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Reati contro il patrimonio

Appropriazione indebita: assoluzione per incertezza della condotta posta in essere dall'imputato

Appropriazione indebita: assoluzione per incertezza della condotta posta in essere dall'imputato

Corte appello Cagliari sez. I, 23/03/2023, n.344

Massima non presente

Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di appropriazione indebita.

Norme di riferimento

Art. 216 legge fallimentare -Bancarotta Fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La sentenza integrale

Svolgimento del processo 1. Con sentenza pronunciata in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, dichiarava Me.Al. colpevole del reato di cui in epigrafe. 2. Sulla base degli atti del dibattimento, istruito mediante prove testimoniali (esame delle persone offese PI.Ga. e (…), costituitesi parte civile, e di CA.Ro.), il primo Giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati. 2.1. La teste PI., esaminata in dibattimento, aveva rammentato che dal 2012 abitava col compagno (…) in una casa di proprietà dell'odierno imputato, sita in Sestu, abitazione che inizialmente era stata loro concessa in comodato d'uso in cambio di qualche lavoretto nell'azienda dell'imputato. 2.1.1. Successivamente, nel 2014, il ME. aveva chiesto la corresponsione di un canone di euro 100,00 mensili a titolo di locazione - pur non essendo stato stipulato tra le parti nessun regolare contratto - proposta che la PI. e il (…) inizialmente avevano accettato, salvo in seguito, non potendo pagare tale somma, decidere di iniziare a cercare una sistemazione alternativa. 2.1.2. Era quindi accaduto che un giorno, rientrata a casa con la cugina del (…), Ca.Ro., aveva trovato il lucchetto della casa sostituito e non era riuscita ad accedere nell'immobile in quanto era stato cambiato il lucchetto. 2.1.3. Dopo aver chiesto spiegazioni al ME. questi la aveva indirizzata a CO.Na., occupante un'altra abitazione sita nella medesima azienda del ME., che finalmente le aveva aperto la porta. Era quindi riuscita ad entrare in casa, ma si era da subito accorta dell'assenza di beni di sua proprietà tra i quali ha menzionato due televisori, oggetti d'oro (fede nuziale e un collier) e dei soldi. Aveva quindi avuto una discussione animata con la CO. ma era comunque riuscita a prendere alcuni suoi vestiti e delle medicine. 2.1.4. Il giorno seguente, la PI. si era nuovamente recata presso l'immobile, al fine di portar via le restanti cose rimaste all'interno - in particolare il mobilio di una camera da letto una cucina componibile, delle pentole, il frigorifero, un freezer, piatti, bicchieri, coperte e vestiti - ma non era potuta entrare poiché la porta non le era stata aperta. In proposito le era stato detto che tutte le cose che erano dentro casa erano state buttate e l'abitazione locata ad altre persone. 2.1.5. Per tale motivo aveva sporto querela presso la stazione dei carabinieri di (…). Da ultimo la PI. aveva infine dichiarato che nulla di ciò che aveva lasciato all'interno dell'abitazione le era mai stato restituito. 2.2. Le stesse circostanze erano state confermate dal teste (…) virgola che aveva aggiunto di non aver recuperato neanche uno scooter che si trovava all'interno dell'azienda del ME. 2.3. Ca.Ro., a sua volta aveva confermato di aver accompagnato, nel 2014, la PI. presso l'abitazione sita nell'azienda dell'imputato perché doveva recuperare della documentazione medica. Tuttavia né il ME. né la CO. avevano consegnato alcunché; erano comunque riuscite ad accedere alla casa constatando che la stessa era stata svuotata di tutti gli arredi, comprese le stoviglie e che mancava perfino uno scooter. La stessa inoltre aveva rammentato che il ME. fosse presente e che si era messo a ridere. 3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza del ME., il Giudice di primo grado svolgeva le seguenti considerazioni. 3.1. Era comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Al.ME. 3.1.1. Le dichiarazioni rese dai testi, attendibili precisi e circostanziate, comprovavano che il prevenuto si fosse appropriato indebitamente di tutti gli arredi presenti all'interno dell'abitazione dei quali aveva il possesso in quanto proprietario dell'immobile. In tal senso era sufficiente rammentare che la norma in contestazione è tesa a sanzionare penalmente la condotta di colui che avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa. 3.1.2. Nel caso in esame, pertanto appariva pienamente integrato l'elemento materiale della condotta, in quanto il ME. aveva il possesso delle res poiché proprietario dell'immobile all'interno del quale erano custodite. 