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Revisione: non costituisce nuova prova la testimonianza finalizzata ad ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate

Revisione

Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2022 , n. 16477

In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell' art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. (Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 aprile 2021, e depositata il medesimo giorno, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 24 maggio 2018, la quale aveva confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Potenza che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato C.V. colpevole del reato cui all'art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., u.c. e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione. Secondo la Corte d'appello, la richiesta revisione è inammissibile perché, in parte, deduce l'omessa valutazione di prove in realtà valutate nel giudizio di merito, e, in parte, produce elementi sì nuovi, ma che attengono a circostanze marginali, e non certo al nucleo essenziale della vicenda. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe C.V., con atto sottoscritto dall'avvocato Antonio Vito Boccia, articolando due motivi, preceduti da una breve premessa. 2.1. Nella premessa, si riportano le dichiarazioni rese dalla persona offesa della violenza sessuale a due assistenti sociali, dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di primo grado, e si segnala l'incompatibilità del loro contenuto rispetto a quello delle dichiarazioni della medesima vittima nel corso del processo. Si osserva, in particolare, che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, intrinsecamente contraddittorie già per quanto emerso nel corso delle indagini e del dibattimento, risultano aver subito un'ulteriore variazione successivamente alla intervenuta irrevocabilità della condanna. Si segnala, in particolare, che la vittima ha raccontato alle assistenti sociali di essere stata molestata dal nonno dopo aver trascorso l'intera giornata a casa del padre, essendo stata lasciata da quest'ultimo temporaneamente a casa da sola con l'anziano ad esercitarsi con il pianoforte. Si sottolinea che, al momento del fatto, il padre della minore era ricoverato in ospedale, per gravi problemi di salute, a diversi km. di distanza. 2.2. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla esclusione della rilevanza delle informazioni rese dalle assistenti sociali ai fini del giudizio di revisione. Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha omesso di escutere le assistenti sociali, perché solo attraverso l'esame di queste, ed eventualmente il confronto tra le medesime e la persona offesa, avrebbe potuto apprezzarne la decisività ai fini del giudizio di revisione. 2.3. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla esclusione della rilevanza degli elementi addotti ai fini della revisione. Si deduce, innanzitutto, che i contributi conoscitivi forniti dalle due assistenti sociali sono a maggior ragione apprezzabili se si considera che le relazioni sono assolutamente convergenti tra loro. Si deduce, in secondo luogo, che è illegittimo il diniego di valutazione di elementi di prova preesistenti alla pronuncia della sentenza di condanna, ma non valutati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure, da esaminare congiuntamente, contestano la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione, deducendo l'illegittimità del diniego di escussione delle due assistenti sociali che hanno raccolto dalla minore un nuovo racconto dei fatti per i quali l'istante è stato condannato, nel quale, in particolare, la vittima affermerebbe di essere stata quel giorno in compagnia del padre, mentre, in realtà, lo stesso era ricoverato in ospedale a diversi km. di distanza. Queste censure sono manifestamente infondate. 2.1. Ai fini della dell'esame delle censure, infatti, occorre richiamare il principio più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (così Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01, nonché Sez. 4, n. 542 del 05/12/1996, dep. 1997, Sorvillo, Rv. 206779-01). Sembra utile precisare che il principio appena indicato risulta coerente con la complessiva disciplina dei casi di revisione, dettata dall'art. 630 c.p.p., e l'esigenza di darne una lettura coordinata ed utile. In particolare, la disposizione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), che attiene all'ipotesi in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", deve essere letta in armonia con quella posta dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d), secondo cui la richiesta di revisione è ammissibile "se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato". Invero, affermare la possibilità di chiedere l'acquisizione di una nuova prova che non offre una conoscenza diretta dei fatti, ma è finalizzata esclusivamente a far rivalutare l'attendibilità di prove già apprezzate nel giudizio di cognizione, eventualmente agganciandosi alla previsione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), significa privare di qualunque ambito operativo l'ipotesi di revisione relativa a condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, e, quindi, di conseguenza, negare un significato utile alla disposizione di cui art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d). In questo senso, del resto, risulta orientata la complessiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di casi di revisione e di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di un testimone. In effetti, per un verso, è costante l'enunciato in forza del quale il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2021, dep. 2021, Esposito, Rv. 280516-01, e Sez. 3, n. 49959 del 28/10/2009, Coticoni, Rv. 245861-01). Sotto altro profilo, poi, risulta ripetutamente ribadita l'affermazione secondo cui non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714-02, e Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258835-01). 2.2. L'applicazione del principio richiamato in precedenza risulta risolutivo nella vicenda in esame. Ed infatti, posto che nel giudizio di revisione non può mai costituire "nuova prova" la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al solo fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna, "nuova prova" non è la testimonianza delle due assistenti sociali, posta a fondamento dell'istanza oggetto della presente decisione. La richiesta dell'esame delle due assistenti sociali, in effetti, nella specie è dichiaratamente funzionale ad una rinnovata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, già ampiamente esaminate ed apprezzate nel giudizio di cognizione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di produzioni della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2022
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