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Appropriazione indebita: nel caso di bene noleggiato non è configurabile l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera

Appropriazione indebita

Cassazione penale sez. II, 27/06/2017, n.36113

Non è configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione all'appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto a tal fine deve sussistere un rapporto negoziale che sia caratterizzato dall'attività prestata da un soggetto a favore dell'altro e in ragione del quale si crei fra le parti un rapporto di fiducia che abbia facilitato la commissione del reato.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 14 dicembre 2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze 21 marzo 2013 con cui S.D. era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 646 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, ha annullato la revoca dell'indulto erroneamente disposta dal giudice di primo confermando nel resto la statuizione impugnata. S.D. era stata tratta a giudizio per essersi appropriata di un furgone di cui aveva avuto la disponibilità dopo aver concluso un contratto di noleggio. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 11. In tesi difensiva per il ricorrere dell'aggravante in contestazione è necessario che si concretizzi un rapporto fiduciario costituente un quid pluris, ulteriore e diverso, rispetto al mero rapporto contrattuale instauratosi fra le parti; nel caso di specie non poteva perciò ritenersi sussistente la circostanza aggravante de qua perchè, come era stato affermato dalla Corte di legittimità nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, il relativo contratto non prevedeva alcun obbligo di facere ed era caratterizzato nella sua essenza dall'utilizzazione del bene concesso in godimento verso il pagamento di un canone, mentre l'obbligo dell'accipiens di conservare il bene in buono stato in vista della sua futura restituzione costituiva un' obbligazione di carattere del tutto accessorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudice di primo grado, richiamando l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2717 del 11/12/1995 - dep. 14/03/1996, P.M. in proc. Panella, Rv. 20410501), ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante in contestazione in ragione della violazione da parte dell'imputata della fiducia che legava le parti contrattuali e più precisamente dell'obbligo di facere consistente nella riconsegna della res, obbligo che aveva agevolato la commissione dell'appropriazione. La corte territoriale, dopo aver constatato che l'imputata aveva avuto la disponibilità del furgone in virtù di un contratto di noleggio, ha condiviso l'opinione del primo giudice facendo riferimento all'orientamento di questa Corte secondo cui "è configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione all'appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto il contratto di noleggio, siccome disciplinato dalla normativa sulla locazione, implica l'obbligazione, caratterizzante e non meramente accessoria o eventuale, di restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione" (Sez. 2, n. 10991 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, Giffanti, Rv. 25515501). Questo collegio, pur consapevole dei precedenti di questa Corte a cui i giudici di merito si sono ispirati, ritiene di doversi orientare verso un differente approdo interpretativo. 2. L'aggravante in contestazione sotto il profilo di interesse in questa sede consiste nell'aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera. Una simile espressione, secondo la lettura tradizionalmente offerta in ambito dottrinale e giurisprudenziale, abbraccia non solo l'ipotesi del contratto di lavoro, ma si estende a un concetto più ampio di quello civilistico di prestazione d'opera, comprende tutti i casi in cui taluno, a qualunque titolo (e dunque anche a prescindere dell'esistenza di un rapporto giuridico), abbia prestato la propria opera in favore di terzi e annovera quindi tutti i rapporti che nascono da prestazioni di attività di qualsiasi genere, anche saltuarie e occasionali, poichè la ragione dell'aggravante consiste nella condizione in cui si trova l'agente, a motivo di tale rapporto, di poter più facilmente commettere il reato. Ciò che rileva infatti è l'esistenza di un rapporto in ragione del quale taluno abbia prestato ad altri la propria opera materiale o intellettuale, creando una relazione fiduciaria con la vittima e di minore sua attenzione, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, e abbia poi approfittato di una questa situazione per commettere un reato a suo danno (Sez. 2, n. 42352 del 23/09/2005 - dep. 23/11/2005, Biagini ed altro, Rv. 23289401). 3. Per la configurazione dell'aggravante in parola occorrono quindi da un lato l'esistenza di un rapporto, giuridico o meno, che comporti una prestazione di fare, dall'altro l'instaurazione in conseguenza di tale rapporto di un legame di fiducia che comunque agevoli la commissione del fatto (potendosi configurare l'aggravante in parola anche quando, pur essendo cessata la particolare relazione d'opera, il colpevole possa continuare a fruire degli effetti dell'affidamento che a suo tempo era stato determinato dalla relazione). Si badi come le due componenti siano legate anche da una precisa scansione in termini temporali, nel senso che il rapporto comportante la prestazione di fare deve essere antecedente, in quanto è necessario che lo stesso determini un conseguente vincolo fiduciario agevolativo dell'azione criminosa; il che equivale a dire, se lo si preferisce, che per la configurazione dell'aggravante in questione occorre che il reo abbia commesso il fatto con abuso del rapporto fiduciario di una precedente relazione di prestazione d'opera. 4. Nello sforzo di individuare il primo presupposto della circostanza aggravante l'espressione utilizzata dal legislatore è stata intesa come riferita anche a tutti quei rapporti giuridici che in una più vasta e larga accezione comportano un obbligo di facere (Sez. 2, n. 6947 del 21/01/2010 - dep. 19/02/2010, Donati, Rv. 24648401), con una progressiva estensione dell'ambito applicativo dalla locatio operarum alla locatio operis sino alla locatio rei. Questa deriva interpretativa non può tuttavia portare a ritenere che ogni rapporto contrattuale che implichi anche un obbligo di facere possa consentire di configurare l'aggravante in questione, che rimane riconnessa all'esistenza di una "relazione di prestazione d'opera". Dunque l'aggravante riguarda qualsiasi tipo di rapporto che sia principalmente caratterizzato dall'attività prestata da un soggetto a favore di un altro e in ragione del quale si crei fra le parti un rapporto di fiducia che abbia facilitato la commissione del reato e non si estende invece a qualsiasi rapporto negoziale da cui derivi un obbligo di fare a carico delle parti. 5. Tale aggravante non è configurabile, a parere del collegio, nel caso di specie per due ordini di ragioni. Il contratto di noleggio infatti, pur essendo disciplinato dalla normativa della locazione (Cass civ. Sez. 3, Sentenza n. 378 del 15/01/2002, Rv. 551567 - 01) ed essendo quindi caratterizzato dall'obbligo per chi noleggia di prendere la cosa in consegna, servirsene per l'uso determinato dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, versare il corrispettivo (art. 1587 c.c.) e provvedere infine alla restituzione nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta (art. 1590 c.c.), non è principalmente caratterizzato, rispetto al conduttore/noleggiante, da un' attività da questi prestata a favore di un altro soggetto bensì da un obbligo di dare, in quanto hanno tale natura le precipue obbligazioni, caratterizzanti la causa concreta del negozio, a cui il noleggiante è tenuto, costituite dagli obblighi di pagamento del canone e restituzione del bene mobile locato. L'obbligo del conduttore di conservazione della cosa in buono stato in vista della futura restituzione ha invece funzione strumentale rispetto all'adempimento della principale obbligazione di riconsegna del bene locato nel medesimo stato in cui lo stesso era stato ricevuto. Manca perciò una relazione di prestazione d'opera, sotto il profilo di un obbligo di fare caratterizzante in via principale il rapporto negoziale, che giustifichi l'applicazione dell'aggravante contestata. 6. D' altro canto l'aggravante de qua ricorre ove sussista una relazione di prestazione d'opera che, pur potendosi concretizzare nell'ambito di un rapporto giuridico che si caratterizzi principalmente per un obbligo di facere, crei di per sè l'affidamento che agevola la successiva commissione del reato, mentre va esclusa nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'affidamento della vittima sia stato ingenerato da un rapporto contrattuale altrimenti caratterizzato e si fondi, nel senso riconosciuto dal giudice di primo grado, sull'obbligo assunto dalla controparte di provvedere alla riconsegna del bene nel termine pattuito. 7. Il ricorso dunque si rivela fondato laddove denuncia l'inesatta applicazione dell'aggravante in contestazione. Questo collegio deve poi rilevare l'intervenuta estinzione del reato ascritto all'odierna ricorrente, in ragione del decorso dell'intero termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p., calcolato tenendo conto dell'interruzione nei limiti previsti dagli artt. 160 e 161 c.p.p.. Per tale motivo, una volta esclusa l'aggravante contestata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017
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