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Appropriazione indebita: la prova della destinazione delle somme alla società e non ai fini personali deve essere fornita dall'amministratore della società

Appropriazione indebita

Tribunale Vicenza, 14/03/2022, n.211

Massima non presente

Il giudice d’appello non deve rinnovare l’istruttoria se riforma per errore di diritto sulla procedibilità

Appropriazione indebita: esclusa la compensazione con crediti non certi, liquidi ed esigibili

Appropriazione indebita: se il venditore a seguito di risoluzione del contratto preliminare non restituisce la somma ricevuta non è punibile

Appropriazione indebita: nel caso di bene noleggiato non è configurabile l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera

Appropriazione indebita: condannato il condomino che con allaccio abusivo si impossessa dell'elettricità destinata al condominio

Appropriazione indebita: condannato il promissario venditore che si impossessa del deposito cauzionale infruttifero

Il mediatore immobiliare che trattiene la caparra prima della conclusione dell’affare commette appropriazione indebita

Il liquidatore che versa denaro per consulenze inutili integra il reato di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: la sola mancata restituzione di somme ricevute in prestito non è idonea a configurare il reato

Appropriazione indebita: sussiste se l'amministratore di società non ha impedito la distrazione di somme sociali a favore di terzi non creditori

Appropriazione indebita: non sussiste in caso di mancato versamento della quota del canone di locazione da parte di un comproprietario nei confronti dell'altro

Appropriazione indebita: condannato il soggetto che si impossessa dei beni dell'associazione da cui è stato escluso