3.1.3. Parimenti sussistente l'elemento soggettivo individuato nel dolo specifico, in specie nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui sapendo di agire senza averne un diritto. La condotta posta in essere dal ME. era indubbiamente caratterizzata dalla coscienza e volontà di appropriarsi di beni non suoi dei quali aveva il possesso, al fine di trarne per sé o per altri una utilità. 3.4. Ciò posto, il Giudice di primo grado - riconosciute, al fine di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante - richiamati i parametri dell'articolo 133 c.p., riteneva equo determinare la pena per il ME. in mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale, ricorrendone i presupposti di legge. Il ME. doveva inoltre essere condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite PI. e (…), rimettendo le parti davanti al competente Giudice civile per la sua esatta liquidazione, ed alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo; assegnando inoltre alle parti una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500,00 ciascuno. Motivi della decisione 4. Il difensore del ME. ha proposto appello sottoponendo alla Corte le censure di seguito sintetizzate. 4.1. Inattendibilità della deposizione della teste PI. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni rilasciate dalla teste PI. Al contrario le stesse sono imprecise e delineano una vicenda non chiara, dove peraltro, i riferimenti espliciti a eventi ai quali avrebbe preso parte il ME. sono limitati al giorno in cui, dopo aver preso atto del cambio del lucchetto e della conseguente impossibilità ad entrare in autonomia nell'immobile, la PI. avrebbe notato la mancanza di alcuni dei suoi beni. Per quanto riguarda il messaggio che la teste afferma di aver ricevuto e nel quale gli era stato comunicato che i suoi beni erano stati buttati, la stessa non specifica chi ne fosse il mittente; da non trascurare nemmeno il fatto che si sia limitata a ritenere attendibile quanto in esso affermato senza recarsi a verificare personalmente se fosse vero. Relativamente ai soldi e agli oggetti d'oro che ritiene esserle stati sottratti, la PI. afferma che solo la CO. fosse a conoscenza del posto in cui li nascondeva, quindi ancora una volta la condotta non è riferibile all'odierno imputato. Oltretutto da nessuna circostanza emerge con assoluta certezza che quanto contenuto all'interno dell'appartamento fosse di proprietà della PI. e del (…), se non dalle loro stesse dichiarazioni prive però di riscontri esterni. 4.2. Inattendibilità della deposizione del teste (…). Scarsamente attendibile anche la deposizione del teste (…). La stessa, infatti, è molto generica e basata su episodi non vissuti in prima persona ma raccontatigli dalla PI. Anche il Giudice di primo grado ha messo in risalto le contraddizioni della deposizione, nella parte in cui il teste afferma di aver lasciato l'abitazione del ME. Perché non aveva la possibilità di pagare il canone di 100 euro, ma ne aveva cercato un'altra per la quale l'esborso sarebbe aumentato a 200 euro. La sua dichiarazione infine non apporta nessun elemento utile per considerare il ME. penalmente responsabile del fatto ascrittogli. 4.3. Inattendibilità della deposizione della teste Ro.Ca. La teste ha reso dichiarazioni addirittura meno attendibili di quelle delle due persone offese. Le sue dichiarazioni sono infatti in contrasto con quanto affermato dalla stessa PI.; la CA. riferisce infatti che il giorno in cui aveva accompagnato la PI. presso l'immobile in Sestu la casa era già stata svuotata, questo però non corrisponde a quanto affermato dalla persona offesa sia in sede di querela che nella deposizione dibattimentale. 4.4. In definitiva ed in estrema sintesi manca la prova inconfutabile che nell'immobile affittato vi fossero tutti i beni elencati dalle parti civili e soprattutto che gli stessi fossero stati asportati dal Me. o che questi avesse comunque concorso all'ipotetica appropriazione. Per di più è emerso che la parte civile si era rifiutata di fare un sopralluogo congiunto con i carabinieri per verificare il contenuto dell'appartamento. 5. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata, in via principale, di assolvere il Sig. ME. dal reato a lui ascritto perché i fatti non sussistono, in via subordinata, di assolvere il Sig. ME. ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., in quanto manca, è insufficiente o è contradditoria la prova che l'imputato abbia commesso i fatti contestati; in via di ulteriore subordine, di ridurre la pena fino al minimo edittale, applicando le esimenti e concedendo la massima riduzione di pena ed i benefici di legge. LA CORTE OSSERVA 6. L'appello è fondato e la sentenza deve essere conseguentemente riformata. 6.1. Osserva la Corte che, al di là del fatto che nelle more del procedimento sia maturato il termine prescrizionale (essendo infatti commessi intorno al 4 luglio 2014, anche considerati i periodi di sospensione del procedimento indicati nel foglio spoglio, per un totale di 5 mesi e 20 giorni, il reato si è prescritto alla data del 25 giugno 2022) e il reato sia dunque da dichiarare estinto, nel caso in esame non sono emersi elementi utili a sostenere al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del ME. per il fatto ascrittogli. 6.1.1. Infatti, come evidenziato dal difensore in sede di impugnazione, le dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza sono poco chiare e contradditorie soprattutto con riferimento al ruolo dell'odierno imputato. Nello specifico, viene chiamato in causa il ME. solo in relazione all'episodio in cui per la prima volta la PI. accompagnata dalla cugina CA. si erano trovate nell'impossibilità di accedere all'appartamento, dopo di che non viene più menzionato come protagonista delle vicende raccontate, se non per il fatto di essere proprietario dell'immobile. E del vero, come riportato nella sentenza impugnata, in questa occasione il ME. si era limitato ad invitare le donne a rivolgersi direttamente a Na.CO. Del resto, i testi dell'accusa riferiscono i fatti senza tuttavia fornire elementi in grado di fondare una responsabilità, quantomeno concorsuale, del ME. 6.1.2. A ciò si aggiungono alcune contraddizioni fra le varie deposizioni sempre in merito agli accadimenti di quel giorno. La teste CA., escussa all'udienza del 25 maggio 2021, afferma che, il giorno in cui si era recata presso l'abitazione con la PI., la stessa fosse già stata svuotata di quanto in essa contenuto. Al contrario, la PI., escussa all'udienza del 4 dicembre 2018, si esprime in termini diversi, rammentando che alcuni oggetti le fossero già stati sottratti, ma che il mobilio - della cui sottrazione in primo luogo si discute, posto che appare altamente inverosimile che le persone offese si fossero già trasferite da parenti e tuttavia avessero lasciato a casa del denaro e qualche gioiello - era ancora presente all'interno dell'abitazione. 6.1.3. Per di più, ulteriore elemento che postula l'estraneità ai fatti dell'odierno imputato, si trae ancora dalla deposizione della PI. nella parte in cui, premesso che i soldi insieme ad una fede e forse un collier non erano facilmente rinvenibili ma accuratamente occultati, ha tenuto a precisare che tale nascondiglio poteva essere conosciuto alla CO. in quanto in una occasione le aveva consegnato del denaro prelevandolo proprio da dietro il mobile, dove custodiva i beni sottrattile. 6.1.4. Da ultimo, osserva la Corte, come depone nello stesso senso la circostanza che l'imputato nato il (…), all'epoca dei fatti fosse già in età particolarmente avanzata, per cui è verosimile non si occupasse più attivamente della gestione dei propri beni e dell'azienda. 6.3. L'imputato alla luce del quadro probatorio quanto meno incerto che emerge dall'istruttoria, assorbita ogni ulteriore censura sottoposta all'attenzione della Corte, deve pertanto andare assolto dal delitto ascritto per non aver commesso il fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. La Corte Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve Al.ME. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto. Motivazione contestuale. Così deciso in Cagliari il 23 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023
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