Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato dinanzi al Tribunale di Nola contro un presunto amministratore di fatto, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Indice:
IL CASO
Capo di imputazione: a) del delitto p.p. dagli artt. 110,216 co. 1 n. 1 L.F. e 223 L.F. (RD
n. 267/42 e succ. modif) perché, in concorso fra loro: Di Cr. An. nella qualità di legale rappresentante dal 26.5.1990 al 22.9.2010 della società, Te. Ed. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (omissis) al viale (omissis) zona (omissis) snc, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 137/13 del 17.12.2013. nonché nella qualità di legale rappresentante della Na. s.r.l. dal 2008, avente la medesima sede legale della fallita;
Di Cr. Mi. nella quale di liquidatore della fallita;
Di Cr. Gi. nella qualità di amministratore di fatto della fallita e della soc. Na. s.r.l. al fine di recare pregiudizio ai creditori, proseguendo l'attività della fallita mediante la società Na. s.r.l., avente la medesima sede della fallita, la medesima compagine societaria, i medesimi clienti/fornitori, i medesimi beni strumentali, distraevano dal patrimonio sociale prima della dichiarazione di fallimento, precisamente dall'anno 2008 all'anno 2011, beni strumentali all'esercizio dell'attività pari ad Euro 203.400,00.
In (omissis) il 17/12/2013
Decisione: Amministratore di fatto assolto per non aver commesso il fatto.
Il Collegio ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta" (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale Nola, 04/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 04/02/2022), n.104
Fatto
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. - sede - in data 15.07.2020, Di Cr. Gi. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.
All'udienza del 3.12.2020, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il processo veniva rinviato in via preliminare.
All'udienza del 25.02.2021, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, ritenutane la pertinenza e la rilevanza. Il Tribunale, sentite le parti, revocava preliminarmente l'ordinanza ammissiva del teste Ma.; si procedeva, quindi, all'escussione del teste del Pm Sa. Ca., al cui esito si acquisiva la relazione ex art. 33 ed i relativi allegati. Si acquisiva, altresì, ex art. 238 bis c.p.p. la sentenza n. 160/2020 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Nola in data 30.06.2020.
All'udienza del 22.04.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Ma. Gi..
All'udienza del 10.06.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Es. Do. e si acquisiva documentazione ex art. 234 c.p.p.
All'udienza del 23.09.2021, il processo veniva rinviato per assenza dei testi.
All'udienza del 10.11.2021, si procedeva all'escussione dei testi Na. Lu. e Ta. Ci., richiesti ai sensi dell'art. 195 c.p.p. dall'ufficio di Procura.
All'odierna udienza, si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano le proprie richieste ed il Collegio, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30.
Motivi della decisione
Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica.