RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese che, in data 15/4/2019, aveva dichiarato l'imputato colpevole del danneggiamento dell'autovettura di proprietà del fratello B.L. e, ritenuta la recidiva qualificata, l'aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Antonino Morreale, il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p., u.c., per avere la Corte di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione nonostante la vicenda inerisca i rapporti tra fratelli conviventi.
Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato alla violenza fisica il colpo inferto alla carrozzeria del veicolo della p.o. al fine di escludere l'applicazione della causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato ex art. 635 c.p., a seguito dell'entrata in vigore il 30 dicembre 2022 del D. Lgs n. 150, del 10 ottobre 2022, è diventato perseguibile a querela di parte con la sola eccezione di fatti commessi "in occasione del delitto previsto dall'art. 331, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".
Nella specie è in atti la querela della p.o. sicché non deve trovare applicazione la disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 85, comma 1, e l'istanza punitiva risulta successivamente rimessa (pag. 3 sent. impugnata).
2. L'intervenuta modifica del regime di procedibilità comporta la rilevanza dell'atto abdicativo già ritenuto inefficace dai giudici di merito in conseguenza della pregressa procedibilità d'ufficio della fattispecie ascritta.
Questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini,Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).
3. Deve, pertanto, emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 340 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2023