La caduta del reato ostativo al riesame rende originariamente nulla la misura cautelare emessa senza interrogatorio preventivo (Cass. Pen. n. 6740/26)
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Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali, qualora il Tribunale del riesame annulli l’ordinanza genetica per difetto dei gravi indizi in relazione al reato che consentiva di omettere l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., la misura applicata per i residui reati è originariamente nulla ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p., con effetto ex tunc, poiché viene meno retroattivamente il presupposto che legittimava l’elisione dello strumento di garanzia.
1. Il quadro normativo dopo la legge n. 114/2024
La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha inciso in modo strutturale sul procedimento applicativo delle misure cautelari personali, introducendo l’obbligo dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini prima dell’adozione della misura (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.).
La regola è ora il contraddittorio anticipato; la deroga è tassativa e circoscritta alle ipotesi indicate dalla norma, tra cui la sussistenza di esigenze cautelari ex art. 274, lett. a) e b), nonché la lett. c) in relazione ai delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Il legislatore ha rafforzato la portata cogente dell’istituto introducendo una sanzione espressa: l’art. 292, comma 3-bis, c.p.p. prevede la nullità dell’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio nei casi in cui esso sia dovuto.
Il punto problematico affrontato dalla sentenza in esame concerne l’ipotesi in cui l’omissione dell’interrogatorio sia stata giustificata dalla contestazione di un reato “ostativo”, successivamente caduto al riesame per difetto di gravità indiziaria.
2. Il riesame come verifica integrale dei presupposti genetici
La Corte ribadisce la natura integralmente devolutiva del giudizio di riesame: esso non si limita a un controllo esterno, ma investe tutti i presupposti legittimanti la misura, compresi quelli attinenti alla corretta applicazione del regime derogatorio previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
Il reato ostativo non costituisce una mera circostanza accessoria; esso rappresenta il presupposto normativo che consente l’elisione del contraddittorio anticipato.
Qualora il riesame accerti l’insussistenza dei gravi indizi in ordine a quel reato, viene meno il fondamento stesso della deroga. La verifica non ha natura sopravvenuta, ma retrospettiva: si accerta che il presupposto legittimante non sussisteva ab origine.
3. Nullità genetica ed effetto ex tunc
La decisione si colloca nel solco di un’impostazione che distingue nettamente tra:
inefficacia sopravvenuta della misura (artt. 302 e 306 c.p.p.);
nullità strutturale dell’ordinanza.
Inefficacia | Nullità genetica |
colpisce la persistenza della misura | colpisce la legittimità originaria |
è sopravvenuta | opera ex tunc |
riguarda fatti successivi | riguarda presupposti mancanti fin dall’inizio |
Nel caso di specie non si verte in tema di cessazione o attenuazione della misura per fatti successivi, bensì di accertamento dell’originaria carenza di un presupposto necessario.
La nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, c.p.p. è qualificata come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., ma ciò non incide sulla sua natura genetica: l’ordinanza risulta viziata fin dal momento della sua emissione, poiché adottata in assenza di un presupposto imprescindibile.
L’effetto è ex tunc: la caducazione del reato ostativo determina la retroattiva insussistenza delle condizioni che legittimavano l’omissione dell’interrogatorio.
4. Connessione oggettiva e “vis attractiva”
La pronuncia valorizza altresì il tema della connessione oggettiva. Quando la domanda cautelare riguarda una pluralità di reati, la valutazione circa l’obbligo dell’interrogatorio non può essere frammentata per singoli capi, ma deve essere compiuta alla luce della complessiva struttura dell’imputazione.
Tuttavia, tale impostazione non può tradursi in una stabilizzazione postuma della deroga.
Se il reato che esercita la funzione attrattiva viene meno, viene meno anche la giustificazione sistematica dell’elisione del contraddittorio.
L’argomento secondo cui la nullità dipenderebbe da una “circostanza sopravvenuta” viene espressamente respinto: non si tratta di applicare una sanzione per un evento successivo, ma di prendere atto che il presupposto oggettivo non era giuridicamente sussistente.
5. Conclusioni
La sentenza impone alcune considerazioni:
la verifica sulla sussistenza del reato ostativo non può essere meramente formale.
il riesame è sede idonea a far valere la nullità genetica dell’ordinanza.
il tribunale non può supplire mediante integrazione motivazionale ex art. 309, comma 9, c.p.p.
La nullità deve essere tempestivamente dedotta entro la fase del riesame.
Ne discende che l’interrogatorio preventivo non è un segmento procedurale rimesso alla discrezionalità del giudice, ma un elemento strutturale del titolo cautelare, la cui omissione è consentita solo in presenza di presupposti oggettivamente verificabili.
La sentenza in argomento chiarisce che la riforma del 2024 ha inciso sull’architettura del procedimento cautelare in termini non meramente organizzativi ma strutturali.
Il contraddittorio anticipato costituisce la regola; la deroga è eccezionale e rigorosamente tipizzata.
Se il titolo che la giustifica viene meno, l’ordinanza cautelare non perde semplicemente efficacia: risulta radicalmente viziata sin dall’origine.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. III, ud. 16 gennaio 2026 (dep. 19 febbraio 2026), n. 6740
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 30/07/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro, nell’annullare parzialmente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza del 04/07/2025, che aveva applicato la misura cautelare personale di massimo rigore nei confronti di U. C., confermava la misura stessa in relazione ai residui reati.
2. Avverso tale provvedimento ricorre l’indagato.
2.1. con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 125, 292, comma 3-bis, 291, comma 1-quater, cod. proc. pen..
