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Revisione: in caso di assoluzione, il precedente patteggiamento è ostativo alla riparazione dell’errore giudiziario?

Revisione

Cassazione penale , sez. IV , 08/02/2023 , n. 10423

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, nel caso di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell'errore giudiziario.

Revisione: ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è necessaria la procura speciale

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Essendo stata prosciolta per insussistenza del fatto, a seguito di revisione, dalle imputazioni di cui agli art. 110 c.p., art. 2622 c.c. e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185 in relazione alle quali, con sentenza del 3 settembre 2013, il G.u.p. di Torino le aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa, con istanza depositata il 4 dicembre 2020, L.G.M. ha chiesto la riparazione dell'errore giudiziario. L'istanza - certamente tempestiva perché proposta il 4 dicembre 2020 a fronte di una sentenza di proscioglimento pronunciata il 1 aprile 2019 e divenuta irrevocabile il 6 settembre 2019 - è stata formulata ai sensi dell'art. 643 c.p.p. E' stato chiesto perciò un indennizzo commisurato, non soltanto alla durata dell'espiazione della pena e delle misure cautelari subite (dal 17 luglio 2013 al 27 agosto 2013 custodia cautelare in carcere; dal 28 agosto 2013 al 19 settembre 2013 arresti domiciliari; dal 19 ottobre 2018 a 7 novembre 2018 espiazione pena), ma anche alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. Con ordinanza in data 5 novembre 2021, la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza, così come formulata. I giudici di merito osservano che la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto è stata pronunciata, previa revoca di una sentenza di "patteggiamento", a seguito di un giudizio di revisione incentrato su un contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) (tre degli originari coimputati sono stati assolti per insussistenza del fatto dalle medesime imputazioni per le quali il "patteggiamento" è avvenuto). L'ordinanza impugnata sostiene che, avendo formulato istanza di applicazione della pena, la L. ha dato causa alla condanna con un comportamento doloso e ciò osta al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. La Corte territoriale ha ritenuto tuttavia che, riguardo alla detenzione sofferta prima della richiesta di applicazione della pena, la domanda di riparazione di errore giudiziario potesse essere "riqualificata" come domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. e ha rilevato: che nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 1 agosto 2013, la L. fu detenuta in forza di un'ordinanza applicativa di misura cautelare; che non emergono dagli atti del processo comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano aver dato causa all'applicazione della misura cautelare; che, pertanto, pur dovendosi escludere il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, in questo caso, resta aperta "la possibilità di riconoscere uno spazio all'ingiusta detenzione". Muovendo da queste premesse, la Corte di appello di Milano ha liquidato un indennizzo per la custodia cautelare in carcere sofferta dal 17 luglio al 2 agosto 2013 (data di presentazione dell'istanza di applicazione della pena) e - al dichiarato fine di conciliare "il criterio aritmetico con quello equitativo" - ha determinato tale indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 al giorno, per complessivi Euro 16.000,00 (pag. 16 dell'ordinanza). 3. Tramite i difensori di fiducia, muniti di procura speciale, L.G.M. ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello articolandolo in tre motivi. Col primo motivo, la ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 643 c.p.p. per essere stata considerata condotta dolosa causa dell'errore giudiziario la presentazione dell'istanza di applicazione della pena. Col secondo subordinato motivo, la difesa - dopo aver sottolineato che la Corte si è pronunciata su una istanza di riparazione per ingiusta detenzione mai formulata - deduce erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. Osserva che l'ordinanza impugnata ha irragionevolmente considerato quale condotta dolosa ostativa all'indennizzo la richiesta di patteggiamento avanzata il 2 agosto 2013. Rileva che nessuna efficacia causale o concausale rispetto al protrarsi della privazione della libertà personale (proseguita fino al 19 settembre 2013) può essere attribuita a una richiesta che era stata avanzata proprio nella speranza (rimasta delusa) di poter ottenere la remissione in libertà. Col terzo motivo, la difesa si duole della quantificazione dell'indennizzo che, in violazione degli artt. 643 c.p.p. e art. 1226 c.c., non ha tenuto nel debito conto le conseguenze personali, familiari e i gravi pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali che derivarono dalla condanna e dall'ingiusta privazione della libertà personale. 3.1. Con memoria in data 24 gennaio 2023 i difensori della ricorrente hanno proposto un quarto motivo, integrativo del terzo. Dopo aver sottolineato che l'istanza formulata aveva ad oggetto la riparazione dell'errore giudiziario (e perciò teneva conto, "oltre che della durata del periodo di detenzione in carcere, sia in forma preventiva che in forma di espiazione della pena, di tutte le conseguenze personali, familiari, professionali e sociali derivate dalla condanna"), la difesa lamenta che l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è stato determinato nella misura di Euro 1.000,00 al giorno senza adeguata motivazione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e tutti gli altri sono assorbiti. 