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IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta, imprenditore assolto per non aver commesso il fatto

Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato contro un imprenditore di Pescara, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta, imprenditore assolto per non aver commesso il fatto

Indice:


IL CASO

Capo di imputazione: reato di cui agli artt. 110 del c.p. 216 n. 2, 223 e 219, del R.D.

16.3.1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, in qualità di amministratori della "Co. s.r.l.", con sede legale in (omissis), via (omissis), dichiarata fallita con sentenza n. 22/16 del 3.5.2016 (pubbl. il 11.5.16) del Tribunale di Pescara, il CH. Pa. An. dal 31/5/97 al 30/7/2009, il SO. Sa. dal 30/7/2009 al 23/02/11 e il CH. Um. Br. dal 23/02/11 alla data del fallimento, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, tenevano le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, tra l'altro sottraendo il libro inventari, il libro cespiti, il libro giornale dal 1997 al 2016, registri IVA e tutti i libri sociali prescritti dalla legge.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con la recidiva reiterata per il CH. Um. Br. e con la recidiva per il SO.Sa.

Commesso in (omissis), fino al 3.5.2016 (data della sentenza dichiarativa

di fallimento, pubbl. il 11.5.2016


Decisione: Imprenditore assolto per non aver commesso il fatto.

Il Collegio ha affermato che l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico


IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale di Pescara, 13/06/2022, n.729

Svolgimento del processo

Con decreto del 31.10.2019 il GUP del Tribunale di Pescara disponeva il rinvio a giudizio nei confronti degli imputati, chiamati a rispondere della fattispecie di bancarotta documentale di cui agli artt. 216223229 l. Fall., contestata in relazione alla qualità di legale rappresentante della 'Co. srl' sedente in (omissis), dichiarata fallita in data 3.5.16 in cui si erano succeduti: Ch. Pa. An. dal 31.5.97 al 30.7.09, il So. dal 30.7.09 al 23.2.11, Ch. Um. Br. dal 23.2.11 alla data del fallimento (3.11/5/2016).


Emessi i provvedimenti di ammissione delle prove, erano sentiti, su richiesta del Pm, il dott. Ca., curatore del fallimento e la dott.ssa Fo., quest'ultima consulente del PM, nonché i testi della difesa di Ch. Pa. An. ed i testi addotti dall'avv. Ab.


All'udienza del 13.12.21 Ch. Um. Br. rendeva dichiarazioni spontanee; indi, respinta la richiesta avanzata ai sensi dell'art 507 cpp nell'interesse dello stesso imputato volta ad ottenere l'acquisizione dei verbali di consegna della documentazione societaria asseritamente consegnata alla Guardia di Finanza di Popoli, veniva svolta la discussione.


In difetto di repliche, all'udienza del 15/3/2022, era pronunciato il dispositivo letto in pubblica udienza.


Motivi della decisione

Queste in sintesi le risultanze della prova orale e documentale.


Il curatore dott. Ca., ha esposto le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico per mancanza di ogni documentazione. La ricostruzione delle cariche (come riportate nel capo d'imputazione) era stata consentita dall'esame delle visure. L'ultimo amministratore, Ch. Br. - in carica fino al fallimento dal 2011 e che peraltro nel 2010 aveva anche assunto il totale delle partecipazioni - aveva interloquito col curatore chiarendo che la società era inoperativa da qualche tempo. Il medesimo non era stato in grado di produrre nulla peraltro adducendo la circostanza del sequestro operato dalla Guardia di Finanza negli anni precedenti, in ogni caso ammettendo che negli ultimi anni non era stata tenuta alcuna documentazione. Dalle visure emerse che la società non aveva depositato i bilanci a partire da quello relativo all'anno d'imposta 2012. Le due sedi societarie risultarono chiuse e non operative né risultò nulla all'attivo. L'unica ricostruzione possibile fu quella consentita dall'accertamento dello stato passivo. In mancanza di formali verbali di consegna, il curatore non è stato in grado di dire quale fosse la situazione debitoria della società al momento del subentro dell'ultimo amministratore. In ogni caso, su domanda della difesa il teste ha specificato che dall'ultimo bilancio depositato non risultava che la società avesse beni mobili o immobili.


La deposizione del curatore va integrata con la relazione ex art 33 nella quale il dott. Ca. evidenziava che, in mancanza di consegna della documentazione contabile e societaria, non era possibile ricostruire il volume d'affari della società né verificare se la contabilità fosse stata tenuta in modo corretto.


La dott.ssa Fo., consulente del Pm, ha svolto una prospettazione della situazione del tutto in linea con quella del curatore. In sostanza la medesima ha rimarcato la mancanza di ogni documentazio