RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 19/10/2021, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 615 bis c.p., nei confronti di B.M. pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 09/03/2017 e divenuta irrevocabile il 17/07/2017. Rileva la Corte distrettuale che la richiesta di revisione era formulata ai sensi degli artt. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 631 c.p.p., in quanto nel caso di specie l'azione penale per il reato indicato non doveva essere iniziata per difetto di querela. Il fatto per il quale B. ha riportato condanna irrevocabile consisteva nell'aver installato abusivamente presso la propria abitazione un impianto di videosorveglianza che riprendeva tutto il quarto piano dello stabile in cui abitava e il piano terra della sala ascensore. Rileva la Corte di appello di Roma che la mancanza di querela non può essere considerata "prova nuova", sicché nel caso di specie si è in presenza di un errore del giudice che ha pronunciato condanna nonostante l'assenza della necessaria condizione di procedibilità, errore che, annota conclusivamente la Corte distrettuale, doveva essere fatto rilevare in sede di appello.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione B.M., attraverso il difensore Avv. Francesco Liguori, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza dell'art. 630 c.p.p., e vizi di motivazione. Pur dando atto della mancanza della querela, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la revisione, in quanto, come affermato dalla Corte di cassazione, nella nozione di "prova nuova" ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), rientra la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per il quale è intervenuta condanna.
3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. La complessità del tema devoluto all'esame della Corte e, come si vedrà, l'esistenza di indirizzi contrastanti a proposito di esso suggeriscono di prendere le mosse, sia pure in estrema sintesi, dalla ricognizione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alle connotazioni che, rispetto al compendio probatorio acquisito al processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione, deve rivestire la "prova nuova" integrante il caso di revisione previsto dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
E' noto che l'orientamento più risalente offriva del sintagma "prova nuova" una lettura restrittiva, circoscrivendola alla prova noviter reperta: in questo senso, ponendosi in una linea di continuità con la giurisprudenza formatasi sotto il previgente codice di rito (Sez. U, n. 1 del 26/02/1988, Macinanti, Rv. 178518), Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421 sottolineò che, se l'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio, affinché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente; di qui la conclusione - che chiama in causa lo specifico problema in esame - secondo cui doveva escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo codice di rito consentisse di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Corte di cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.
Il dictum della sentenza Ligresti non riuscì a consolidarsi in diritto vivente e fu presto superato da un nuovo intervento della Sezioni unite, che offrì un'interpretazione della nozione di "prova nuova" ai fini in esame come comprensiva anche della prova preesistente, ma non acquisita al processo (noviter producta), e della prova acquisita al processo, ma non valutata (noviter cognita). Secondo Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a compoitamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.
3. Nel quadro della più ampia nozione di "prova nuova" (ribadita dalla giurisprudenza successiva: ex plurimis, Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 3, n. 20266 del 26/03/2003, Capograsso, Rv. 224439), Sez. U, Pisano offre una serie di indicazioni di sicuro rilievo ai fini dell'esame della questione posta dal ricorso.
Rimarcata la natura tassativa dei casi idonei a integrare il presupposto della revisione, la sentenza Pisano sottolinea che "essi rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco - in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi - l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile". Accomunati, invece, da questa attitudine a "dissolvere" il giudicato, i casi delineati dall'art. 630 c.p.p., presentano, però, una differenza, per così dire, "interna" tra di loro, posto che, osserva Sez. U, Pisano, mentre quelli previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1 "si riferiscono tutti ad ipotesi in cui prevale, pur nell'ambito del favor innocentiae, il principio di non contraddizione fra i giudicati, l'ipotesi della prova nuova tende esclusivamente a riparare all'errore giudiziario"; in questa prospettiva, "possono assumere rilievo nel giudizio di revisione, con il quale non si realizza certo un nuovo grado di giudizio, quelle prove che - acquisite o non acquisite - non essendo state comunque valutate, entrano a comporre il novum proprio del giudizio di revisione".
Rilievi, questi, che introducono una più puntuale individuazione dell'ubi consistam della "prova nuova", corrispondente, rileva la sentenza Pisano, all'"essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito del giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente valutate"; è in questa prospettiva che "nella materia della revisione è un determinato fatto che occorre dimostrare attraverso elementi di prova, derivanti da fonti di prova, così da consentire di verificare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile"; in altri termini, "il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto" in grado di vincere la resistenza del giudicato.
4. Le indicazioni offerte dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dalla sentenza Pisano delle Sezioni unite consentono ora di esaminare più da vicino il contrasto esistente sul tema posto da ricorso.
