RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27/09/2016, la Corte d'appello di Bari confermò la sentenza del Tribunale di Bari in data 15/10/2015 con la quale A.D. era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis per avere, nella qualità di legale rappresentante della Macsud S.r.l. in fallimento, omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta mod. 770, ritenute alla fonte relativi ad emolumenti, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, relativi al periodo di imposta 2008 e per un importo pari a complessivi 153.526,00 euro; fatti accertati in Bari sino al 31/07/2009.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione A.D. a mezzo del suo difensore fiduciario, avv. Giovanni Capaldi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità della responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti ascrittigli. Ciò in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato si consumerebbe al momento della scadenza del termine annuale per il versamento delle ritenute operate mensilmente all'Erario. Pertanto, dal momento che a quella data la società di cui A. era legale rappresentante era stata dichiarata fallita (fallimento dichiarato dal Tribunale di Bari in data 11/09/2008), la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'imputato, affermata sul presupposto della natura istantanea del delitto de quo, la quale avrebbe dovuto comportare la consumazione della fattispecie alla scadenza del termine utile per il versamento, in data 31/07/2009, non alla scadenza delle singole mensilità.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di A. censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla concessione della sospensione condizionale della pena, apoditticamente fondati sulla mancata risposta alla comunicazione dell'Agenzia delle entrate e alla mancata comparizione nei due gradi di giudizio. Quanto al primo profilo, infatti, la difesa ribadisce che essendo la comunicazione d tata 13/04/2010, la società di A. era già fallita da tempo, sicchè sull'imputato non sarebbe gravato alcun obbligo di rispondervi. Quanto al secondo aspetto, la mancata comparizione in giudizio sarebbe un fatto "neutro" ed espressione di un diritto processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In relazione al momento consumativo del delitto contestato, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, nella sua massima espressione nomofilattica, che il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis "si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila (ora centocinquantamila) delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale" (Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Favellato, Rv. 255759, secondo cui la fattispecie si distingue da quella di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, proprio in quanto quest'ultima punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili).
Quanto, poi, alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si è affermato che avendo il reato de quo carattere istantaneo e, dunque, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale (Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 27/01/2016, Faranda, Rv. 265937). Tuttavia, con specifico riferimento al caso del fallimento, si è, altresì, osservato che la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento I.V.A., fa sì che il legale rappresentante della società tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento, sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore (Sez. 3, n. 5921 del 29/10/2014, dep. 10/02/2015, Galeano, Rv. 262411). Ciò, peraltro, non esclude che nei confronti dell'originario legale rappresentante sia configurabile la possibilità di un concorso di persone nel reato proprio in qualità di extraneus.
3. Tanto premesso, osserva nondimeno il Collegio che la sentenza impugnata ha ipotizzato, a carico di A., unicamente una responsabilità diretta, derivante dalla sua condizione di legale rappresentante della società fallita, senza prefigurare, indipendentemente da ciò, un suo concorso quale extraneus nel reato proprio contestato. Ne consegue, che la relativa censura formulata in sede di ricorso introduttivo è fondata, dovendo, quindi, farsi luogo all'annullamento della sentenza, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione, che peraltro sarebbe stato anch'esso fondato, atteso il richiamo, da parte dei giudici di merito, per negare la sospensione condizionale della pena, di circostanze in fatto del tutto irrilevanti sul piano della prognosi criminale.
Nondimeno, nelle more del presente giudizio, il reato per cui si procede è estinto per prescrizione, essendo il relativo termine spirato in data 31/01/2017.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il menzionato reato ormai estinto per prescrizione.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Motivazione semplificata.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018