RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, con l'ordinanza in data 4 settembre 2020, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, proposta nell'interesse di D.M.R., della sentenza della Corte di Lecce in data 8 giugno 2018 divenuta irrevocabile che aveva confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro.
La corte territoriale, con pronunzia de piano, rilevava la manifesta infondatezza delle censure in quanto non sussisteva l'asserito contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna di cui si chiedeva la revisione e la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 22/11/2017 in forza della quale erano stati assolti dall'imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso i correi D.M.B. e D.M.R.M. sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di un gruppo criminoso capeggiato da D.M.B., escludendo che ci si trovava in presenza di pronunzie che avevano affermato la sussistenza di fatti fra loro inconciliabili e precisando che venivano in discussione mere questioni di valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi.
2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore del condannato che deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 631 c.p.p., per avere la corte di appello erroneamente escluso la sussistenza di un contrasto tra i giudicati sottoposti alla sua attenzione, chiedendo, preliminarmente, la sospensione parziale della esecuzione della pena.
Osserva che dal momento che il ricorrente aveva riportato all'esito del processo conclusosi con le suddetta sentenza una condanna per la sua partecipazione nel corso degli anni 2011-2012 ad un gruppo criminoso capeggiato dal fratello D.M.B. e di cui faceva parte D.M.R.M. unitamente ad altri sodali, gruppo la cui sussistenza era stata esclusa in forza di altra sentenza passata in giudicato, era chiaro che non poteva parlarsi di un mero contrasto valutativo in quanto atteneva agli stessi elementi costituitivi della fattispecie associativa che non può sussistere in presenza di un solo associato.
Ritiene che doveva, quindi, celebrarsi il giudizio di revisione che andava anche valutata la possibilità di escludere l'aggravante ex art. 7 D.L. in relazione al reato contestato al capo b) per cui aveva riportato condanna nell'ambito della citata pronunzia.
2.1. Il difensore del condannato da depositato memoria ulteriormente argomentando quanto alla fondatezza dei motivi di ricorso.
3. La Procura Generale, con requisitoria scritta in atti, nel ritenere sussistenti i presupposti per un esame nel merito della dedotta incompatibilità oggettiva tra i giudicati ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La corte di appello di Potenza, come lamentato dal ricorrente, ha erroneamente dichiarato la inammissibilità del ricorso non inquadrando giuridicamente in modo corretto la questione prospettata.
In ordine al profilo di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a) che viene in considerazione nel caso di revisione in esame ("se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale"), va, anzitutto, ribadito il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa riferimento ai "fatti stabiliti" costituenti le premesse storiche delle decisioni) su cui esse si fondano.
Si e', condivisibilmente, affermato che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Sez. 1, Sentenza n. 8419 del 14/10/2016 Cc. (dep. 21/02/2017) Rv. 269757.
Si ritiene, quindi, che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando la sentenza della quale si chiede la revisione abbia accertato "fatti" inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni "in diritto" concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato.
La giurisprudenza ha ritenuto di escludere dall'area della revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione compendi probatori differenti in ragione della diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Mattioli, Rv. 256169).
Ipotesi diversa è quella in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato ma di registrare, quale effetto della sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza cui si chiede la revisione.
E' proprio con riferimento al caso in rilievo, come anche precisato dalla Procura Generale nella requisitoria in atti, che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto l'inconciliabilità della sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 6, Sentenza n. 695 del 3/12/2013, dep. 10/1/2014, Gullo e altri, Rv. 257849; Sez. 2, Sentenza n. 48613 del 15/10/2009, Platania, rv. 246043) e ciò anche nell'ipotesi, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli e altro, Rv. 248464).
Invero l'esclusione, per via giudiziale, della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014 - dep. 17/10/2014, Cavallari, Rv. 260702).
Solo l'esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti con la formula "il fatto non sussiste", di altri partecipi all'associazione per delinquere può consentire di superare il dato costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati.
Atteso che è la stessa norma di cui all'art. 416 bis c.p., a prevedere che configurarsi solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma non vi è dubbio che qualora siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri "associati", il contrasto non può dirsi "valutativo", poiché esso attiene al fatto cosi come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato.
Solo l'esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti con la formula "il fatto non sussiste", di altri partecipi all'associazione per delinquere avrebbe potuto, infatti, consentire di superare il dato dedotto costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati.
3. Posto l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito va precisato che in tema di revisione sussiste distinzione funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità del contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.
Nella fase preliminare del procedimento di revisione, disciplinata dall'art. 634 c.p.p., invero, alla corte di appello è attribuito il compito di valutazione della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal ricorrente a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento circoscritto, in questa fase preliminare, ad una valutazione astratta e non concreta sulla idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove accertati, a riformare il giudizio di colpevolezza, dovendosi ritenere, invece, preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
Alla luce di quanto sin qui affermato deve osservarsi come l'ordinanza della Corte di appello di Potenza si è rivelata del tutto apodittica e generica poiché i giudici si sono limitati ad esprimere una sommaria e pregiudiziale valutazione di inammissibilità alla luce di principi di diritto non direttamente pertinenti.
Ne discende che, nel caso in esame, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 634 c.p.p., comma 2, che rileva nel caso di annullamento con rinvio per la trattazione del giudizio rescissorio, in quanto si rende necessario un rinnovato giudizio relativamente alla medesima fase rescindente da effettuare alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, dovendo i giudici del merito verificare se sussistano, comunque, profili di inammissibilità dell'istanza sulla scorta delle cennate coordinate ermeneutiche (vedi Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, Franco, Rv. 277176).
4. Va, quindi, disposto l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione per nuovo esame.
4.1. Ogni questione in ordine alla chiesta sospensione dell'esecuzione della pena va rimessa alla corte di appello competente secondo le vigenti disposizioni di legge (art. 635 c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Potenza in diversa composizione per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022