire perquisizione personale e veicolare: tale atto forniva esito positivo in quanto nella tasca del sedile anteriore - lato passeggero, veniva rinvenuta occultata una mazza da baseball avente una lunghezza di 45 cm, di colore nero, con manico marrone, detenuta dall'imputato senza alcun giustificato motivo.

L'arma veniva quindi sottoposta a sequestro penale, trattenuta presso gli uffici dei militari operanti in attesa di essere depositata presso il competente ufficio della Procura.

Ciò esposto, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per la contravvenzione di cui all'art. 4, Legge 18.4.1975, n. 110 che sanziona la condotta di chi porta illecitamente in luogo pubblico oggetti o strumenti che siano classificabili quali armi improprie, ovverossia oggetti o strumenti i quali, pur non avendo quale destinazione naturale l'offesa alla persona, siano idonei ad arrecarla ed il loro porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è punito con la sanzione prevista dall'art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110. Laddove si tratti, viceversa, di armi proprie non da sparo si configurano le più gravi contravvenzioni di cui agli artt. 6697-699 c.p. Tanto premesso, nella specie, la P.G. rinveniva nella disponibilità dell'odierno giudicabile, occultata nella tasca del sedile anteriore-lato passeggero, una mazza da baseball avente una lunghezza di 45 cm di colore nero con manico marrone. Tale strumento, in ragione della sua funzione e destinazione naturale, rientra nel novero delle armi improprie dal momento che, pur non avendo quale destinazione naturale l'offesa, trattasi di oggetto avente potenziale attitudine ad arrecarla, attese le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, sicché il porto in luogo pubblico in assenza di giustificato motivo integra la fattispecie criminosa contestata (sul punto, Cfr. Cassazione penale, sez. I, 24/05/2019, n. 26161, "Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball, da ritenersi arma impropria ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975 n. 110, costituisce reato anche qualora non emergano circostanze di tempo e di luogo indicative della sua chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona, in quanto tale ulteriore condizione è prevista, dal citato secondo comma dell'art. 4, solo per il porto degli altri strumenti atti ad offendere, non indicati nel dettaglio").

Nella specie, la P.G. accertava il possesso del predetto strumento da parte dell'imputato ed il suo trasporto fuori dall'abitazione, in luogo pubblico, come si evince dal rinvenimento dell'oggetto all'interno dell'autovettura nella disponibilità dell'imputato (ad ulteriore conferma della riconducibilità del possesso all'odierno giudicabile), in assenza di giustificati motivi apprezzabili, connessi alla naturale funzione dell'oggetto o ad altre ragioni.

Al riguardo si evidenzia che il giustificato motivo idoneo a scriminare la condotta può ritenersi sussistente solo nel caso in cui particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (cfr. sul punto tra le altre Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 11356 del 06/10/2005 Imputato Bu.). Nella specie, dall'attività di polizia giudiziaria è emerso che l'imputato si trovava a bordo dell'autovettura al cui interno veniva occultata la mazza da baseball poi sequestrata. Siffatta circostanza, unitamente all'atteggiamento sospetto tenuto dal soggetto sottoposto a controllo, elementi caduti sotto la diretta percezione dell'operante di P.G., porta a ritenere la piena consapevolezza dell'imputato in ordine al trasporto del predetto strumento in luogo pubblico.

Affermata la penale responsabilità dell'imputato, non può accogliersi l'invocata richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. atteso che la condotta in esame è connotata da un potenziale offensivo tale (la mazza da baseball, di peso e dimensioni sicuramente non esigue, era a diretta portata di mano dell'imputato e, in quanto tale, prontamente utilizzabile per recare offesa) da non ritenere la condotta connotata dal requisito della particolare tenuità dell'offesa richiesto dalla norma. Quanto alla pena, non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile ai fini del presente giudizio (l'imputato è rimasto assente per tutto il corso del dibattimento e non ha fornito alcun contributo dichiarativo al presente procedimento). Può, invece, applicarsi l'attenuante di cui all'art. 4 comma 3 Legge n. 110/1975 trattandosi di porto di solo oggetto atti ad offendere, quale è da ritenersi la mazza da baseball.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di Euro 2.000,00 di ammenda (pena che si attesta nei minimi edittali).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti e le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ostandovi precedenti penali a carico dell'imputato e presumendosi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Quanto alla destinazione del bene in sequestro, va disposta la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Ka.Va. responsabile del reato ascrittogli in rubrica e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma III della Legge n. 110/1975, lo condanna alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Letto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.

Così deciso in Nola il 19 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.

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