RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero, in data 10.05.2018, emetteva decreto di citazione diretta a Giudizio per l'odierno imputato dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.
In data 21.02.2019 si dichiarava aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi di prova. Alla successiva udienza, invece, tenutasi il 18.03.2021, si procedeva all'audizione del teste (...) e all'esame dell'imputato (...).
Il giorno 01.07.2021, venivano articolate le conclusioni delle parti, al termine delle quali si pronunciava sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Iniziata l'istruttoria dibattimentale, il teste (...), in qualità di dipendente della (...) S.p.a, riferiva di aver installato al (...) - dopo la stipula, avvenuta in data 16.11.2016, di apposito contratto di comodato d'uso gratuito, tra quest'ultimo e la sopracitata società - un serbatoio avente ad oggetto la fornitura di gas.
Erogati i primi 200 litri di GPL, il teste dichiarava che l'odierno imputato "non rispettava i pagamenti" stabiliti mensilmente per la somministrazione del gas, di guisa che la (...) S.p.a. si vedeva costretta a risolvere il contratto, cessare la fornitura di Gpl e, contestualmente, ad intimare al (...) la restituzione del serbatoio installato. A tal fine, il teste sosteneva di aver provato, più volte, a contattare telefonicamente l'odierno imputato, ma questi era divenuto ormai irreperibile; pertanto, stante la necessità di recuperare il serbatoio in questione, il (...) dichiarava che, varie volte, si era recato presso l'abitazione del (...), ma, data l'assenza dello stesso, si vedeva costretto a redigere, in loco, apposito verbale di tentato accesso. Suddetta comunicazione veniva depositata all'interno della cassetta postale collocata all'esterno dell'abitazione. Va rilevato, in proposito, che, nell'ambito dei diversi tentativi di accesso come sopra rappresentati, il (...) veniva notiziato dal fratello dell'odierno imputato - residente nella stessa palazzina - che questi "era fuori".
Controesaminato dalla difesa, poi, il testimone rappresentava, a completamento della sua deposizione, di non aver mai verificato se le comunicazioni lasciate le volte precedenti venissero effettivamente ritirate da qualcuno e che la cassetta postale ove venivano depositati i suddetti verbali era in comune tra il (...) ed il fratello.
Sentito, invece, l'odierno imputato, questi durante l'esame riconosceva di aver accumulato un debito nei confronti della società (...) S.p.a. di oltre Euro 3.000.00 e di aver rilasciato, per tale motivo, alla succitata due assegni, rispettivamente dell' importo di Euro 1.200,00 ed Euro. 3.000.00; di questi due titoli, il primo andava in protesto e il secondo non veniva incassato perché, comunque, scoperto (con riferimento alla situazione debitoria del (...) nei confronti della (...), giova rappresentare come in istruttoria dibattimentale sia emerso che la società in questione esperiva, in separata sede, azione civilistica). Aggiungeva, poi, di non aver mai avuto contezza delle varie intimazioni volte al recupero del serbatoio di GPL da parte della (...) S.p.a., poiché l'imputato si era stabilito, per un lungo periodo, in Spagna, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale, e, in ogni caso, quando tornava presso la sua abitazione in Italia, non aveva trovato nessun verbale di tentato accesso. Allo stesso tempo, il (...) asseriva di essere stato reso edotto dal fratello, solo nel novembre 2018, del fatto che la società di Gpl si era recata, varie volte, presso la di loro abitazione con la finalità di rimuovere il serbatoio, ma di non esservi mai riuscita in quanto lui assente. Assunta tale consapevolezza, l'odierno imputato riferiva di aver immediatamente inviato telegrammi alla (...) S.p.a., - presenti in atti- volti a richiedere l'asportazione del serbatoio, senza indugio, dal proprio terreno. Di talché, a seguito dell'invio della comunicazione di Cui sopra, la società provvedeva ad inviare qualcuno presso la dimora del (...) e procedeva a recuperare il serbatoio di GPL.
Questi i fatti.
L'imputato va mandato assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per il reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste nei termini seguenti.
In punto di qualificazione giuridica occorre premettere come il reato di appropriazione indebita si configuri ogniqualvolta taluno, con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. E' istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando, cioè, l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Cass. Sent. n. 37300/2019); giova, ancora, evidenziare che il reato tratteggiato dall'art. 646 c.p. postula quale fondamentale momento di tipicità l'intervenuta interversione del possesso da parte dell'agente, da materializzarsi in comportamenti incompatibili con il titolo di legittima detenzione e suscettibili, al contrario, di innervare un atto di disposizione uti dominus della res, così contestualmente illuminando, altresì, il segmento di tipicità soggettiva contemplato dalla norma incriminatrice. Va peraltro sottolineata, parallelamente, l'impossibilità di reductio ad unum delle concrete modalità attraverso le quali può riflettersi la condotta tipica; sicché l'interversione del possesso potrà configurarsi, nelle svariate situazioni reali, non solo allorquando si profilino atti di disposizione in senso stretto - quali ad es. tradizionalmente, l'alienazione, la distruzione ovvero la distrazione -ma, altresì, nei casi di esplicito rifiuto di restituzione del bene; con la precisazione che il semplice rifiuto di restituire il bene - in presenza dì un negozio contrattuale valido tra le parti - non può tradursi eo ipso nell'integrazione del reato che ci occupa, riverberandosi in un mero inadempimento di rilievo civilistico e non già in un vettore di univoca immutazione della situazione possessoria in dominio ( Cass. Pen. Sez. II n. 12077/2015). Ancora; secondo il Giudice di legittimità "non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà"(Sez. 2, Sentenza n. 15788 del 23/12/2016 Ud. (dep. 29/03/ 2017) Rv. 269857 - 07 " (Nella fattispecie, la S.C. ha censurato la sentenza di condanna per appropriazione indebita in redazione alla condotta dell'imputata che, all'atto delle dimissioni, non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, osservando come la Corte territoriale non avesse motivato in merito alla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di fare proprie le chiavi).
Infine, l'elemento soggettivo del reato può essere individuato nel dolo specifico, giacché oltre alla rappresentazione della coscienza é della volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta, occorre lo specifico ed ulteriore scopo di procurare a sé q ad altri un ingiusto profitto, mediante una condotta che ecceda le facoltà o i diritti compresi nel titolo del possesso (la c.d. interversione del possesso), senza che sia indispensabile che il profitto ingiusto sia effettivamente conseguito (Cass. n. 32155/2012).
Ora, sulla scorta di tali coordinate di principio, può giungersi alla conclusione che il carattere "appropriativo" della condotta contestata in imputazione al (...) e l'interversione del possesso richiesto dalla norma non possono ritenersi configurati nel caso di specie; dall'istruttoria dibattimentale, infatti, non è affatto emersa la prova che l'imputato abbia attuato un comportamento eccedente la sfera della facoltà ricomprese nel titolo possessorio, significative per l'immutazione del mero possesso in dominio. L'essere il serbatoio di gas effettivamente vuoto, in quanto la (...) S.p.a. ne aveva cessato la fornitura, nonché l'assenza del (...) per lungo tempo dalla propria abitazione, senza alcuna prova che questi abbia avuto contezza ' delle varie intimazioni di restituzione del bene, sono dementi che, di fatto, non consentono di rinvenire né la condotta materiale né quel dolo specifico richiesto dal reato di appropriazione indebita (e, di conseguenza, la volontà di divenire dominus del bombolone).
Tali elementi fondano, dunque, un giudizio di insussistenza del fatto come contenuto nel capo di imputazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, ed impongono l'assoluzione con la formula dubitativa di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 comma II c.p.p.
Assolve (...) del reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Frosinone il 1 luglio 2021.
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2021.