top of page

IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta, amministratore di fatto assolto. Non ha commesso il fatto



Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato dinanzi al Tribunale di Nola contro un presunto amministratore di fatto, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta, imprenditore assolto per non aver commesso il fatto

Indice:


IL CASO

Capo di imputazione: a) del delitto p.p. dagli artt. 110,216 co. 1 n. 1 L.F. e 223 L.F. (RD

n. 267/42 e succ. modif) perché, in concorso fra loro: Di Cr. An. nella qualità di legale rappresentante dal 26.5.1990 al 22.9.2010 della società, Te. Ed. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (omissis) al viale (omissis) zona (omissis) snc, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 137/13 del 17.12.2013. nonché nella qualità di legale rappresentante della Na. s.r.l. dal 2008, avente la medesima sede legale della fallita;

Di Cr. Mi. nella quale di liquidatore della fallita;

Di Cr. Gi. nella qualità di amministratore di fatto della fallita e della soc. Na. s.r.l. al fine di recare pregiudizio ai creditori, proseguendo l'attività della fallita mediante la società Na. s.r.l., avente la medesima sede della fallita, la medesima compagine societaria, i medesimi clienti/fornitori, i medesimi beni strumentali, distraevano dal patrimonio sociale prima della dichiarazione di fallimento, precisamente dall'anno 2008 all'anno 2011, beni strumentali all'esercizio dell'attività pari ad Euro 203.400,00.

In (omissis) il 17/12/2013


Decisione: Amministratore di fatto assolto per non aver commesso il fatto.

Il Collegio ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta" (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).


IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale Nola, 04/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 04/02/2022), n.104

Fatto

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. - sede - in data 15.07.2020, Di Cr. Gi. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.


All'udienza del 3.12.2020, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il processo veniva rinviato in via preliminare.


All'udienza del 25.02.2021, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, ritenutane la pertinenza e la rilevanza. Il Tribunale, sentite le parti, revocava preliminarmente l'ordinanza ammissiva del teste Ma.; si procedeva, quindi, all'escussione del teste del Pm Sa. Ca., al cui esito si acquisiva la relazione ex art. 33 ed i relativi allegati. Si acquisiva, altresì, ex art. 238 bis c.p.p. la sentenza n. 160/2020 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Nola in data 30.06.2020.


All'udienza del 22.04.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Ma. Gi..


All'udienza del 10.06.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Es. Do. e si acquisiva documentazione ex art. 234 c.p.p.


All'udienza del 23.09.2021, il processo veniva rinviato per assenza dei testi.


All'udienza del 10.11.2021, si procedeva all'escussione dei testi Na. Lu. e Ta. Ci., richiesti ai sensi dell'art. 195 c.p.p. dall'ufficio di Procura.


All'odierna udienza, si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano le proprie richieste ed il Collegio, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30.


Motivi della decisione

Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica.


Il fondamento probatorio di questo giudizio è costituito dalla testimonianza del curatore del fallimento, Avv. Sa. Ca., pienamente attendibile perché precisa, articolata ed intrinsecamente coerente, dalla relazione dalla stessa redatta, ai sensi dell'art. 33 L.F., nonché dagli atti e dai documenti che sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. o con il consenso delle parti (sulla ammissibilità come prova documentale della relazione del curatore fallimentare cfr. Cass. Sez. 5°, sent. n. 39001 del 09/06/2004 Ud., dep. 05/10/2004, Rv. 229330; ed inoltre, sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dal fallito, nel senso che le stesse non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63.2 c.p.p., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. c.p.p., v. Cass. Sez. 5, sent. n. 46422 del 25/09/2013 Ud., dep. 21/11/2013, Rv. 257584).


Sulla base di queste risultanze probatorie la vicenda per cui si è proceduto può essere correttamente ricostruita nel modo seguente.


Con sentenza emessa in data 18.12.2013 il Tribunale di Nola dichiarò il fallimento della società "Te. Ed. S.R.L." in liquidazione in persona del suo amministratore e legale rappresentante Di Cr. An..


Detta società, con sede legale in (omissis) alla Via (omissis) zona (omissis) s.n.c., era stata costituita il (omissis) ed aveva come oggetto sociale (cfr. visura storica, all. n. 2 alla relazione)


- l'attività di trasporto con camion e furgone per conto terzi e per conto proprio;


- l'esercizio di commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei generi compresi nel settore merceologico non alimentare;


- il montaggio, la manutenzione e l'assistenza tecnica di gru;


- la vendita ed il noleggio di gru nuove ed usate;


- la lavorazione edile, stradale e cantieristica


Il capitale sociale era di Euro 18.378,00 interamente versato ed alla data del fallimento risultava sottoscritto da Di Cr. Mi., nato a (omissis) il (omissis), nominato liquidatore con atto del 17.02.2010


In data 21.01.2014, a seguito di accesso presso la sede legale ed operativa della società in questione, il curatore riscontrò la presenza di un terreno completamente abbandonato ed incolto per cui decise di recarsi presso la sede legale precedente, sita in (omissis) alla Via (omissis) n. (omissis): ivi rinveniva un immobile a due piani, con ampio spiazzo all'esterno dove erano insistenti delle gru smontate, macchinari ed utensili vari, nonché un'ampia officina dotata dei più svariati utensili. Al piano ammezzato si rinveniva un ufficio dotato di computer, scrivanie e macchinari per ufficio, nel quale era presente Di Cr. An., unica amministratrice della società Na. Gr. S.R.L. avente sede legale nel predetto luogo e con oggetto sociale - tra gli altri - "vendita e noleggio di gru".


Di Cr. An. dichiarava che fino all'anno 2010 aveva assunto la veste di amministratrice unica della società Te. Ed. S.R.L. e che detta società aveva operato presso i locali di Via (omissis) n. (omissis), unitamente alla società Na. Gr. S.R.L. per due anni.