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto di citazione diretta a giudizio del 29/7/2019, notificato all'imputato a mezzo posta (plico ricevuto a mani), al difensore a mezzo p.e.c., e alla persona offesa presso il difensore ex art. 33 disp. att. c.p.p., De.Gi. veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, co. 2, 61, n. 5 e 11 e 646 c.p. commessi nel gennaio e nell'aprile 2015. All'udienza del 17/6/2020 veniva disposta la rinnovazione della notifica all'imputato essendo stata eseguita tardivamente. All'udienza del 21/10/2020 l'imputato veniva dichiarato assente e si costituiva parte civile St.Pi.. Veniva aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove. Il Pubblico Ministero depositava l'atto di querela ai soli fini della procedibilità. All'udienza del 5/3/2021 si procedeva alla rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento per la riassegnazione del fascicolo con provvedimento del Presidente di Sezione. Quindi venivano esaminati i testimoni St.Pi. e il Lgt. Vi.Vi.. All'udienza del 14/5/2021 veniva esaminato il testimone di parte civile Mo.Lu. e il difensore insisteva nella richiesta di ammissione dell'esame di testimoni a prova contraria, sulla quale il Giudice si riserva. All'udienza del 11/6/2021 veniva esaurito l'esame del testimone Mo.Lu. All'udienza del 14/1/2022 venivano esaminati i testimoni della difesa Ch.Gi., Ma.An., Ro.Lu., Ga.Gi.. All'udienza del 11/2/2022 il Giudice revocava l'esame dei testimoni Be.Gr., Ca.Ga. e Du.Pa. su rinuncia della difesa e nulla opponendo le altre parti. Il difensore dell'imputato insisteva nella richiesta di esame di alcuni testimoni laddove il Giudice non avesse ritenuto sufficiente i documenti prodotti. All'udienza del 18/2/2022 le parti discutevano, concludendo come da verbale. Dichiarato chiuso il dibattimento e utilizzabili gli atti al fascicolo, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, deliberava come da dispositivo, riservando la motivazione nei termine di 90 giorni. Motivi della decisione De.Gi. è stato accusato di essersi appropriato di una parte della somma di 566.932 Euro della Immobiliare Be. S.r.l., parte corrispondente alla quota del socio St.Pi., somma di cui aveva il possesso in qualità di amministratore della predetta Società. In particolare, secondo la contestazione accusatoria, De. avrebbe venduto tre immobili di proprietà della Società senza contabilizzare tali operazioni e ne avrebbe trattenuto il prezzo per sé. Gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la vendita di tali immobili, ma non hanno provato che De. abbia trattenuto per sé il prezzo di vendita. Al contrario, la difesa dell'imputato ha offerto quantomeno un principio di prova della destinazione di tali importi all'interesse impresa. 1. Ricostruzione del fatto 1.1. Immobiliare Be. s.r.l. immobiliare Be. s.r.l., costituita nell'anno 2002 con sede legale a Vicenza in Via del Commercio, 56, all'epoca del fatto per cui si procede (i mesi di gennaio e aprile 2015) aveva come amministratore unico e legale rappresentante De.Gi. (cfr. visura camerale prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 5/3/2021, doc. 2). La compagine sociale era costituita per il 50% delle quote dallo stesso De. e per il restante 50% dalla comunione ereditaria dei fratelli St.Gi. e Pi.. Questi erano succeduti al padre St.Gi. che era deceduto il 10/9/2011 (cfr. dichiarazione di successione di cui al doc. 1 prodotto dal Pubblico Ministero alla medesima udienza). Risultavano essere stati depositati i bilanci solo fino all'anno 2012 (depositato il 28/6/2013). La Società era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza il 21/7/2021 (prodotta dalla parte civile all'udienza del 14/1/2022), oggetto di reclamo prima e di ricorso per Cassazione poi (verbale del 14/1/2022, p. 5; cfr. atto di ricorso per Cassazione ex art. 18 l. fall. prodotto dal difensore dell'imputato all'udienza del 14/1/2022). 