2. La domanda di riparazione dell'errore giudiziario formulata da L.M.G. è stata proposta a seguito del positivo esito di un giudizio di revisione avente ad oggetto una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La richiesta di revisione, formulata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) è stata accolta perché si è ritenuto che vi fosse inconciliabilità tra l'accertamento dei fatti posto a fondamento della sentenza di applicazione della pena e l'accertamento dei medesimi fatti emerso all'esito del giudizio nei confronti di altri imputati per i quali si era proceduto separatamente. Questa premessa consente di delineare con chiarezza la questione che, col primo motivo di ricorso, è stata posta all'attenzione di questa Corte di legittimità, cui si chiede di valutare se il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario sancito dall'art. 643 c.p.p. sia compatibile con un giudizio di revisione che ha comportato la revoca di una sentenza di applicazione della pena. Con l'ordinanza impugnata, infatti, la Corte di appello di Milano ha ritenuto che la richiesta di "patteggiamento", quale "manifestazione di volontà direttamente causale rispetto alla sentenza di applicazione della pena (...) e dunque all'atto in cui si concretizza l'errore giudiziario" integri una "condotta dolosa" ostativa al riconoscimento del diritto. Secondo l'ordinanza impugnata, ancorché, per espressa previsione di legge, la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non sia incompatibile col rimedio straordinario previsto dall'art. 629 codice di rito, vi sarebbe una incompatibilità strutturale tra la richiesta di patteggiamento e il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario che spetta a "chi è stato prosciolto in sede di revisione" se non ha dato causa all'errore per dolo o colpa grave. I giudici di merito hanno ritenuto, infatti, che l'istanza di patteggiamento integri un comportamento doloso causalmente rilevante dell'errore ed è evidente che, se questa impostazione fosse corretta, quando il proscioglimento in sede di revisione segue alla revoca di una sentenza ex art. 444 c.p.p. il diritto alla riparazione dovrebbe sempre essere escluso. 3. Il corretto inquadramento della questione richiede un breve esame dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla revisione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, espressamente prevista dall'art. 629 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134. Questa Corte di legittimità è intervenuta sul tema richiamando l'attenzione sulle caratteristiche qualificanti dell'istituto del patteggiamento, che prevede l'applicazione di una pena non preceduta dall'accertamento della responsabilità penale secondo le regole proprie del giudizio ordinario o del giudizio abbreviato. Muovendo da queste premesse si è sostenuto che, per operare in relazione alle sentenze di patteggiamento, il rimedio straordinario della revisione deve essere adattato alle peculiarità di questo procedimento speciale ed è pertanto necessario stabilire "un rapporto diretto tra il concordato, già vagliato dal giudice, e la richiesta di revisione con il suo corredo dimostrativo" (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 pag. 11 della motivazione). Si è osservato, inoltre, che la revisione non può trasformarsi da mezzo di impugnazione straordinario, apprestato dal legislatore per porre rimedio all'errore giudiziario, in uno strumento a disposizione del patteggiante "per revocare in dubbio una decisione da lui stesso richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità" (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, C., Rv. 250684 pag. 11 della motivazione); una fase che - è opportuno ricordarlo - non si è svolta nelle forme ordinarie proprio in ragione della richiesta dell'interessato. Si colloca in questa cornice il consolidato orientamento, secondo il quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), soltanto se le nuove prove dimostrano "che l'interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., sì come applicabile nel patteggiamento" (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, K., Rv. 258997; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890; Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, C., Rv. 250684). Nella medesima prospettiva ci si è mossi con riferimento a richieste di revisione di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti formulate ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a). Si è ritenuto, infatti, che "la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente" sia ammissibile, ma sia comunque necessario "che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione" (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749). Nell'affermare questi principi, si è sottolineato che, mentre ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la valutazione dei materiali di indagine avviene "sulla base degli atti" ed è volta ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; nel dibattimento (o nel giudizio abbreviato), la cognizione del giudice è completa e diretta alla valutazione di ogni aspetto della re iudicanda. Si è giunti così alla conclusione che, quando il contrasto tra giudicati riguarda sentenze emesse all'esito di giudizio ordinario (o di giudizio abbreviato) e sentenze di patteggiamento, la domanda di revisione non può in nessun caso avere a fondamento "i giudizi formulati intorno alla capacità dimostrativa delle prove o, peggio ancora, intorno all'interpretazione delle norme" (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731, pag. 4 della motivazione). Si è conseguentemente affermato che, quando la revisione ha ad oggetto una sentenza di patteggiamento, devono valere i principi generali che regolano l'interpretazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), come delineati da una giurisprudenza di legittimità che non registra voci contrarie (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Si è sostenuto, quindi, che anche in questo caso come negli altri - ma a maggior ragione in questo caso l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili che giustifica la revisione, non deve essere intesa in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, e Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, già citate; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804). 