Tribunale , Ascoli Piceno , 25/10/2022 , n. 430
La condotta materiale nel reato di cui all' art. 635 c.p. si esplica nel distruggere, disperdere, nel deteriorare o nel rendere in tutto o in parte inservibile un determinato bene immobile o mobile e il danno non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, ma ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino.