top of page

Omesso versamento IVA: sulla delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.39772

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.

Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale

Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: responsabilità del liquidatore di società

Omesso versamento IVA: questioni intertemporali

Omesso versamento IVA: annullamento senza rinvio

Omesso versamento IVA: configurabilità del dolo eventuale

Omesso versamento IVA: assenza di rapporto di specialità con truffa aggravata

Omesso versamento di IVA: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 giugno 2022 il Tribunale di Potenza ha respinto l'appello cautelare proposto da TT, nonché dalla S.r.l.. Gold Island e dalla S.r.l. Potenza Calcio nei confronti dell'ordinanza del 17 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei conti correnti bancari di cui tali soggetti sono titolari, disposto in relazione a due contestazioni del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 10(capi 1 e 2 contestati ad I.A. quale amministratore della Ipa Group S.r.l.), fino alla concorrenza della somma di Euro 645.855,00, sia in via diretta sia per equivalente, eseguito sui conti correnti della Ipa S.r.l., di G.M., della Gold Island S.r.l., della Jovi S.r.l., della Potenza Calcio S.r.l., della Toro S.r.l. e di F.A. (e poi revocato dal pubblico ministero nei confronti di F.A., della Ipa S.r.l., della Jovi S.r.l. e di G.M. e dallo stesso Giudice per le indagini preliminari nei confronti della Toro S.r.l.). Nel disattendere il gravame della Gold Island S.r.l. e della Potenza Calcio S.r.l. il Tribunale ha sottolineato la natura di sequestro per equivalente di quello eseguito nei confronti delle appellanti, con la conseguente irrilevanza delle censure dalle stesse svolte a proposito della mancata dimostrazione della pertinenzialità ai reati delle somme sequestrate, richiamando anche la sentenza n. 42415 del 2021 delle Sezioni Unite (con la conseguente irrilevanza della eventuale provenienza lecita delle somme sottoposte a sequestro). E' stata poi ribadita la disponibilità da parte dell'indagato delle somme a credito sul conto della Gold Island S.r.l., in considerazione non solo della delega a operare su tale conto, ma anche della circostanza che l'indagato I. è titolare di tutte le quote di tale società. 2. Avverso tale ordinanza la terza sequestrata S.r.l. Gold Island ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000. Ha lamentato la mancata considerazione dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (si richiamano le sentenze Gubert e quella n. 15047 del 2021 delle Sezioni Unite), secondo cui il sequestro preventivo funzionale alle confisca per equivalente non può essere disposto nei confronti dell'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato se non nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l'imputato abbia agito come effettivo titolare dei beni, sottolineando, inoltre, che l'ente che aveva beneficiato delle condotte contestate era la Ipa Group S.r.l., di cui lo I. era amministratore, e non la ricorrente, estranea al reato. Ha censurato anche l'affermazione del Tribunale secondo cui la delega ad operare sul conto corrente bancario avrebbe attribuito allo I. la disponibilità delle somme a credito su tale conto, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la disponibilità del bene ai fini della sua sottoponibilità a sequestro andrebbe intesa come relazione di fatto con il bene connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali l'indagato o imputato può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene (si richiamano le sentenze nn. 15047 del 2021 e 20262 del 2022), mentre la delega a operare sarebbe esclusivamente espressione di funzioni amministrative per conto di terzi e non attribuisce al delegato la disponibilità delle somme a credito sul conto, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineandone il contenuto meramente riproduttivo dell'appello cautelare ed evidenziando, alla luce dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 42415 del 2021 delle Sezioni Unite), la correttezza del sequestro del denaro presente sul conto corrente intestato alla società e sul quale l'indagato era delegato a operare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento alla affermazione della disponibilità dei beni sequestrati da parte dell'indagato. 2. Giova premettere, per quanto rileva in relazione alle doglianze proposte dalla ricorrente, che con decreto del 29 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto, in relazione a due contestazioni del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 10 ter mosse ad I.A. quale amministratore della Ipa Group S.r.l., il sequestro preventivo della somma di Euro 645.855,00, corrispondente alle imposte non versate, costituente dunque il profitto di tali reati, in via diretta e per equivalente. In esecuzione di tale provvedimento sono, tra l'altro, stati sottoposti a sequestro il conto corrente bancario della Gold Island S.r.l. e il dossier titoli a questo collegato, n. 12/260/22001349, in considerazione della delega illimitata a operare su tali conti conferita allo I. e della circostanza che questi è titolare della totalità delle quote di tale società, ritenendole, dunque, nella sua disponibilità. 3. Ciò premesso, risultano, anzitutto, infondati i rilievi sollevati a proposito della impossibilità di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente i beni della persona giuridica nel cui interesse siano state realizzate le condotte delittuose contestate, salva l'ipotesi in cui l'ente sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l'imputato abbia agito come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646), in quanto nel caso in esame il sequestro nei confronti della società ricorrente non è stato eseguito quale beneficiaria delle condotte delittuose e a causa della impossibilità di eseguire il sequestro del profitto dei reati in via diretta, bensì sul diverso presupposto della disponibilità delle somme a credito sui conti correnti bancari intestati alla società da parte dell'indagato, ossia quale sequestro per equivalente (non essendo stato possibile eseguire il sequestro diretto), ma di beni ritenuti nella disponibilità dell'indagato I., con la conseguenza che il richiamo ai principi affermati nella sentenza Gubert delle Sezioni Unite e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259102; Sez. 1, n. 50823 del 27/06/2017, dep. 2018, New Parco delle Rose S.r.l., Rv. 274640; Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, Zhou Deli, Rv. 280541; Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, Currò, Rv. 282986) risulta non pertinente. 4. Fondati risultano, invece, i rilievi sollevati a proposito della erroneità della sottoposizione a sequestro delle somme risultanti a credito nei conti correnti bancari della società ricorrente, a causa della errata interpretazione da parte del Tribunale di Potenza della nozione di disponibilità di tali somme, tratta esclusivamente dal conferimento all'indagato I. di una delega illimitata ad operare su tali conti e dalla titolarità di tutte le quote della S.r.l. Gold Island, che di tali conti è titolare, omettendo di considerare il rapporto gestorio nel quale tale delega si inserisce. 5. A proposito del rilievo da attribuire alla delega a operare su un conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (v. Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Rv. 279821; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377). In particolare, è stato affermato che una delega illimitata a operare su un conto corrente bancario intestato a una persona fisica, di cui non sia neppure stato indicato lo scopo e la funzione, attribuisce al delegato, in mancanza di indicazioni di sorta circa la sua natura meramente gestoria, la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che proprio in virtù della delega egli ha la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in sede di verifica della disponibilità di dette somme, cioè della possibilità di apprenderle e disporne uti dominus. La disponibilità consiste, infatti, nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021, nella quale è stata anche richiamata l'affermazione, secondo cui il richiamo più appropriato, tra gli istituti di diritto civile, sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'art. 1140 c.c., che è presente nella motivazione di Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118, che richiamava Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378; nel medesimo senso già Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390). 6. Diversa e', però, certamente la situazione, quale quella in esame, nella quale la delega si inserisca in un rapporto gestorio e in questo trovi causa, essendo connaturata ai poteri di gestione, e dunque anche di spesa, attribuiti all'amministratore di una società di capitali, la disponibilità delle somme di cui l'ente sia titolare, al fine di poterne disporre in nome e per conto dell'ente medesimo, salvi gli obblighi di rendiconto che derivano dal rapporto di mandato intercorrente tra l'amministratore e l'ente. Tale rapporto, in assenza di elementi di segno contrario, qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (come affermato, per escluderne la rilevanza, nella sentenza di questa stessa Sez. 3, n. 15047 del 10/02/2021, Apulir S.r.l., non massimata, e, in precedenza, da Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021, citata) ed esclude, pertanto, che il delegato possa ritenersi avere la disponibilità, nel senso anzidetto, delle somme a credito sul conto della persona giuridica nel nome e per conto della quale è delegato a operare nell'ambito del rapporto gestorio che a questa lo lega. 7. Nel caso in esame il Tribunale ha rigettato l'impugnazione proposta dando rilievo esclusivamente a detta delega, omettendo di tener conto dell'inserimento della stessa nel rapporto gestorio tra l'indagato e la società titolare del conto, così erroneamente interpretando la nozione di disponibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 12 bis citato. Ne consegue la necessità di un nuovo esame su tale punto, da condurre sulla scorta di quanto ricordato in ordine alla nozione di disponibilità e alla rilevanza da attribuire alla delega illimitata a operare sul conto corrente bancario di una persona giuridica di cui il delegato sia il legale rappresentate, cosicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Potenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2022
bottom of page