L’ordinanza genetica era stata emessa in assenza dell’interrogatorio «preventivo» o «anticipato», introdotto dalla legge 114 del 25/08/2024, in presenza, tra le contestazioni, di un reato ostativo, ossia la rapina aggravata tentata (capi 1), inclusa nel catalogo dell’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di rito.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha annullato l’ordinanza in riferimento a tale imputazione, per effetto della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (per effetto della mancata trasmissione dei relativi supporti alla difesa in tempo utile), caducate le quali difetta il requisito della gravità indiziaria.
Una volta venuto meno, per effetto della pronuncia del Riesame, che ha effetto integralmente devolutivo, il titolo di reato che consentiva di escludere l’interrogatorio preventivo, l’ordinanza genetica risulta affetta da nullità originaria e inemendabile.
Erra pertanto l’ordinanza impugnata laddove ritiene che l’esclusione del regime ordinario «non possa essere condizionata dagli esiti del riesame sul reato che esercita la vis actractiva, essendo tale soluzione peraltro decisamente incompatibile con la natura della sanzione prevista che, pur presupponendo un vizio originario del provvedimento impositivo, verrebbe applicata invece in ragione di una circostanza sopravvenuta, con l’inammissibile conseguenza che il regime derogatorio di garanzia verrebbe individuato ex post e secundum eventum litis».
A sostegno della propria argomentazione, il ricorrente cita Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 – 02, secondo cui, «in tema di impugnazioni cautelari, il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, in quanto preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, sicché è deducibile l'insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato con l'indagato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.».
In altri termini, gli elementi escludenti l’interrogatorio preventivo debbono sussistere «oggettivamente», sicché il loro difetto, ove ritenuto dal giudice dell’impugnazione, determina non già l’inefficacia, bensì l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ciò in quanto il riesame svolge la precipua funzione di verificare, ex post, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari, ma anche della necessità o meno dell’interrogatorio preventivo (così Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01).
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli articoli 274 e 275 per la mancanza di idonea motivazione in relazione alla adeguatezza della sola misura carceraria, anche in relazione alla disparità di trattamento rispetto ad altri correi (che hanno svolto l’interrogatorio preventivo).
L’ordinanza impugnata non tiene conto: delle modiche quantità di stupefacente oggetto delle contestazioni; della sussimibilità degli addebiti nel 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; della ristrettezza dell’arco temporale di commissione dei reati; dell’assenza di ulteriori carichi pendenti.
3. In data 30 dicembre 20205, l’Avv. Cristian Cristiano depositava, per l’imputato, memoria in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sul secondo.
2. La legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) ha profondamente innovato il procedimento applicativo delle misure cautelari personali, innestando nella disciplina del codice un segmento inedito, costituito dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all'adozione della misura, prima dell'adozione della misura, ovvero interrogatorio preventivo (così Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 – 01, in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2, comma 1, lett. e) della legge citata ha introdotto la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
L'art. 2, comma 1, lett. f), n. 114 del 2024 ha poi integrato l'art. 292 cod. proc. pen. aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis secondo cui «l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater [omissis]».
3. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in tema di connessione «oggettiva», che il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex art. 294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorio anticipato (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01).
In tema di connessione «soggettiva», invece, si registrano orientamenti contrapposti.
A petto di un primo orientamento, secondo cui la deroga alla regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga (Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537 – 01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 - 01), se ne contrappone altro, secondo cui il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 – 02; Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, Rv. 288044 - 01).
La Quinta Sezione della Corte, con ordinanza n. 35613 del 24/10/2025, V., ha rimesso sul punto la questione alle Sezioni Unite della Corte, le quali, con sentenza in data 15 gennaio 2025 (informazione provvisoria, la motivazione non è ancora stata depositata) hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.
4. Quanto alle «conseguenze» dell’omesso interrogatorio preventivo, questa Corte ritiene che la sua omissione, ove previsto, integri una nullità c.d. «a regime intermedio» ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta fino all’udienza dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 – 02; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192 - 01), interpretazione avallata dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite, circostanza peraltro non sussistente nel caso in esame, posto che la nullità si sarebbe verificata, ora per allora, solo a seguito della decisione del Tribunale del riesame.
Si è anche ritenuto che l’omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina – in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1- quater, cit. (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01).
In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice.
La nullità cui è affetta l’ordinanza in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo non può che essere «genetica».
Per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame si verifica infatti «una causa originaria e strutturale di nullità dell'ordinanza applicativa», che si verifica «retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame» (Sent, n. 5548 del 2025, citata, in motivazione, par. 5).
Non si verte, come nel distinto schema di cui agli artt. 302 e 306 cod. proc. pen., intorno a una causa di inefficacia della misura (sopravvenuta rispetto all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stessa), ma viene in rilievo l'accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo cautelare.
5. Deve quindi concludersi nel senso che, in tema di misure cautelari, per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame, che annulli l’ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato che consente di non procedere all’interrogatorio preventivo di cui all’articolo 291-quater cod. proc. pen., il provvedimento cautelare emesso per i residui reati risulta «originariamente» nullo ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano l’elisione dello strumento di garanzia.
6. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, in uno con l’ordinanza genetica, affetta da nullità tempestivamente dedotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 4 luglio 2025 del GIP del Tribunale di Cosenza n. 2706/2024 R.G. GIP relativamente alla posizione di U. C. e per l'effetto dichiara la cessazione della custodia cautelare in carcere eseguita nei confronti del ricorrente in base a detta ordinanza.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. dispone la trasmissione degli atti al GIP di Cosenza.


























