RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza al vaglio odierno di questa Corte è stata emessa il 17 marzo 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione - presentata nell'interesse di C.M. e P.G. - della sentenza del Giudice di pace di Acireale, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p. ai danni di S.V. e M.A..
La richiesta di revisione sub iudice segue ad altre mozioni ex art. 629 c.p.p., già dichiarate inammissibili dalla Corte messinese il 12 ottobre 2015 ed il 25 maggio 2017, con ordinanze divenute definitive a seguito di altrettante dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi per cassazione degli odierni ricorrenti.
In sintesi, l'ordinanza oggi impugnata ha sancito che:
la revoca della sentenza del Giudice di pace quanto al reato di ingiuria, avutasi in sede esecutiva in forza delle depenalizzazione, non incide sul fatto per cui si chiede la revisione;
la ricostruzione del fatto contenuta nella denunzia che S. inviò all'IACP coincide con quella recepita in sentenza quanto all'attribuibilità a P. e C. dell'aggressione;
comunque si tratterebbe di un inammissibile tentativo di confutare la ricostruzione in fatto già attuata dal Giudice di pace in sentenza;
- la scelta delle parti civili di non citare quali testimoni alcuni soggetti presenti ai fatti - tra cui i firmatari dell'esposto - non costituisce una prova, - né un fatto nuovo valutabile ai fini della revisione;
- l'istanza di revisione rappresenta l'ennesimo tentativo di ottenere una complessiva rivalutazione delle prove che hanno portato alla condanna definitiva.
2. Ricorrono per cassazione i condannati a mezzo del comune difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in particolare dell'art. 34 c.p.p., in quanto:
- il Dott. Si.Al., presidente del Collegio che ha pronunziato l'ordinanza impugnata, aveva rivestito il medesimo ruolo nella precedente ordinanza del 25 maggio 2017 (n. 2(17),
- la Dott.ssa A.M.T. era stata componente del Collegio che aveva pronunziato l'ordinanza di cui sopra,
- la Dott.ssa G.M.E. aveva composto il Collegio che aveva deliberato l'inammissibilità decisa con ordinanza del 12 ottobre 2015 (n. 9/15).
L'incompatibilità emergerebbe vieppiù dalla circostanza che, nell'ordinanza impugnata, si era fatto riferimento a quanto già dedotto dagli istanti nei precedenti subprocedimenti di revisione.
A conclusione del motivo di ricorso, i ricorrenti - a prescindere dai riverberi diretti sull'ordinanza all'odierna attenzione del Collegio di legittimità - deducono anche incompatibilità realizzatesi rispetto alle precedenti fasi di revisione.
2.2. Il secondo, lungo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Si parte dalla contestazione della decisione sulle precedenti istanze ex art. 629 c.p.p., per poi soffermarsi sulle singole ragioni della revisione da ultima invocata.
Questi i temi trattati.
L'inconciliabilità con la sentenza a parti invertite. Contestano, infatti, i ricorrenti la svalutazione, da parte del Collegio dell'ultima revisione, della sentenza a parti invertite che ha riconosciuto la responsabilità delle odierne persone offese per lesioni (in appello è stata però dichiarata la prescrizione, pur confermandosi la validità dell'assunto accusatorio).
La falsità di un atto. Lamentano le parti che sia stata trascurata la valenza scardinante dell'accertata falsità del certificato medico relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa S., agitando l'archiviazione per intervenuta prescrizione e trascurando che la perizia grafica del Dott. T. - che aveva dato l'impulso alle parti per presentare querela - aveva evidenziato aggiunte di una mano diversa da quella del primo redattore del referto.
La falsa testimonianza di M.A. e l'esposto all'IACP. Anche se il procedimento sorto per il reato ex art. 372 c.p. a carico della M. era stato archiviato per prescrizione, la pronunzia aveva "cristallizzato" i contrasti tra la querela e la testimonianza dibattimentale. Analoghe incongruenze si rinvenivano tra la querela e l'esposto che S. aveva presentato, insieme ad altri condomini, all'IACP. Scarsamente credibile sarebbe la circostanza, in quest'ultimo scritto evidenziata, che l'imputata C., ad onta del piede fratturato, fosse scesa da casa "come un fulmine" e singolare si palesa il fatto che non siano stati indicati come testimoni gli altri firmatari dell'esposto.
La falsa testimonianza di A.V. e di A.M.L., condannate per tale reato con sentenza passata in giudicato e, ciò nonostante, considerate testi attendibili per la pronunzia del Giudice di pace.
Segue un riepilogo delle considerazioni che fonderebbero la domandata revisione.
