Nuovo titolo esecutivo e misura alternativa: decide la sorveglianza (Cass. Pen. n. 5355/2026)
- 13 feb
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Massima
In tema di esecuzione penale, qualora sopravvenga un nuovo titolo detentivo nei confronti di soggetto già ammesso all’espiazione della pena in misura alternativa alla detenzione, trova applicazione l’art. 51-bis ord. pen., con conseguente temporanea ineseguibilità del nuovo ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero e obbligo di trasmissione degli atti alla magistratura di sorveglianza, cui compete valutare la prosecuzione o la cessazione della misura in relazione al cumulo delle pene; resta pertanto inapplicabile il meccanismo di cui all’art. 656 c.p.p., non potendo il superamento della soglia di pena essere valutato dal giudice dell’esecuzione al di fuori del procedimento delineato dalla normativa penitenziaria.
Commento
Con la sentenza in commento, la Prima Sezione interviene sulla sorte della misura alternativa quando, durante l’espiazione, sopravvenga un nuovo titolo detentivo.
Il caso è paradigmatico.
Il condannato era già in detenzione domiciliare ex L. 199/2010; sopravviene un nuovo titolo, cui si aggiunge la revoca dell’indulto.
Il pubblico ministero emette decreto di cumulo e il giudice dell’esecuzione respinge la richiesta di sospensione ex art. 656 c.p.p., ritenendo che la pena complessiva superi i tre anni.
La Cassazione annulla.
1. L’errore di sistema: non si applica l’art. 656 c.p.p.
Il punto decisivo è uno solo: quando il condannato è già ammesso a misura alternativa, la disciplina di riferimento non è l’art. 656 c.p.p., ma l’Art. 51-bis.
La norma stabilisce che, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà:
il pubblico ministero deve trasmettere gli atti alla magistratura di sorveglianza;
il magistrato (e poi il Tribunale di sorveglianza) valuta se permangono le condizioni per la prosecuzione della misura;
solo in caso contrario dispone la cessazione e l’accompagnamento in istituto.
Ne deriva una temporanea ineseguibilità del nuovo ordine di esecuzione, sino alla decisione della sorveglianza.
La Corte ribadisce un principio di sistema:la continuità del percorso trattamentale non può essere interrotta da un automatismo aritmetico fondato sul mero superamento di una soglia numerica.
2. Il limite di pena non è tre anni, ma quattro
L’ordinanza impugnata aveva fondato il diniego sulla circostanza che la pena complessiva superasse i tre anni.
La Cassazione corregge espressamente l’assunto, richiamando l’estensione operata dalla Corte Costituzionale n. 41, che ha elevato a quattro anni il limite di pena per l’accesso alle misure alternative.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale: l’errore sulla soglia comporta conseguenze dirette sulla libertà personale e sulla possibilità di accesso ai percorsi alternativi al carcere.
3. Il ruolo residuale del giudice dell’esecuzione
La sentenza chiarisce anche il perimetro delle competenze:
la valutazione sul mantenimento della misura spetta alla magistratura di sorveglianza;
il giudice dell’esecuzione ha un ruolo residuale, attivabile solo in caso di violazioni della sequenza procedimentale prevista dall’art. 51-bis ord. pen.
Si riafferma così una distinzione funzionale netta:il giudice dell’esecuzione è garante della legalità formale del titolo;la magistratura di sorveglianza è garante della legalità sostanziale del trattamento.
4. Un principio di civiltà esecutiva
La decisione valorizza un dato spesso trascurato nella prassi:
nel computo della pena residua deve tenersi conto anche di quanto già espiato in misura alternativa.
Non siamo di fronte a un problema di semplice aritmetica, ma a una questione di coerenza costituzionale del sistema esecutivo.
L’art. 27, comma 3, Cost. impone che la pena tenda alla rieducazione.Interrompere automaticamente una misura alternativa già in corso, senza passare dal vaglio della sorveglianza, significherebbe trasformare la fase esecutiva in una somma di segmenti repressivi scollegati tra loro.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 05/02/2026, (ud. 05/02/2026- dep. 10/02/2026) - n. 5355
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2025 il GIP del Tribunale di Torino – quale giudice della esecuzione – ha provveduto su due diverse domande.
In particolare, con la decisione qui in esame è stata: a) accolta la domanda del P.M. di revoca dell'indulto applicato a Gi.An. in riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 19 aprile 2006 nella misura di anni 2 e mesi uno di reclusione; b) respinta la domanda introdotta da Gi.An. tesa ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione pene concorrenti emesso dal P.M. in data 18 giugno 2025, con cui è stata posta in esecuzione la pena di cui sopra, unitamente al residuo pena già in essere.
In motivazione, quanto al diniego di sospensione dell'ordine di esecuzione – richiesto ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. – il GIP osserva che, a seguito del cumulo della pena oggetto di indulto con quella derivante dai titoli già in corso, l'entità della pena complessiva (indicata come quella di anni tre e mesi sei di reclusione) supera i tre anni di reclusione, così facendo venire meno i presupposti per dichiarare la temporanea inefficacia del provvedimento emesso dal P.M.
2. Avverso tale ordinanza – nella parte in cui si è respinta la domanda di sospensione del titolo esecutivo - ha proposto ricorso per cassazione Gi.An., nelle forme di legge, deducendo vizio di motivazione.
2.1 In apertura, la difesa ha evidenziato che con provvedimento del 10.06.2025, il condannato è stato ammesso all'espiazione della residua pena (all'epoca pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 18 di reclusione) in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 199 del 2010.
In seguito, è divenuta eseguibile anche la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione per fatti di reato commessi nel 2018.
Per dare esecuzione a tale sentenza, il P.M. ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, disponendo la prosecuzione della detenzione domiciliare sino alla pronuncia della Magistratura di sorveglianza, quando invece, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della nuova pena e concedere facoltà di chiedere l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.
Si evidenzia che la nuova pena, se sommata a quella in corso di espiazione, non supera il limite di tre anni, ed altresì che nei confronti del condannato non sono mai stati sospesi gli ordini di esecuzione relativi alle varie sentenze di condanna. Proprio la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione ha impedito al condannato di avanzare la legittima richiesta di espiazione della complessiva residua pena oggetto del nuovo cumulo. Il giudice dell'esecuzione, ad opinione della difesa, è incorso nel vizio di travisamento dei fatti, perché non ha considerato che il P.M., ancor prima che il G.E. revocasse l'indulto, aveva già computato la relativa pena che il condannato avrebbe dovuto espiare.
Secondo la difesa, la pena residua, al momento dell'emissione del provvedimento del 18.06.2025, era pari complessivamente a 2 anni, 6 mesi e 10 giorni, in conseguenza del cumulo della pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, derivante dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 23.05.2025, con il residuo pena al momento di emissione del provvedimento di cumulo, all'epoca pari ad 1 anno, un mese e 5 giorni.
La mancata declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione, secondo la difesa, non ha consentito al condannato di presentare, entro trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa, anche se, al momento della ricezione della notifica del provvedimento di cumulo, il medesimo già si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Pacifica risulta essere la circostanza di fatto per cui al momento della emissione della decisione impugnata (così come del nuovo decreto di cumulo, che legittimamente ricomprende la pena derivante dalla revoca dell'indulto) Gi.An. era in espiazione pena nelle forme della detenzione domiciliare.
Da ciò deriva che le disposizioni di legge coinvolte nella attività ricognitiva – di cui non si fa cenno nella decisione impugnata e nell'atto di ricorso – sono quelle di cui all'art. 51-bis della legge n. 354 del 1975 (da ora in avanti ord. pen.).
Per effetto di tali disposizioni lì dove sopravvenga un nuovo titolo il Pubblico Ministero deve formulare le proprie richieste al Magistrato di Sorveglianza e non può mettere direttamente in esecuzione il nuovo cumulo: il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.
Dunque vi è una norma di legge – diversa da quella di cui all'art. 656 cod. proc. pen. – da cui deriva una temporanea ineseguibilità dell'ordine di esecuzione, con attribuzione di poteri valutativi alla magistratura di sorveglianza: nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare o al regime di semilibertà, poiché l'art. 51-bis ord. pen., nel disporre che il Tribunale di sorveglianza decida, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall'art. 47, comma 1, dall'art. 47-ter, comma 1,
o dall'art. 50, commi 1-3, ord. pen., i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l'applicazione di ciascuna misura; ciò senza che sia, tuttavia, precluso al Tribunale di sorveglianza di estendere il raggio della propria valutazione a profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità delle misure, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (v. Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, P.g. in proc. La Barbera, Rv. 210025-01).
Ed è il caso di aggiungere che: a) il limite massimo di pena residua per la concedibilità di una misura alternativa non è pari ad anni tre – come si afferma nella decisione impugnata – ma è pari ad anni quattro di reclusione in ragione dei contenuti di Corte Cost. n. 41 del 2018; b) nel computo della pena residua deve tenersi conto di quanto già espiato in sede di misura alternativa.
Dunque, a parere del Collegio, se è vero che nella sequenza procedimentale in cui è venuto a trovarsi il Gi.An. (in rapporto alla revoca dell'indulto) la competenza del giudice della esecuzione è solo residuale (nel senso che il condannato può rivolgersi al garante della legalità della fase esecutiva lì dove il PM non abbia seguito il procedimento descritto dall'art. 51-bis ord. pen.), al contempo il contenuto della decisione impugnata non chiarisce se vi sia stata – o meno – la trasmissione degli atti al competente Magistrato di Sorveglianza, oltre ad introdurre un elemento in diritto errato in punto di "soglia di residuo pena" idonea a determinare una possibile applicazione di misura alternativa.
Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino - ufficio g.i.p.
Così è deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2026.










