1.2. La ricostruzione offerta da St.Pi. ed elementi di riscontro St.Pi., esaminata come testimone, dimostrava fin da principio di essere poco avvezza a tutto ciò che concerne l'impresa (v., a mero titolo di esempio, verbale del 5/3/2021, p. 12; cfr. anche verbale del 14/5/2021, p. 24). La testimone spiegava, innanzitutto, che dopo la morte del padre era stato il fratello Giuseppe - che era amministratore di un'altra società - ad interessarsi della Società (ivi, p. 10). Sottolineava che il fratello le aveva sempre detto che la Società era inattiva e che "non valeva niente", dal momento che "aveva un terreno agricolo e basta" (ivi, pp. 14 e 16), e che i rapporti con il fratello si erano definitivamente incrinati a causa della divisione dell'eredità del padre (ivi, pp. 10 e 16), per cui ignorava completamente che la Società fosse proprietaria di altri immobili (ivi, p. 9). Aggiungeva che il 5/12/2018 le era stato notificato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, grazie al quale aveva scoperto che la Società, lungi dall'essere inattiva, aveva effettuato delle vendite immobiliari e aveva realizzato dei ricavi, di cui ella era totalmente ignara. In particolare, nell'avviso di accertamento per l'anno 2013 a Immobiliare Be. s.r.l., prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 14/5/2021, veniva contestato a Immobiliare Be. s.r.l., tra le altre cose, di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 - benché avesse tenuto regolarmente i registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e I.V.A. -, di avere omesso di registrare e conservare una serie di fatture di vendita e di avere realizzato un reddito non dichiarato di 174,060,01 Euro. Viceversa, nell'avviso di accertamento per l'anno 2013 a St.Pi., prodotto da Pubblico Ministero alla medesima udienza, veniva contestato a quest'ultima di non avere dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche la parte di tali utili corrispondente alla propria quota di partecipazione sociale (43.515,01 Euro). Su questo tema Vi.Vi., in servizio presso la Compagnia di Vicenza della Guardia di Finanza, richiamandosi al processo verbale di constatazione del 11/6/2018 (prodotto dal difensore della parte civile all'udienza del 5/3/2021), puntualizzava che, in relazione agli anni di imposta 2014 e 2015, De. Fe. - delegato dal padre Giuseppe - non era stato in grado di esibire alcuno dei libri, dei registri, delle scritture e della documentazione obbligatoria per legge (P.V.C., foglio n. 5; verbale del 5/3/2021, p. 20). Tramite la consultazione della banca dati "negozi giuridici", avevano constatato l'esistenza di alcuni contratti di vendita immobiliare stipulati da Immobiliare Be. s.r.l. con soggetti terzi e a questi avevano inviato appositi questionari tributari volti a reperire tutta la documentazione inerente a tali operazioni. Non avevano effettuato, invece, accertamenti bancari (verbale del 5/3/2021, p. 20). In conseguenza di ciò, De.Gi., in qualità di amministratore di "Immobiliare Be. s.r.l." veniva condannato - per ciò che interessa in questa sede - per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000 in relazione all'imposta sui redditi relativa all'armo 2015 con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza del 17/7/2019. La sentenza, che non ancora irrevocabile, veniva acquisita all'udienza del 5/3/2021 su richiesta del Pubblico Ministero. La testimone St. riferiva che, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento, aveva incaricato il ragioniere Mo.Lu. e l'avvocato Ma.Ge. di chiarire l'accaduto. Per il tramite dell'Avv. Ma., riusciva ad ottenere copia degli atti notarili di stipula delle seguenti compravendite immobiliari (ivi, p. 10, atti che venivano prodotti prima dal difensore della parte civile all'udienza del 5/3/2021 e poi dal difensore dell'imputato e che trovano corrispondenza ai fogli 6 e 10-11 del P.V.C.): compravendita stipulata il 28/4/2015 tra Immobiliare Be. s.r.l., in persona di De.Gi., e Di.Sa. di un immobile in corso di costruzione sito ad Arcugnano in Via (…) al prezzo di 131,363,64 Euro + I.V.A.; compravendita stipulata il 28/4/2015 tra Immobiliare Be. s.r.l., in persona di De.Gi., e Lo.Al. e Ba.Ch. di un immobile costruzione sito ad Arcugnano in Via (…) al prezzo di 223.750 Euro + I.V.A.; compravendita stipulata il 29/1/2015 tra Immobiliare Be. s.r.l., in persona di De.Gi., e Ip.Al. e Ca.Fe. di un terreno sito ad Arcugnano in Via (…) al prezzo di 211.818 Euro + I.V.A.. In relazione a nessuna di tali operazioni attive effettuate da Immobiliare Be. s.r.l. nell'anno 2015 - che raggiungevano, dunque, un importo complessivo di 566,931,64 Euro - questa risultava avere emesso fattura (P.V.C., fogli 10 e 11). Dalla banca dati "Spesometro" risultavano essere stati comunicati dai fornitori di Immobiliare Be. s.r.l., per l'anno 2015 costi per 29.017 Euro (e 1.985 Euro di I.V.A.), mentre il contribuente non aveva esibito alcuna fattura passiva (P.V.C., foglio 12). A più riprese La testimone St. affermava di avere chiesto conto dell'amministrazione della Società a De. già prima della notifica dell'avviso di accertamento (verbale del 5/3/2021, p. 15), inviandogli vari messaggi