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Revisione: irrilevante la divergente valutazione giuridica dell'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratore di giustizia

Revisione

Cassazione penale , sez. V , 24/11/2021 , n. 2713

In tema di revisione, il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, da parte di due diversi giudici, dell'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate all'imputato, in un caso affermandosi la responsabilità di quest'ultimo e, nell'altro, pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall' art. 192, comma 3, c.p.p.

Revisione: ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è necessaria la procura speciale

Revisione: sull'incompatibilità del giudice chiamato a decidere sulla richiesta

Revisione: il decreto di archiviazione non costituisce prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630

Revisione: per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili si intende incompatibilità tra i fatti storici

Revisione: può essere proposta contro la sentenza di condanna per associazione mafiosa se è passata in giudicato la sentenza di assoluzione degli altri compartecipi

Revisione: inammissibile la richiesta in caso di sentenza che dichiara l'estinzione del reato

Revisione penale: giudizio sulle nuove prove

Revisione: irrilevante la divergente valutazione giuridica dell'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratore di giustizia

Revisione: in tema di revisione europea

Revisione: non costituisce nuova prova la testimonianza finalizzata ad ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate

Revisione: non può essere dedotta l'inutilizzabilità sopravvenuta delle intercettazioni

Revisione: manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 630 c.p.p. in tema di sentenza favorevole all’estradizione

