RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 maggio 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 gennaio 2019, ha assolto P.S. dal reato di cui al capo A) per il periodo anteriore al 14 luglio 2018, perché il fatto non sussiste, e, riqualificato ai sensi dell'art. 612 cpv cod. pen. il fatto commesso in tale data e descritto nel capo di imputazione, ritenuta la continuazione con il reato di danneggiamento di cui al capo C), l'ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione. Ha dichiarato estinto il reato di cui al capo B) della rubrica, per remissione di querela.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1 mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 635 cod. pen. e/o travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe esaminato esclusivamente la questione della procedibilità di ufficio del reato in esame, trascurando i rilievi volti a lumeggiare l'assenza di prove, precise e concordanti, dalle quali far discendere il giudizio di colpevolezza dell'imputato; 2.2 vizi della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. La Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato di minaccia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in ragione dell'atteggiamento della persona offesa, istigatore e minatorio;
2.3 mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Prendendo le mosse dal secondo motivo deve rilevarsi che il reato di cui all'art. 635 cod. pen., per effetto del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è divenuto procedibile a querela.
2.1 La Corte di cassazione (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552- 01; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540) ha avuto modo di precisare che "la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.", secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera, quindi, non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale, applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto. Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 cod. pen..
2.2 Ne consegue, nel caso in esame, che in ordine al reato di danneggiamento deve applicarsi il D.Lgs. n. 150/2022 e dichiararsi l'estinzione di esso per la remissione della querela, effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato (cfr. verbale dell'udienza del 15 maggio 2020 dinanzi alla Corte d'appello).
2.3 Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono porsi a carico dell'imputato.
2.4 La pronunciata estinzione del reato di cui all'art. 635 cod. pen. determina il venir meno dell'interesse dell'imputato con riguardo alle doglianze relative all'affermazione della responsabilità per tale delitto.
3. Al medesimo epilogo non può pervenirsi quanto al reato di cui al capo A), che è stato qualificato ai sensi dell'art. 612 cpv. cod. pen. ed è procedibile di ufficio anche a seguito del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150, in quanto commesso con arma.
3.1 Deve però rilevarsi che la Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello, non ha motivato sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche. In ragione di ciò e tenuto conto della declaratoria di estinzione del reato di danneggiamento di cui al capo C), che era stato considerato reato base, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
3.2 Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità riguardo al reato di cui all'art. 612 cpv. cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), come riqualificato, relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al predetto reato.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2023