di posta elettronica e raccomandate, che non avevano mai avuto risposta e, in particolare, di avergli chiesto copia dei bilanci e della mancata convocazione delle assemblee (ivi, pp. 5, 7,11 e 13). A ben vedere tale affermazione rimaneva priva di riscontro documentale, se non per "la richiesta di informazioni e consultazione ai sensi dell'art. 2476, co. 2 c.c." sottoscritta da Pi. St. ed inviata a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo "(…)" il 14/12/2018 (doc. 4 prodotto dal difensore di parte civile all'udienza del 5/3/2021), quindi successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. In ultimo, la testimone riferiva che, più di recente, il fratello aveva ceduto la propria quota a De. in cambio del prezzo di un solo Euro nell'anno 2019 (ivi, p. 17; cfr. verbale del 14/5/2021, p. 23 e verbale del 11/6/2021, p. 17). 1.3. La deposizione di Mo.Lu. Il ragioniere Mo.Lu. affermava di avere curato la costituzione di Immobiliare Be. s.r.l. nell'anno 2002 e di avere provveduto alla tenuta della contabilità, alla redazione del bilancio e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società dalla costituzione fino all'anno 2012, quando aveva rimesso il mandato (verbale del 14/5/2021, p. 22 e verbale del 11/6/2021, p. 4). Confermava di essere stato successivamente incaricato da St.Pi. di curare l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria dell'avviso di avviso di accertamento notificato alla stessa. Per questo motivo si era rivolto a De.Gi. e al figlio Fe. per ottenere i documenti relativi alle operazioni contestate. Tuttavia, questi avevano messo a sua disposizione solo degli estratti conto bancari relativi all'anno 2013, cui faceva riferimento l'avviso di accertamento (verbale del 14/5/2021, p. 14). Tali estratti conto (docc. A-F prodotti dalla parte civile all'udienza del 5/3/2021) venivano esibiti al testimone che li riconosceva. A domanda del difensore di parte civile il testimone evidenziava come da tali estratti conto emergessero vari bonifici per importi consistenti disposti in favore di De.Gi., Di.Li. - indicata come la moglie del De. - e in favore del figlio Fe., emissioni di assegni e prelievi di denaro contante e sottolineava come non avesse rinvenuto documentazione contabile a riscontro di tali pagamenti (ivi, pp. 15-20). Il testimone evidenziava che dalla visura storica della Società (doc. 7 prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 5/3/2021) emergeva come Immobiliare Be. avesse alienato immobili negli anni 2014, 2015, 2016 e 2018 e, altresì, come alla data della visura (11/1/2019) non permanessero in capo alla Società che pochi residui catastali (verbale del 14/5/2021, p. 21). Ricordava che nel 2011 De.Gi. e gli eredi St. lo avevano incaricato dì effettuare una stima del patrimonio netto della Società, che aveva quantificato in 891.000 Euro (ivi, p. 23; doc. 14 prodotto dal difensore della parte civile all'udienza del 14/5/2021). Riconosceva che, però, il valore degli immobili di cui la Società era titolare - che costituivano la maggior parte del patrimonio netto - gli era stato indicato dai soci e non era stato oggetto di una sua specifica valutazione (verbale del 11/6/2021, p. 11). Ln sede di controesame, riferiva che De. Fe. era titolare di un'impresa edile che aveva svolto prestazioni di servizio per Immobiliare Be. s.r.l. prima dell'anno 2013 (verbale del 11/6/2021, p. 8). Non riconosceva le fatture prodotte dal difensore dell'imputato essendo relative all'anno 2013 o ad anni successivi, quando aveva già rimesso il mandato ad Immobiliare Be. s.r.l. (ivi, p. 10). 1.4. Prove a discarico Su richiesta del difensore dell'imputato venivano esaminati alcuni testimoni che dichiaravano come contestualmente o in seguito alla stipula dei contratti di compravendita immobiliare summenzionati Immobiliare Be. s.r.l. avesse effettuato pagamenti per importi consistenti per adempire a debiti preesistenti. In particolare: - Ch.Gi., che nel 2015 era responsabile legale e contenzioso di Banca del Veneto Centrale, creditrice di Immobiliare Be. S.r.l., riferiva che il 29/1/2015 era stata stipulata una riduzione di ipoteca a seguito del pagamento della somma di 133.000 Euro da parte di Immobiliare Be. s.r.l. (verbale del 14/1/2022, p. 6); - l'avvocato Ma.An. riferiva di avere assistito e difeso Mi.Pe. - che aveva versato a Immobiliare Be. s.r.l. una caparra di 70.000 Euro - contro la Società, di avere chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Società per il doppio della caparra e che il giudizio di opposizione - in cui