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IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, assoluzione parziale.

Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli contro diversi imputati, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per alcuni degli imputati.

CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, assoluzione parziale.

Indice:


IL CASO

Capo di imputazione: A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 1 e comma 2, 219 comma 2 n. 1 e 223 RD 267/1942, perché, in concorso ed unione tra

loro,

- Pe. Ge. in qualità di amministratore (Presidente del C.d.A.) della società "CO. Co. Me. La. a r.l." dal maggio 2001 al 24.9.2008 e di liquidatore della medesima società dal 24.9.2008,

- Po. Pa. in qualità di amministratore legale (Presidente del C.d.A.) fino al 2001 e successivamente di amministratore di fatto della società

"CO. Co. Me. La. a r.l.",

- Co. An. in qualità di liquidatore della società "CO. Co. Me. La. Ar.l.",

- Ca. Vi. in qualità di vicepresidente del C.d.A. e di amministratore di fatto della società "CO. Co. Me. La. a r.l.", nonché amministratore unico della IT. IM. TE. srl (società avente il medesimo oggetto e il medesimo scopo sociale della cooperativa, che ha continuato a svolgere la medesima attività con l'utilizzo degli impianti, dei macchinari e delle rimanenze di materiale, con le medesime commesse ed avvalendosi della medesima forza lavoro e dell'avviamento),

- Ca. Ra. in qualità di consigliere di amministrazione della società "CO. Co. Me. La. a r.l." dal 16.10.2006 e di socio e amministratore di fatto della IC. It. srl (il cui amministratore unico è la moglie) e di socio della IT. IM. TE. srl (il cui amministratore unico è il padre),

- De Ro. Da. in qualità di amministratore unico della IC. It. Srl (società avente il medesimo oggetto e il medesimo scopo sociale della IT. IM. TE. srl e, quindi, della cooperativa, che ha continuato a svolgere la medesima attività con l'utilizzo degli impianti, dei macchinari e delle rimanenze di materiale, con le medesime commesse ed avvalendosi della medesima forza lavoro e dell'avviamento), allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della società fallita e di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto, tenevano le scritture contabili obbligatorie della società in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio fallimentare e dei movimenti degli affari, e distraevano beni facenti parte del patrimonio sociale,

ed in particolare:

- distraevano beni della società CO. Co. Me. La. a r.l. che venivano ceduti a titolo gratuito prima alla IT. IM. TE. srl e poi alla IC. It. srl in favore delle quali veniva effettuata una complessiva dismissione aziendale;

- distraevano, in ogni caso, materie prime e merci - o i relativi corrispettivi - per un valore complessivo di Euro 743.635,00;

- distraevano il saldo cassa della fallita cooperativa per un ammontare di Euro 10.500,00,

così determinando il dissesto della società CO. Co. Me. La. a r.l. e sottraendo l'intera azienda alla garanzia patrimoniale dei creditori, a fronte di un attivo rinvenuto di fatto inesistente. Con l'aggravante di aver cagionato un danno di notevole entità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L. Fall.

In (omissis), sentenza dichiarativa di fallimento del 19 ottobre 2011

Con la recidiva per Pe. Ge. e Co. An.


Decisione: Imputato assolto per non aver commesso il fatto.

Il Collegio ha affermato che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.


IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale Napoli sez. III, 08/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 08/02/2022), n.830

Svolgimento del processo

Con decreto emesso in data 23.12.2016, il Gup del Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio di Pe. Ge., Po. Pa., Co. An., Ca. Vi., Ca. Ra. e De Ro. Da. per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e bancarotta impropria, analiticamente indicati in epigrafe.


All'udienza del 26.10.2018, a seguito di alcuni rinvii det