4.1. Un primo orientamento nega tout court che la mancanza di una condizione di procedibilità possa integrare il presupposto ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. Secondo Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, sicché non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, con la conseguenza che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. In analoga prospettiva, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, Liori, Rv. 230287 ha affermato che, in tema di revisione, mentre per "prove nuove" devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, va però precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cognizione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perché investito del dovere di trarne d'ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge; nel caso di specie, relativo alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza Liori ha rilevato come il "fatto" dedotto ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, coincidesse con l'ipotesi concreta dedotta nell'imputazione, sicché ha ritenuto che, in tal caso, non potesse farsi questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 c.p.p..
4.1.1. Per l'affinità con l'impostazione seguita dal primo orientamento, può essere qui richiamato l'indirizzo che ritiene inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274919), non potendo dilatarsi il concetto di "prova nuova" fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010 Rv. 248726).
4.2. Secondo il diverso indirizzo accolto da Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826 (richiamata dal ricorrente), in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova" la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; dato atto che la richiesta di revisione si fondava sull'essere il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, per il quale vi era stata condanna, improcedibile per mancanza di querela, in quanto all'epoca dei fatti la vittima era sedicenne, la Quarta Sezione osserva che, in materia di revisione, l'art. 631 c.p.p., prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto - oltre che nei casi di cui agli artt. 530 e 531 c.p.p., anche - nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. ("se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita").
5. Ritiene il Collegio che entrambi gli indirizzi richiamati prestino il fianco ad alcuni rilievi critici.
Come si è visto ripercorrendo l'argomentare di Sez. U. Pisano, la "prova nuova" di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), deve introdurre nel processo di revisione un fatto idoneo a vincere la resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile.
Ora, il primo orientamento - oltre a evocare, in alcuni passaggi motivazionali, la nozione di prova nuova accreditata dall'indirizzo poi superato da Sez. U, Pisano (in particolare, lì dove si afferma che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali) - svilisce la possibilità che, attraverso la "prova nuova", sia introdotto un fatto capace di dar conto dell'improcedibilità per il reato per il quale è intervenuta condanna. E' il caso, ad esempio, valutato da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962, in cui, in relazione alla condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista, fu considerata prova nuova ai fini della revisione quella avente ad oggetto il fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8.
"Simmetrica", per così dire, è la considerazione critica riferibile al secondo orientamento. Il condivisibile rilievo per cui la revisione può essere finalizzata anche a un proscioglimento per improcedibilità del reato, non può condurre a qualificare come "prova nuova" la mera diversa - magari anche corretta valutazione della fattispecie come procedibile a querela, in realtà non proposta (ossia, la semplice rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è intervenuta condanna); un'impostazione del genere, priva la nozione di "prova nuova" del suo oggetto necessario, ossia, come si è detto, della rappresentatività di un fatto - estraneo al compendio probatorio valutato nel processo - in grado di rendere ragione della procedibilità a querela e, quindi, di scardinare il giudicato formatosi sul reato per il quale la querela non era stata proposta. Guardando al caso esaminato da Sez. 4, n. 17170 del 2017, cit., una "prova nuova" valida ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), potrebbe, ad esempio, essere rappresentata dall'accertamento dell'età della vittima, che dimostri come all'epoca del fatto di violenza sessuale la stessa aveva un'età tale da rendere il reato procedibile a querela (non presentata).
Anche per quanto riguarda la prescrizione, l'affermazione delle sentenze sopra richiamata circa l'inammissibilità della richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte deve essere temperata, potendo conoscere un'eccezione nel caso in cui, attraverso la richiesta di revisione, sia introdotta una "prova nuova" relativa, ad esempio, a un fatto dimostrativo di una diversa - anteriore - individuazione del tempus commissi delicti, tale da far sì che durante il giudizio si fosse perfezionata (anche per l'assenza di impugnazioni inammissibili) la fattispecie estintiva del reato.
6. Le conclusioni raggiunte possono essere sintetizzate nei seguenti termini: in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova", rilevante a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), la prova - sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non acquisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente - avente a oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile.
7. Al lume di tali conclusioni, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente non ha allegato alcuna "prova nuova" nel senso chiarito, limitandosi a prospettare come tale la mera deduzione della mancanza della querela richiesta dal reato per il quale è stato condannato (ossia, testualmente, "la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per il quale è stata emessa sentenza di condanna").
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Q Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2022