RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto T.A. dal reato di danneggiamento di una porta del Pronto Soccorso per particolare tenuità del fatto.
L'impugnazione avanzata dal difensore dinanzi alla corte di Appello di Lecce è stata qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo che avrebbe dovuto essere mandato assolto per insussistenza del fatto poiché non vi è prova del danneggiamento della porta che è stata colpita a calci e pugni, ma è rimasta integra, come emerge dalle dichiarazioni del teste M..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente ricordato che il delitto di danneggiamento può consistere nella distruzione totale di un bene o nel suo deterioramento, quando il bene oggetto del danneggiamento venga reso in tutto o in parte inservibile.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità. (Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 10/02/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 267823 - 01).
Nel caso in esame dal tenore della sentenza impugnata emerge che la porta in ferro del Triage del Pronto Soccorso, contro cui l'imputato si è scagliato colpendola con calci e pugni, risultava meno idonea al suo funzionamento perché per chiuderla risultava necessario tirarla con più forza. Deve pertanto ritenersi integrato il delitto di danneggiamento perché la condotta dolosa dell'imputato ha compromesso, sia pure in modo contenuto, la funzionalità del bene tutelato.
D'altronde lo stesso tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del delitto di danneggiamento contestato, ha ritenuto la particolare tenuità del danno cagionato e riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., con argomentazioni immuni dai vizi dedotti.
Per queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023