era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto - era cessato essendo intervenuta una transazione. In esecuzione del contratto di transazione aveva ricevuto, solo nell'anno 2015, mediante tre assegni, la somma complessiva di 61.000 Euro (ivi, pp. 8 e 9); - l'avvocato Ro.Lu. riferiva di essere intervenuto nell'ambito della compravendita stipulata tra Immobiliare Be. s.r.l. e Lo.Al. e Ba.Ch. per conto di Immobiliare Gl. s.r.l., all'esito della quale aveva ricevuto un assegno circolare per un importo di 90.000 Euro in adempimento di debiti che nascevano da un precedente contratto di vendita misto appalto (ivi, p. 12); - Ga.Gi. riferiva di avere ricevuto nel 2015 da Immobiliare Be. e per il tramite del proprio avvocato un assegno per un importo di 15.000 Euro (doc. 1C allegato alla memoria depositata dal difensore dell'imputato il 2/3/2021 e successivamente acquisito). Riconosceva tale assegno (verbale del 14/1/2022, p. 15) e ricordava che costituisse un acconto o un saldo di una fornitura di materiali (ivi, p. 16). Quanto riferito da Ch.Gi. trova riscontro nei documenti contabili prodotti dal difensore dell'imputato all'udienza del 14/5/2021. Quanto riferito da Ma.An. trova riscontro nell'atto di compravendita "Di." stipulato davanti al Notaio Me. di Vicenza il 28/4/2018, che dà conto del fatto che parte del prezzo (20.000 Euro) veniva pagato tramite assegno circolare intestato a Pe.Mi. (pp. 4 e 5), e nell'atto di compravendita "(…)" stipulato davanti al medesimo Notaio il giorno stesso, che dà conto del fatto che parte del prezzo (21.500 Euro) veniva pagato mediante assegno circolare intestato sempre a Pe.Mi. (pp. 7 e 9). Infine, quanto riferito da Ro.Lu. trova riscontro nell'atto da ultimo menzionato che dà conto del fatto che altra parte del prezzo (90.000Euro) veniva pagato mediante assegno circolare intestato a Immobiliare Gl. s.r.l. (pp. 6 e 9), Un'ulteriore parte del prezzo pattuito in questo contratto veniva destinato al pagamento di ulteriore debito della Società (assegno circolare di 6.500 Euro intestato a Be. s.r.l., p. 10). Inoltre, il difensore dell'imputato produceva un gran numero di fatture emesse nei confronti di Immobiliare Be. s.r.l. nel corso degli anni a giustificazione dei costi sostenuti dalla Società. Molte di queste fatture riportano il timbro pagato e alarne l'indicazione del numero di conto cui afferiscono. Al contempo il difensore evidenziava come parte dei corrispettivi previsti dai contratti già menzionati fossero stati pagati alla Società prima dei rogito. In particolare, nell'atto di compravendita "(…)" (p. 2 del doc. 3 prodotto dal difensore della parte civile all'udienza del 5/3/2021 e p. 2 del doc. 1 prodotto dal difensore dell'imputato) si riporta che una parte del prezzo (pari a 65.000 Euro) era già stata pagata dagli acquirenti a Immobiliare Be. s.r.l. negli anni 2013 e 2014, mediante un assegno bancario di 45.000 Euro e un bonifico bancario di 20.000, specificamente indicati. Viceversa, nell'atto di pagamento "(…)" si riporta che il prezzo "è stato e viene corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento" (pp. 6 e 8 del doc. 2 prodotto dal difensore della parte civile all'udienza del 5/3/2021, che coincide con il doc. 2 prodotto dal difensore dell'imputato), indicando la sola data di emissione degli assegni, ma non quella dell'incasso. Lo stesso dicasi per l'atto di compravendita "Di." (pp. 4-5 del doc. 1 prodotto dal difensore della parte civile all'udienza del 5/3/2021 e pp. 7-9 del doc. 3 prodotto dal difensore dell'imputato), che - come si è visto - è stato redatto dal medesimo Notaio. Perciò, con riferimento a questi ultimi due contratti vi è solo un principio di prova che parte del corrispettivo sia stato pagato prima della stipala, non potendosi distinguere con certezza quali assegni siano stati consegnati al venditore prima e quali in occasione della stipula, assegni di cui comunque non è stata prodotta copia. 2. Valutazione degli elementi di prova raccolti Preliminarmente, è necessario evidenziare il fatto che sono state contestate all'odierno imputato appropriazioni di denaro che sarebbero avvenute nei mesi di gennaio e di aprile dell'anno 2015. Perciò, il fatto che dagli estratti conto della Società relativi all'anno 2013 emergano movimenti di denaro dai conti della Società ai conti dell'imputato, di sua moglie o di suo figlio, oltre all'emissione di assegni e al prelievo di contanti, non rileva nel caso di specie. Allo stesso modo, non rileva nel caso di specie il fatto che dalla visura storica di Immobiliare Be. s.r.l. emerga che questa abbia alienato beni immobili anche in epoca successiva ai fatti per cui si procede, anche laddove tali operazioni non fossero state contabilizzate né dichiarate. Quest'ultima circostanza, comunque, non è emersa, posto che il P.V.C., del 11/6/2018 ha preso in esame solo gli anni di imposta 2013-2015 e non i successivi. In questo ambito temporale ben delimitato è stata contestata all'odierno imputato l'appropriazione della sola somma di 566.932 Euro che coincide, con approssimazione, al ricavo della vendita dei tre immobili di proprietà della Società. Non gli è stata contestata l'appropriazione di somme di denaro percepito altrimenti. Al netto di queste doverose premesse, è necessario muovere dalla considerazione per cui, in astratto, la prova del fatto per cui si procede potrebbe essere ricavata, in via indiziaria: dalla prova dell'effettivo percepimento da parte della Società dei corrispettivi pattuiti per la vendita dei tre immobili (che emerge, almeno parzialmente, dagli atti notarili acquisiti al fascicolo del dibattimento e dall'esame dei testimoni della difesa, che ne hanno confermato il contenuto); dalla prova del fatto che tali ricavi non sono stati contabilizzati né dichiarati (che emerge dal P.V.C., acquisito al fascicolo del dibattimento e dall'esame del testimone Vitale); dalla prova che l'imputato, all'epoca del fatto, ricopriva la carica di amministratore unico della Società (che emerge dalla visura camerale della Società) e del fatto che effettivamente esercitava i poteri inerenti alla carica (che emerge dall'esame dei testimoni St. e Mo.). Tuttavia, non può essere esclusa a priori la possibilità che le riserve occulte di denaro create dalla Società siano state utilizzate per il perseguimento dell'oggetto sociale e non per l'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore. In questo senso si richiama Cass., Sez. V, 1245/1998 (imp. Cu.), secondo cui: "La creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sé sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distruttiva, e tantomeno come appropriativa, un 'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sé l'interruzione del rapporto organico (…)" (Rv. 210031). Nel medesimo solco si collocano anche Cass., Sez. V, 10041/1998 (imp. Al. ed altri) e, più recentemente, Cass., Sez. V, 4942/2021 (imp. Ga.). Tuttavia, l'onere di provare la destinazione delle riserve occulte per finalità coerenti con l'interesse della Società grava sull'imputato. Infatti, in generale, se spetta al Pubblico Ministero l'onere di provare il reato, "(…) ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva" (Cass., Sez. II, 7484/2014, imp. Baroni, paragrafo 8.1). Al contempo, poiché la prova di un fatto mai avvenuto costituisce una probatio diabolica, che non è logicamente possibile, "Nell'ipotesi in cui l'imputato del reato di appropriazione indebita di una somma di denaro neghi il fatto addebitatogli, l'onere della prova o di allegazione su di lui gravante non ha ad oggetto un fatto non avvenuto (mancata appropriazione) ma la dimostrazione di specifici fatti positivi contrari a quelli provati dalla pubblica accusa dalla quale possa desumersi il fatto negativo (mancata appropriazione) e, quindi, la prova della fondatezza della tesi difensiva" (ivi, paragrafo 8.2). Nel caso di specie il difensore dell'imputato, tramite i documenti che ha prodotto ed i testimoni di cui ha chiesto l'esame, ha offerto: - la prova certa che gran parte del prezzo pattuito era stata destinata al pagamento di debiti sociali preesistenti (168.000 Euro dei 211.818 Euro + I.V.A. 4% previsti dal contratto "(…)"; 118.000 Euro dei 223.750 Euro + I.V.A. 4% previsti dal contratto "(…)"; 20.000 Euro dei 131.363,64 Euro + I.V.A. 10% previsti dal contratto "Di."), quindi non all'interesse esclusivo e personale dell'amministratore; - la prova certa del fatto che parte del prezzo pattuito era già stato versato alla Società prima della stipula (65.000 Euro dei 211.818 Euro + I.V.A. 4% previsti dal contratto "(…)") e un principio di prova con riferimento ad altre parti (101.200 Euro dei 223.750 Euro + I.V.A. 4% previsti dal contratto "(…)" e Euro 116.000 dei 131.363,64 Euro + I.V.A. 10% previsti dal contratto "Di."); - un principio di prova della destinazione della parte del corrispettivo pagata anticipatamente e comunque della parte residua del prezzo pagato al pagamento di ulteriori debiti sociali (per il tramite delle fatture prodotte ed elencate nella memoria depositata il 2/3/2021). Le fatture prodotte dal difensore, benché non