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 5828 del 2019 - della sentenza della medesima Corte di appello del 5 luglio 2017, ha rigettato l'istanza di R.A. di revisione avverso la sentenza del 7 novembre 2014 della Corte di appello di Reggio Calabria - confermata da questa Corte di cassazione con sentenza n. 30909 del 8 giugno 2016 - con la quale, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 20314 del 2014 - della sentenza del 13 dicembre 2012 della Corte di assise di appello di Messina, il predetto veniva dichiarato colpevole del delitto di concorso nell'omicidio di S.A., in particolare svolgendo il ruolo di staffetta con il compito di segnalare la vittima agli altri complici che dovevano sopprimerlo e, escluse le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione ed applicata quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e ritenute le attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. A sostegno della sua istanza di revisione il R. ha addotto due distinti profili di doglianza. 2.1. Egli ha in primo luogo posto a fondamento della impugnazione la assoluzione del coimputato Sa.Pa. e la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coimputati s.A. e F.C., giudicati separatamente. La condanna del R. si basava sulle dichiarazioni accusatorie di G.N. e di T.M.C.. Il T., che aveva partecipato all'omicidio, aveva affermato che il Mu. aveva incaricato il cognato di cercare la vittima ed indicarla al killer; egli, tuttavia, non aveva saputo indicare il nome di detto cognato, da lui intravisto per pochi secondi ed al buio, e le sue dichiarazioni erano incerte; nemmeno egli aveva riconosciuto il R. in fotografia. Inizialmente il T. aveva riferito di un "parente" del Mu. e successivamente aveva precisato che si trattava del "cognato". Il G. aveva asserito di avere appreso da Giuseppe Mu., pochi giorni dopo il delitto, i particolari dell'omicidio, dell'esecuzione di esso da parte di T. e Sa., del movente riferibile al Mu. (una minaccia della vittima al nipote), del ruolo dei vari partecipanti al delitto, delle varie fasi della sua esecuzione e di quelle successive; quanto al R., aveva saputo che egli, cognato del Mu., era stato incaricato di andare ad individuare la vittima. Il G. ed il T., nel processo a carico del R., erano stati ritenuti attendibili anche perché le loro dichiarazioni avevano inizialmente portato alla condanna del Sa.. L'assoluzione di quest'ultimo, per essere state le loro dichiarazioni ritenute insufficienti alla sua condanna, doveva, quindi, condurre alla negazione della loro attendibilità anche nel processo a carico del R.. Quanto alla sentenza di condanna di s.A. e F.C., in essa non veniva in alcun modo menzionato il ruolo di staffetta svolto dal R. nell'esecuzione del delitto. Nella sentenza pronunciata nei confronti del Sa. era emerso che Mu.Gi., cognato del R., aveva mostrato al Sa. una fotografia dello S.; tale circostanza di fatto portava ad escludere l'esigenza del Mu. di incaricare il R. di indicare lo S. agli esecutori materiali dell'omicidio. 2.2. Il R. ha sostenuto che già il contrasto tra tali sentenze avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'istanza di revisione e che, tuttavia, la stessa si fondava anche su prove nuove non valutate dai giudici del merito. Tra queste vi erano innanzitutto i verbali delle dichiarazioni rese dal collaborante s.A., il quale, pur avendo partecipato alla pianificazione dell'omicidio, non aveva mai riferito della partecipazione ad esso del R.. Egli non aveva partecipato alla fase esecutiva del delitto, ma era evidentemente informato dei fatti antecedenti e successivi all'omicidio. La Corte di appello di Messina ha sostenuto che la circostanza che il s. non avesse menzionato il R. tra i partecipanti al delitto non aveva rilevanza, atteso che il s. non aveva partecipato alla fase esecutiva, ma si tratta di un argomento fragile, ha sostenuto il R., atteso che anche il G., sulle cui dichiarazioni si fonda la sua condanna, non aveva partecipato all'esecuzione del delitto e nemmeno aveva svolto alcun ruolo in relazione a detto omicidio. Inoltre, posto che inizialmente il pubblico ministero aveva indicato quale movente del delitto una minaccia subita, ad opera della vittima, da R.G., figlio di A. e nipote di Mu.Gi., l'odierno ricorrente aveva fatto svolgere indagini difensive dal suo legale, che aveva assunto sommarie informazioni da R.G., il quale aveva dichiarato di essere incensurato e di avere avuto rapporti cordiali con lo S. che mai l'aveva minacciato e che lo S. era biondo e facilmente riconoscibile e che il Mu. aveva anche altri cognati oltre ad R.A.. R.G. non era mai stato citato come testimone. 