top of page

Danneggiamento: si esplica nel distruggere, disperdere, nel deteriorare o nel rendere in tutto o in parte inservibile un determinato bene immobile o mobile

Danneggiamento

Tribunale , Ascoli Piceno , 25/10/2022 , n. 430

La condotta materiale nel reato di cui all' art. 635 c.p. si esplica nel distruggere, disperdere, nel deteriorare o nel rendere in tutto o in parte inservibile un determinato bene immobile o mobile e il danno non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, ma ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino.

Il reato di danneggiamento mediante deterioramento richiede la compromissione della funzionalità della cosa

Il principio della norma più favorevole si applica anche al regime di procedibilità legato al fatto qualificato dal diritto

Danneggiamento e devastazione: quali differenze

Danneggiamento: può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva

Introduzione non autorizzata e danneggiamento di un albero altrui configurano i reati di violazione di domicilio e danneggiamento

Danneggiamento: casistica

La remissione di querela per danneggiamento estingue il reato anche se avvenuta sotto il previgente regime di procedibilità d’ufficio

La diretta vigilanza del bene esclude l’aggravante del danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e alle cose: quando il danneggiamento non è assorbito

Danneggiamento: sul nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento

Danneggiamento: casistica

Danneggiamento: casistica

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

bottom of page