Danneggiamento: condannato vicino per aver cagionato un incendio
Corte appello , Lecce , 27/10/2023 , n. 1594
Il reato di danneggiamento seguito da incendio ( art. 424 c.p. ) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio e né tantomeno il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall' art. 635 c.p. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 424 e 423 c.p. .
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