siano state singolarmente esibite e riconosciute da coloro che le avrebbe emesse, forniscono un principio di prova dell'avvenuto pagamento del rispettivo importo, in quanto: - hanno un oggetto coerente con l'oggetto sociale dell'Immobiliare Be. s.r.l. (attività edilizia); - risultano essere state emesse prima della stipula dei contratti di compravendita già menzionati da società (Immobiliare Gl. s.r.l., Be. s.r.l. e Ga. s.r.l.) cui sono stati intestati parte degli assegni individuati come modalità di pagamento del corrispettivo nei medesimi contratti di compravendita, a riprova dell'effettiva esistenza di rapporti commerciali tra dette società e Immobiliare Be., come riferito anche dal testimone Ga.; - molte riportano il timbro "pagato" ed alcune l'indicazione del numero di conto cui afferiscono. Sotto questo profilo, le perplessità manifestate dal difensore di parte civile nella memoria depositata il 16/2/2022 non sembrano condivisibili. In particolare: - il fatto che il prezzo pagato alla Società in esecuzione dei contratti di compravendita non possa essere riferito univocamente al pagamento delle singole fatture prodotte dal difensore dell'imputato (p. 5) è un precipitato inevitabile della fungibilità del bene denaro; - il fatto che la Società possa avere utilizzato il prezzo pagato per la vendita di un immobile per pagare i debiti riferibili ad un altro cantiere (p. 11) costituisce una libera estrinsecazione dell'autonomia di impresa; - la considerazione per cui dagli atti notarili non potrebbe essere ricavata la prova certa dell'effettivo pagamento dei corrispettivi indicati (p. 13) contraddice la stessa tesi accusatoria, dato che la distrazione di tali somme da parte dell'amministratore ne presuppone, evidentemente, il pagamento in favore della Società. Ad ogni modo, va affermato che l'onere imposto all'imputato sulla base del principio della vicinanza della prova - che deriva dal processo civile (Cass., Sez. II, 7484/2014 cit. paragrafo 6) - non possa andare oltre lo standard minimo del principio di prova, purché il principio di prova fornito dall'imputato, in una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti, sia tale da contraddire la prova indiziaria fornita dalla pubblica accusa. Diversamente, imporre all'imputato l'onere di provare al di là di ogni ragionevole dubbio fatti incompatibili con quelli a lui contestati significherebbe tradire il principio della presunzione di innocenza, che trova fondamento nell'art. 27, co. 2 Cost., nell'art. 6, par. 2 CEDII e nell'art. 48, par. 1 CDFUE. Infatti, la stessa Cass., Sez. II, 7484/2014 cit. nel definire i principi di diritto già richiamati fa generico riferimento all'onere di "provare o allegare" (cfr. paragrafi 8.1 e 8.2) e in questo modo riconosce espressamente che lo standard imposto all'imputato non può essere quello che grava sulla pubblica accusa. In questo senso si richiama anche la più recente Cass., Sez. II, 6734/2020 (imp. Br.), secondo cui: "Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova ", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva" (Rv. 278373). A ciò si aggiunge il fatto che la ricostruzione del fatto proposta dalla parte civile a fondamento della propria domanda risarcitoria (cfr. memoria depositata il 16/2/2022) è rimasta in larga parte indimostrata. In particolare: - non è stato provato che St.Pi. avesse avuto un comportamento diligente, facendo valere i propri poteri di controllo nei confronti dell'amministratore già prima della notifica dell'avviso di accertamento, essendo state sotto questo profilo estremamente generiche le sue dichiarazioni ed essendo rimaste prive di qualsivoglia riscontro documentale; - non è stato provato che De.Gi. e St.Gi. si sarebbero accordati per distrarre il patrimonio della Società ai danni di St.Pi., avendo un significato ambiguo la circostanza che il secondo avrebbe ceduto al primo le proprie quote per un solo Euro, dal momento che non è emerso alcunché circa i rapporti tra i due e circa la consistenza del patrimonio della Società alla data della cessione. In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della condotta contestata all'imputato, si impone l'assoluzione del medesimo perché il fatto non sussiste ex art. 530, co. 2 c.p.p. P.Q.M. visto l'art. 530, co. 2 c.p.p., assolve De.Gi. dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste; visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Vicenza il 18 febbraio 2022. Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2022.
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