Cassazione penale , sez. II , 07/10/2022 , n. 45258
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 635, comma 2, n. 1, c.p. , che fa richiamo all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , va inteso come stabilimento pubblico un complesso di opere ed attrezzature attualmente destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, sia essa espletata direttamente ovvero indirettamente, attraverso l'avvalimento di soggetti privati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento al danneggiamento degli arredi di un appartamento di proprietà comunale, assegnato al progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, gestito da una cooperativa privata).