RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 11/09/2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta in data 01/12/2022, ha dichiarato, ai soli fini civili, la penale responsabilità di Ma.Fa. per il delitto allo stesso ascritto (art. 81,61 n. 7) e n. 11), 646 cod. pen.), con condanna dello stesso al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Ma.Fa., deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto omessa in relazione agli art. 192 e 546 cod. proc. pen., per mancato accertamento di fatti e circostanze che si riferiscono alla imputazione, con conseguente illogicità della motivazione; la difesa ha evidenziato come la Corte di appello abbia omesso di considerare la relazione di consulenza tecnica della Dott.ssa Di., avendo così omesso di valutare quanto alla responsabilità del ricorrente elementi decisivi; è stata inoltre completamente pretermessa la considerazione della buona fede del ricorrente che provvedeva alla immediata restituzione di circa centomila euro. Anche la Procura generale aveva presentato conclusioni volte a sostenere la ricostruzione dei rapporti tra le parti in termini di parziale compensazione in assenza di qualsiasi volontà appropriativa; la ricostruzione della Corte di appello è del tutto confusa e illogica, atteso che riconosce la ricorrenza del dolo della condotta di appropriazione indebita, ma nel frattempo lo assolve, condannandolo però al risarcimento del danno, senza attenersi al criterio della probabilità prevalente.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, depositando articolata memoria a sostegno delle proprie conclusioni e nota spese.
5. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. La stessa formulazione del motivo evidenzia come la difesa si sia limitata a prospettare una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, senza effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente resa in sede di appello ai soli fini civili (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). In tal senso, in presenza tra l'altro di un motivo del tutto reiterativo, occorre sottolineare come la Corte di appello abbia compiutamente e approfonditamente considerato le risultanze istruttorie, con una motivazione che ha valorizzato, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, l'impossibilità di procedere a compensare le somme da versare immediatamente alla compagnia AXA Assicurazioni Spa con il credito per prestazioni professionali personalmente vantato dall'imputato. La Corte ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632-01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano, Rv. 257317-01). In tal senso, occorre osservare che la sola prestazione dell'attività lavorativa non è sufficiente, come osservato con motivazione logica che non si presta a censure in questa sede, per ritenere il credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per agire direttamente in compensazione, dovendo invece farsi riferimento alle previsioni contrattuali ovvero ai provvedimenti emessi in favore del soggetto che agisce in compensazione. La Corte di appello ha ampiamente riscontrato ed analizzato una serie di elementi univoci quanto alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto, con le quali sostanzialmente il ricorrente non si confronta (pag. 3, 4 e seg.).
6. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa Assicurazioni Spa che si liquidano in complessivi euro 3.592, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa Assicurazioni S.p.a, che liquida in complessivi euro 3.592,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 3 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024.