Fu, quindi, interrogato il liquidatore della Te. Ed. S.R.L., Mi. Di Cr., il quale dichiarava di aver conoscenza della predetta compagine societaria solo a decorrere dal mese di marzo 2010, mese nel quale assumeva la carica di liquidatore della società e decideva di spostare la sede sociale presso la Ma. Ma. nel terreno di Pa. Er. con regolare contratto di locazione. La società si rendeva morosa dal mese di giugno 2010 (come si evince dalla copia di sfratto per morosità prodotta in sede di interrogatorio formale, all n. 4); infatti, a seguito di formale sfratto, il container rappresentativo dell'ufficio della società veniva trasferito in un terreno di un amico (tale Ma.) insieme ad una delle due gru inventariate e, in data 22.08.2013, a seguito di incendio (cfr. denuncia del 22.08.2013 e rilievi fotografici privi di data certa), veniva distrutta tutta la documentazione fiscale e contabile della Te. Ed. nei diversi anni di attività.


Interrogato sulla presenza di beni aziendali, il liquidatore riferiva della presenza di due gru, i cui libretti identificativi (all. 8 e 9) sono stati consegnati in copia in sede di interrogatorio formale, per un valore complessivo pari ad Euro 80.000.


In ordine al ruolo rivestito dall'odierno imputato all'interno della società fallita, il curatore Ca. riferiva in dibattimento di non essersi mai interfacciata con l'odierno imputato (padre di Di Cr. Mi.), ma esclusivamente con il liquidatore Di Cr. Mi.. Disconosceva, altresì, che le fatture acquisite dalla P.G. operante (sulla cui acquisizione ha riferito in dibattimento il teste di P.G. Es. Do., in servizio presso la Guardia di Finanza di (omissis)) a supporto dell'operazione di transizione dei beni strumentali dalla Te. Ed. alla Na. Gr. S.R.L. (cfr. fatture n. 3, 4, 6, 10 del 9.1.2008; n. 23 e 24 del 22.01.2008; n. 4 del 11.02.2008; n. 118 del 7.12.2009; n. 10 del 21.01.2020; n. 39 del 1.08.2010; n. 5 del 2.09.2011; n. 6 del 1.12.2011) fossero a firma dell'odierno imputato, né tanto meno che dalla documentazione acquisita nel corso delle operazioni di inventario vi fossero documenti, assegni o altri titoli a firma dell'odierno giudicabile.


A riscontro del ruolo assunto dall'odierno imputato nell'ambito della Te. Ed. S.R.L. sono stati escussi due dipendenti della predetta società, Na. Lu. e Ta. Ci., entrambi citati quali testi di riferimento ai sensi dell'art. 195 c.p.p. avendo il teste di P.G. Es. riferito in dibattimento di aver udito i predetti soggetti quali persone informate sui fatti.


In particolare, il teste Na. Lu. riferiva di aver lavorato, quale dipendente con mansioni di meccanico, dal 1995 sino al 2010 presso la Te. Ed. e dal 2010 presso la Na. Gr.: le predette compagini facevano entrambe capo a Di Cr. An. (amministratrice delle società), dalla quale il Na. veniva regolarmente pagato. Quanto alla figura di Di Cr. Gi., il teste riferiva che quest'ultimo si limitava a fornire indicazioni sul lavoro da svolgere e sui cantieri dove andare (cfr. pag. 6 del verbale stenotipico: "quello non faceva niente, gestiva solo gli operai, guardava solo gli operai").


Il teste Ta. Ci. riferiva di aver lavorato, quale dipendente con mansioni di assistente tecnico alle gru edili, dapprima con la Te. Ed. e poi con la Na. Gr. S.R.L.; riferiva che lo stipendio veniva regolarmente pagato da Di Cr. An. mentre Di Cr. Gi., che il Ta. asseriva essere il fratello di Di Cr. An., si limitava a dare disposizioni in ordine ai cantieri ove effettuare i lavori.


Così riassunti i fatti, come si diceva, non è emersa prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica.


Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ot., Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili - secondo validate massime di esperienza - ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico.


Ancora, (Cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 27264 del 10/07/2020) "In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta" (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).


Ciò detto, dall'analisi del contenuto dichiarativo delle deposizioni rese dal curatore fallimentare Ca. e dai dipendenti della Te. Ed. Na. Lu. e Ta. Ci., non è possibile ricavare elementi probatori utili dai quali far discendere la qualifica di amministratore di fatto in capo all'odierno imputato.


Invero, il curatore fallimentare chiariva di non essersi mai interfacciata, nel corso delle operazioni di inventariato, con l'odierno imputato, confermando che quest'ultimo non sottoscriveva alcuna delle fatture emesse dalla Te. Ed. nel periodo oggetto di contestazione. Ancor più pregnante è il dato probatorio ricavato dalle dichiarazioni rese dai dipendenti i quali, escussi in dibattimento, riferivano di non essersi mai interfacciati con l'imputato per questioni attinenti alla vita gestionale dell'impresa (pagamento stipendi, esecuzione di direttive impartite etc.), ma che quest'ultimo si limitava a dare generiche indicazioni sui cantieri ove operare. In ordine alle attività di intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico, queste ultime erano ad esclusivo appannaggio della Di Cr. An. la quale, come emerso nell'istruttoria dibattimentale, è stata già condannata con sentenza passata in giudicato per i medesimi fatti.


In assenza di riscontri probatori circa la qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della Te. Ed., quest'ultimo va mandato assolto per non aver commesso il fatto.


PQM

Letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve Di Cr. Gi. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.


Motivi in giorni trenta


Così deciso in Nola, il 20 gennaio 2022


Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2022



bottom of page