4. Per verificare se un imputato, prosciolto all'esito del giudizio di revisione dopo aver chiesto il patteggiamento, abbia dato causa all'errore giudiziario, occorre muoversi all'interno delle coordinate ermeneutiche sopra illustrate. Ne consegue che la causa dell'errore giudiziario accertato con la revisione di una sentenza di patteggiamento, non può essere rappresentata (come l'ordinanza impugnata sostiene) dalla richiesta di applicazione della penà, ma deve essere individuata esaminando le ragioni per cui la revisione è stata disposta. A tal fine, nei casi di revisione disposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), si dovranno indagare le concrete ragioni per le quali il fatto dimostrativo della causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ritenuto esistente nel giudizio di revisione non è emerso nel giudizio concluso con l'applicazione della pena. Si dovrà valutare, quindi, se la "nuova prova" sia sopravvenuta alla sentenza di patteggiamento o sia stata scoperta successivamente ad essa, ovvero, pur preesistente, non sia stata acquisita o esaminata in quel giudizio e ci si dovrà chiedere se questa evenienza sia stata determinata dal comportamento doloso o colposo dell'interessato (sul concetto di "prova nuova": Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, Bervicato, Rv. 282824 e sentenze ivi citate). Nei casi - come quello in esame - in cui la revisione sia stata disposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), sarà necessario comprendere in che modo si sia formato il materiale di indagine che ha determinato la ricostruzione del fatto storico emersa nella sentenza di patteggiamento e quali circostanze concrete abbiano portato altra sentenza definitiva al diverso (e inconciliabile) accertamento dei fatti. Si dovrà valutare, quindi, se tale diversa ricostruzione del fatto storico sia stata determinata dal comportamento dell'imputato prosciolto a seguito di revisione e se tale comportamento sia connotato da dolo o colpa grave. Tra i comportamenti da considerare a tal fine non c'e' la richiesta di patteggiamento che, insieme al consenso del pubblico ministero, è il presupposto perché sia pronunciata una sentenza ex art. 444 c.p.p., ma non è la causa dell'errore giudiziario. Un errore che, diversamente da quanto afferma la Corte di appello, non sta nella sentenza di applicazione della pena, bensì nelle ragioni che ne hanno determinato la revisione. Si deve ricordare, peraltro, che, mentre l'art. 314 c.p.p. considera ostativo all'equo indennizzo l'aver dato causa o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, all'ingiusta privazione della libertà personale, l'art. 643 stabilisce che il diritto alla riparazione debba essere negato soltanto a chi ha "dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario"; esclude, dunque, la rilevanza ostativa di condotte concausali, ancorché caratterizzate da dolo o colpa grave (in tal senso: Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv.246803; Sez.3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621). 5. In altri termini, ed esemplificando per maggiore chiarezza, nei casi in cui il proscioglimento a seguito di revisione segua alla revoca di una sentenza di patteggiamento, per valutare se sussista il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, sarà necessario chiedersi, con valutazione "ex post" (come è normale che avvenga trattandosi di verificare l'esistenza del nesso causale) se la mancata acquisizione (o la mancata scoperta) di prove dimostrative di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., qualificate come "nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), sia stata causata dal comportamento dell'imputato. Quando - come nel caso in esame - la revisione sia stata disposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), sarà necessario valutare se sia stato l'imputato, con la propria condotta, a far sì che a fondamento della sentenza di patteggiamento siano stati stabiliti fatti risultati inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile. Sarà poi necessario chiedersi - questa volta con giudizio "ex ante", tenendo conto delle conoscenze del soggetto agente e delle peculiarità del caso concreto - se questo comportamento causale sia stato addirittura doloso o gravemente colposo, perché tale da determinare, per grave imprudenza negligenza o imperizia, l'apparenza di un determinato fatto storico. Potrebbero essere oggetto di scrutinio in questa prospettiva anche condotte tenute nel corso del procedimento: ad esempio, il comportamento dell'imputato che abbia determinato, con le proprie dichiarazioni, la rappresentazione del fatto storico ritenuto nella sentenza di patteggiamento, oppure (nel caso di revisione disposta ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c) condotte caratterizzate da incuria, indifferenza o da grave imprudenza, fermo restando che, per espressa previsione di legge, l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione e non può assumere esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241). A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, però, tra queste condotte non può esservi la richiesta di applicazione della pena che concorre alla pronuncia della sentenza di patteggiamento ed è concausa della sentenza, ma non causa dell'errore. 6. Anche se tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti, è doveroso osservare che il procedimento di cui all'art. 643 c.p.p. - come quello di cui all'art. 314 c.p.p. - può essere avviato solo a istanza di parte ed è questa istanza a determinarne l'oggetto. Il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario, infatti, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, ha natura civile, "trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato" (cfr. Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213509). Ciò trova conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - pur essendo ammesso, in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto, che il giudice si avvalga della possibilità, prevista dagli art. 213 e art. 738 c.p.c., comma 3, di chiedere anche d'ufficio informazioni scritte su atti e documenti - è tuttavia onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda (tra le tante: Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, De Maria, Rv. 274353; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Manzi, Rv. 269779). Si è precisato in proposito che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, può procedere a integrarla anche d'ufficio; ma si è doverosamente puntualizzato che, non per questo, è consentito al giudice "surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente" (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Capopardo, Rv. 258424). 7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra illustrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2023. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023
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