3. Il 9 settembre 2021 il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti.
Ribadendo la considerazioni già svolte nei motivi principali, le parti hanno evidenziato che il pubblico ministero, dinanzi al Tribunale di Acireale quale Giudice di appello, aveva chiesto l'assoluzione dei prevenuti. Successivamente il Giudice dell'esecuzione aveva revocato, per depenalizzazione, la condanna per ingiuria e il decidente aveva evidenziato che le ripercussioni della condanna per falsa testimonianza di testi escussi poteva essere fatta valere con lo strumento della revisione, input ignorato dalla Corte di appello di Messina.
4. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4.1. In ordine al primo motivo, esso si palesa manifestamente infondato, come sancito dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13561 del 10/03/2010, Rv. 246836).
4.2. Il secondo motivo di ricorso sarebbe malamente impostato, denunziando contestualmente tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), senza specificare come ciascuno di essi si attagli a questa o a quella parte del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato.
In disparte tale considerazione, il motivo è inammissibile siccome privo di specifici contenuti censori, risolvendosi in un riepilogo delle pregresse vicende processuali relative ad altre istanze di revisione già dichiarate inammissibili ed in una rielaborazione, nell'ottica della tesi propugnata, di altri provvedimenti giudiziari, finendo per contestare non già l'errore sulla ricostruzione del fatto, ma - in maniera inammissibile - la valutazione dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Come già illustrato, il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, per l'incompatibilità di alcuni Giudici della decisione impugnata che avevano concorso a pronunziare precedenti ordinanze di inammissibilità su altrettante richieste di revisione.
Orbene, le impugnative sono manifestamente infondate in quanto è principio incontrastato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità per il giudice che, dopo avere pronunciato ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere su un'altra richiesta di revisione concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza (Sez. 1, n. 13561 del 10/03/2010, Sepe e altri, Rv. 246836; Sez. 5, Ordinanza n. 610 del 05/02/1999, Bagedda, Rv. 213519).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate, suddivise secondo la scansione censoria adoperata dagli stessi ricorrenti.
2.1. Il tema dell'inconciliabilità della sentenza di cui si chiede la revisione con la sentenza a parti invertite è stato già trattato nel procedimento conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità del ricorso degli odierni ricorrenti pronunziata dalla settima sezione penale il 20/6/18 e recante il n. 44395. Ciò rende inammissibile la revisione - e, quindi, inammissibile il relativo motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 641 c.p.p., in quanto fondata su un medesimo elemento già in precedenza valutato.
2.2. Quanto alla dedotta falsità del referto medico rilasciato alla persona offesa S., il ricorso è aspecifico perché non contesta l'affermazione della Corte di appello secondo cui il tema era stato già arato (anzi, nel riportare il contenuto dell'ordinanza n. 2/17, conferma che vi era già stata delibazione sul punto e che, peraltro, il procedimento per il falso era stato archiviato per prescrizione) e, comunque, fa un generico riferimento ad un accertamento tecnico di cui non si comprende la provenienza.
2.3. In ordine alla falsa testimonianza di M.A., il ricorso è manifestamente infondato giacché - come rappresentato dagli stessi ricorrenti - il procedimento a carico della M. era stato archiviato per prescrizione, sicché non vi è alcuna inconciliabilità con la condanna dei ricorrenti. Ne' sussiste alcuna radicale inconciliabilità - atta a forzare il giudicato formatosi - della sentenza a carico dei ricorrenti con l'esposto all'IACP, sul cui contenuto le parti svolgono una serie di considerazioni di merito, estranee ai limiti dello scrutinio di legittimità, a fortiori laddove si tratta del rimedio straordinario di cui all'art. 629 c.p.p..
2.4. Il tema della falsa testimonianza di A.V. e di A.M.L. - ancorché non le vere e proprie sentenze di condanna - era stato già considerato e superato nel procedimento di revisione conclusosi con l'ordinanza della settima sezione penale di questa Corte n. 44395 del 20/6/18, circostanza, peraltro, segnalata dagli stessi ricorrenti.
2.5. Per il resto i ricorsi constano di un riepilogo di tutte le considerazioni che, nel corso delle plurime procedure straordinarie, hanno mosso l'iniziativa del P. e della C., secondo una direttrice censoria non specifica, che non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità.
2.6. Peraltro, la non corretta impostazione critica si rileva già dall'incipit della doglianza, laddove sono denunziati cumulativamente tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Questa scelta non è in linea con l'insegnamento della Sezioni Unite, (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto), secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
3. L'inammissibilità dei ricorsi principali determina quella dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, ultimo periodo.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021