3. La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare l'istanza di revisione, ha in primo luogo osservato che la stessa, in cui si evidenziava che le dichiarazioni del G. e del T. erano state diversamente valutate nei processi a carico dei coimputati, non poteva essere accolta poiché dette dichiarazioni non erano nuove ed erano state già valutate nel processo di merito, mentre con l'istanza di revisione era necessaria la deduzione di prove nuove. Quanto al contrasto di giudicati, anch'esso era stato valutato ed escluso nel processo che si era concluso con la sentenza di condanna ormai passata in giudicato e di tale valutazione veniva dato atto anche nella sentenza di questa Corte di cassazione del 8 giugno 2016. Il Sa. era stato assolto non perché il G. ed il T. fossero stati ritenuti inattendibili, ma per l'assenza di riscontri individualizzanti e secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione non sussiste l'inconciliabilità tra giudicati che legittima (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), la richiesta di revisione qualora l'assoluzione dei coimputati sia stata pronunciata in virtù di ragioni procedurali ed in particolare per la limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie del coimputato in assenza di riscontri (Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv. 247513), in quanto il contrasto di giudicati di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267). Nemmeno poteva ritenersi un contrasto di giudicati per la circostanza che nella motivazione delle sentenze di condanna dei coimputati F. e s. non venisse in alcun modo menzionata la partecipazione del R., poiché quei processi non avevano lo scopo di accertare la partecipazione del R. al delitto, avendo quest'ultimo svolto il mero ruolo di staffetta, e comunque dalla mancata menzione della partecipazione del R. non poteva farsi discendere un contrasto tra giudicati. 4. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione R.A., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p.. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla precedente sentenza di questa Corte di cassazione il processo era stato inizialmente assegnato alla seconda sezione della Corte di appello di Catanzaro, ma il presidente del Collegio aveva trasmesso di ufficio il processo alla sezione promiscua della stessa Corte di appello per ragioni tabellari. Il difensore aveva domandato chiarimenti al Presidente della Corte di appello che a sua volta aveva chiesto al Presidente del Collegio della seconda sezione di riferire su quanto accaduto. Il Presidente del Collegio aveva risposto di doversi uniformare alle tabelle organizzative dell'ufficio. Il Presidente della Corte di appello aveva allora disposto che la risposta suddetta fosse comunicata al difensore del R.. Il difensore non aveva la disponibilità delle tabelle organizzative, cosicché non aveva modo di verificare l'esattezza della risposta. In ogni caso la precedente sentenza era stata emessa dalla Prima Sezione penale e nel decreto di citazione per il giudizio di rinvio era stata indicata la Seconda sezione penale, mentre nella sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio non veniva indicata la Sezione che aveva emesso la sentenza impugnata in questa sede. L'ordinanza con la quale il processo era stato assegnato ad altra Sezione della Corte di appello era carente, illogica e contraddittoria e comunque non ricorreva alcuna situazione che consentisse ai giudici della seconda sezione di astenersi o far valere una loro incompatibilità o che giustificasse una rimessione del processo. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto delle condizioni di capacità del giudice, vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2, e art. 21 CEDU. La sentenza era stata sottoscritta dal solo estensore ed in essa si dava atto che era sopravvenuto un impedimento del Presidente ed originario estensore della sentenza Dott. P.M.. Nella sentenza non viene però indicato quale fosse l'impedimento e non risulta che esso fosse serio, grave e duraturo. Neppure era possibile comprendere se il consigliere si fosse limitato a sottoscrivere la sentenza o se egli avesse redatto il provvedimento, atteso che in quest'ultima ipotesi egli non avrebbe indicato il Presidente impedito quale "originario estensore". Il difensore del ricorrente aveva comunque accertato che dopo la pronuncia del dispositivo e prima del deposito della sentenza motivata il Presidente del Collegio era stato privato della libertà personale per fatti di reato inerenti alle funzioni giudiziarie da lui esercitate; il Dott. P. aveva anche ammesso i fatti che gli venivano addebitati e quindi poteva affermarsi che egli, già al momento della decisione della sentenza, fosse privo delle qualità morali occorrenti per l'esercizio delle funzioni. La circostanza che il P. avesse partecipato alla decisione integrava, quindi, violazione dei principi sul giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e dell'art. 21CEDU secondo il quale i giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie. Laddove il R. avesse saputo che il P. era indagato per fatti di corruzione, lo avrebbe ricusato e avrebbero chiesto la rimessione del processo. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 190,234,482,493 e 495 c.p.p. e art. 636 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 6 CEDU, comma 2, lett. c) e art. 111 Cost., commi 1 e 2. In particolare, deduce che dopo la presentazione dell'istanza di revisione e prima che la Corte di appello si pronunciasse con la sentenza poi annullata dalla precedente sentenza di questa Corte di cassazione egli aveva all'udienza del 5 luglio 2017 presentato due memorie difensive datate 17 maggio 2017 e 7 giugno 2017, con allegati documenti. Con la sentenza del 5 luglio 2017 la Corte di appello aveva accolto la sua istanza di revisione e lo aveva assolto dall'imputazione. All'udienza del 11 settembre 2019, dopo l'annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, il difensore del R. aveva depositato altra memoria difensiva con diciassette documenti, ma la Corte di appello aveva omesso di valutare le prove allegate alla richiesta di revisione, ed alle successive memorie difensive, sia le memorie stesse. Difatti, la Corte di appello ha motivato sulla richiesta di revisione, rigettandola, solo in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a), mentre la richiesta di revisione era stata avanzata pure ai sensi della lett. c) della medesima disposizione. E' stato, quindi, violato l'art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto non sono state valutate le nuove prove, essendosi la Corte di appello limitata esclusivamente a valutare se l'istanza di revisione fosse fondata sulla base dell'asserito contrasto di giudicati. Inoltre ricorre il travisamento di prove decisive costituite dalle dichiarazioni rese da s.A. e dalle sommarie informazioni rese da R.G. e R.G. al difensore del padre in sede di indagini difensive. Vi è pure un vizio motivazionale, per avere la Corte di appello asserito che l'istanza di revisione poggiava esclusivamente su un asserito contrasto di giudicati. Infine, la Corte di appello ha asserito che le prove nuove dedotte a sostegno della richiesta erano le dichiarazioni del G. e del T. che erano già state valutate nel giudizio di merito, mentre le nuove prove sulle quali poggiava la richiesta erano le dichiarazioni di s.A. e quelle dei figli R.G. e R.G.. Oltre a tali dichiarazioni, le prove nuove non valutate dalla Corte di appello con la sentenza impugnata in questa sede erano costituite anche dal verbale di interrogatorio di G.N. del 14 maggio 2005 - che non era mai stato prodotto, essendo il G. stato esaminato in dibattimento - ed i certificati del casellario giudiziale relativi a R.G. ed ai suoi familiari. La Corte di cassazione, nell'annullare la precedente sentenza che aveva accolto l'istanza di revisione, si era concentrata sul profilo del contrasto tra giudicati e aveva trascurato quello relativo alle prove nuove e aveva invitato la Corte territoriale a colmare le lacune motivazionali e a rispettare i principi di diritto da essa indicati, mentre la Corte di appello aveva omesso di colmare dette lacune ed aveva omesso di motivare sulle prove nuove. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di G.N., che per la conoscenza dei fatti si era riferito a Mu.Gi.. Il difensore aveva chiesto che il Mu. fosse esaminato quale teste di riferimento, ma la Corte di assise e la Corte di assise di appello, pur non accogliendo detta istanza, avevano comunque utilizzato le sue dichiarazioni. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20314 del 2014, aveva annullato la sentenza di appello proprio a causa di detta inutilizzabilità; in sede di rinvio non era stato possibile esaminare il Mu., medio tempore deceduto, e la Corte di appello, quale giudice di rinvio, invece di rinnovare l'esame del G., aveva disposto l'esame del T.. La morte del G. era un evento che non poteva arrecare pregiudizio al R., in quanto non addebitabile a quest'ultimo che aveva tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità della sua deposizione. Essendo l'inutilizzabilità deducibile in ogni stato e grado del processo, la relativa eccezione viene reiterata in questa sede. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente torna a ribadire che egli ha chiesto la revisione anche allegando nuove prove, ossia le dichiarazioni del collaborante s.A., che mai ha indicato R.A. tra i partecipanti al delitto, le dichiarazioni di R.G., che ha riferito di non aver mai subito alcun torto dallo S., ed i certificati del casellario giudiziale dai quali emerge l'incensuratezza di tutti i componenti della sua famiglia. Egli aveva anche evidenziato che il G. ed il T. erano stati ritenuti inattendibili da altro giudice che aveva assolto il Sa. dal delitto, mentre gli stessi erano stati contraddittoriamente ritenuti suoi attendibili accusatori, ma tale doglianza era stata rigettata dalla Corte di appello di Catanzaro che aveva citato una sentenza di legittimità - la sentenza n. 28267 del 10 maggio 2017 -che non si attagliava alla fattispecie, essendo relativa ad un'istanza di revisione fondata su una perizia espletata in altro processo. Laddove il G. fosse stato nuovamente esaminato, sarebbe stato possibile far emergere la sua inattendibilità, utilizzando per le contestazioni i verbali delle dichiarazioni da lui rese, che non erano nella disponibilità del difensore quando egli aveva deposto in dibattimento. Nel verbale del 14 maggio 2015 il G. aveva asserito che il Mu. aveva ordinato l'omicidio per questioni di droga, alle quali il G. era interessato. Tali nuove prove erano state del tutto ignorate e la Corte di appello aveva affermato il principio, erroneo, per cui le prove vecchie non possono essere riesaminate; in realtà le prove vecchie devono essere riesaminate unitamente alle prove nuove. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole del rigetto della istanza di revisione laddove la stessa poggia sul contrasto tra giudicati. Il ricorrente evidenzia che l'istanza si fonda sul contrasto tra la assoluzione del Sa. dal delitto di omicidio, per essere le dichiarazioni del G. e del T. state ritenute inattendibili, e la sentenza di condanna dello stesso R., secondo la quale le stesse dichiarazioni dei due collaboranti sono state ritenute attendibili. Inoltre sussiste contrasto anche con la sentenza di condanna pronunciata a carico di s.A. e F.C.; le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti s.A., Sp.Lu. e F.S. non menzionavano affatto la partecipazione di R.A. alla fase esecutiva del delitto. La Corte territoriale si era limitata ad un'analisi superficiale delle sentenze, senza valutare il contenuto delle propalazioni dei collaboranti, limitandosi ad affermare che il R. aveva svolto il mero ruolo di staffettista, senza analizzare in modo approfondito tutti gli atti processuali ed omettendo di rilevare che nelle sentenze pronunciate nei confronti dei coimputati non si affermava che egli avesse svolto il ruolo suddetto. 5. In data 19 maggio 2021 il difensore ha depositato memoria contenente quattro motivi nuovi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente torna ad eccepire la nullità della sentenza per non avere la Corte di appello dato risposta ai motivi dedotti con la memoria difensiva depositata all'udienza del 11 settembre 2019 e rappresenta il sospetto che il Dott. P., presidente del Collegio, possa non avere rappresentato agli altri componenti del Collegio il contenuto della memoria difensiva presentata all'udienza del 11 settembre 2019, che non viene in alcun modo menzionata nella motivazione della sentenza qui impugnata. 5.2. Con il secondo motivo nuovo egli deduce che sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna egli non era mai stato sottoposto a custodia cautelare e nemmeno aveva subito altre condanne o era stato sottoposto ad altri procedimenti penali e tale circostanza si pone in netto contrasto con la sua partecipazione ad un omicidio commesso dalla criminalità organizzata. Per giustificare la sua partecipazione al delitto la pubblica accusa aveva ipotizzato che egli avesse voluto vendicare un torto commesso dallo S. ai danni del figlio G.. Entrambi i figli del R., G. e Gi., erano stati sentiti dal difensore in sede di indagini difensive ed avevano escluso di avere subito torti dalla vittima del delitto, ma poi essi non erano stati esaminati nel corso del giudizio di revisione. 5.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente deduce che con la richiesta di revisione erano state indicate prove nuove, mentre la Corte di appello si è limitata a valutare le prove assunte nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza di condanna. Inoltre, il Presidente del Collegio è stato sottoposto, dopo la lettura del dispositivo, a misura cautelare personale custodiale ed è possibile che egli, già al momento della decisione, avesse occultato ai giudici a latere il contenuto della memoria difensiva cosicché il processo non può ritenersi celebrato in modo equo e risulta violato l'art. 6 CEDU. In ogni caso, l'arresto del Dott. P. evidenziava che egli, già al momento della decisione, era privo delle qualità morali e psichiche necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, cosicché ricorre un difetto di capacità del giudice, con conseguente nullità assoluta. Il difensore del P., nel processo a carico di quest'ultimo, aveva dedotto che il suo assistito era affetto da "sindrome di dissociazione psicogena". 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che all'udienza del 11 settembre 2019 il Presidente del Collegio abbia immotivatamente rinviato la decisione ad un'udienza successiva per sentire il solo difensore in violazione dell'art. 523 c.p.p., comma 1, dovendo il difensore parlare subito dopo il Procuratore generale, e dell'art. 525 c.p.p., comma 3, secondo il quale la decisione deve essere immediata. Infine, ribadisce l'eccezione di nullità assoluta della sentenza per difetto di capacità del Presidente Dott. P. che aveva senz'altro nascosto agli altri componenti del Collegio il contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza sopra citata e che difatti non viene menzionata nella motivazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. a), solo quando sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, Rv. 257087). Nel caso di specie, il ricorrente, peraltro, neppure deduce che i criteri tabellari siano stati violati, limitandosi ad affermare che egli, in quanto iscritto all'Ordine degli avvocati di Messina, non ha la materiale disponibilità delle tabelle, che nella missiva del Presidente della Corte di appello si affermano essere state depositate presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro. Sulla base della missiva del Presidente della Corte di appello risulta che la trasmissione del processo alla Sezione promiscua è avvenuta per rispettare i criteri tabellari e il ricorrente non ha dedotto, né provato, il contrario. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, al pari del terzo motivo nuovo, anche laddove il ricorrente sostiene che ricorrerebbe una nullità della sentenza per difetto di capacità del Presidente del Collegio, Dott. P.. Causa di nullità assoluta e insanabile del processo penale è il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale, e non la mancanza di condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, mancanza che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario; con la conseguenza che per "incapacità del giudice" deve intendersi la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni, mentre non attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni e sulla formazione dei collegi, né quelle che prevedono cause di incompatibilità, così come quelle che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione (Sez. 1, n. 3831 del 07/03/1994, Toso, Rv. 196990). Non rileva, quindi, che dopo la lettura del dispositivo il Dott. P., Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza impugnata in questa sede, sia stato sottoposto a misura cautelare custodiale per delitti commessi nell'esercizio delle funzioni, non essendo egli a tale data stato sospeso dalle funzioni o rimosso dall'ordine giudiziario. Ne' risulta provato che la decisione impugnata in questa sede sia effetto di un comportamento doloso del P., non avendo il difensore addotto alcun elemento di prova e non potendo un simile comportamento dedursi dalla sola circostanza che la sentenza qui impugnata non abbia specificamente menzionato la memoria difensiva depositata all'udienza del 19 settembre 2019, potendo tale omissione trovare giustificazione in un mero errore dell'estensore o anche nell'irrilevanza degli argomenti in essa indicati ai fini della decisione. Neppure sussiste violazione dell'art. 21 CEDU, atteso che detta disposizione si riferisce ai requisiti richiesti ai giudici che compongono la Corte EDU e non ai giudici nazionali. Quanto alla circostanza che la sentenza sia stata sottoscritta dal solo estensore e non anche dal Presidente del Collegio, Dott. P., deve osservarsi che è sufficiente che nella sentenza venga menzionata l'esistenza dell'impedimento, senza che venga specificata la natura dell'impedimento (Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Venuti, Rv. 278407), della quale, peraltro, il ricorrente ha avuto piena conoscenza; né può dubitarsi della gravità e durata dell'impedimento stesso. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. L'eccezione di inutilizzabilità è stata già decisa e rigettata da Questa Corte di cassazione con la sentenza n. 30909 del 2016, cosicché essa non può essere riproposta in questa sede, essendo ormai coperta dal giudicato. In tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060). 5. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902). In particolare, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). Nel caso di specie il contrasto emergente dalle varie sentenze invocate dal ricorrente attiene, quanto alla assoluzione del Sa., ad una diversa valutazione della attendibilità del G., cosicché il motivo di ricorso, in applicazione dei principi sopra esposti, risulta manifestamente infondato. Quanto alla condanna del s. e del F., secondo quanto indicato nella sentenza impugnata in questa sede e come emerge anche dal ricorso, non sussiste un contrasto insanabile tra i fatti accertati con detta sentenza e la condanna del R. per la partecipazione all'omicidio, in quanto nella sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati non si afferma, ma neppure si esclude detta partecipazione. In tema di revisione, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell'altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, La Rosa, Rv. 260886). 6. Quanto al quarto motivo nuovo, la doglianza è manifestamente infondata atteso che dal verbale di udienza risulta che il rinvio del processo all'udienza del 30 settembre 2019 è stato disposto su accordo delle parti. Non sussistono, pertanto, le violazioni dedotte dal ricorrente, il quale in ogni caso, avendo concorso a determinare il rinvio, non può dolersi dello stesso. 7. Fondati sono invece il terzo ed il quinto motivo di ricorso. A sostegno della sua istanza di revisione il R., come già si è detto, ha addotto due distinti profili di doglianza, ossia la esistenza di un contrasto di giudicati e la presenza di prove nuove non valutate dai giudici del merito. La Corte di appello ha motivato sulla richiesta di revisione, rigettandola, solo in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a), mentre la richiesta di revisione era stata avanzata pure ai sensi della lett. c) della medesima disposizione. La Corte di appello si è limitata ad escludere la fondatezza dell'istanza di revisione per asserito contrasto di giudicati, ma ha del tutto omesso di valutare le prove nuove offerte dall'odierno ricorrente, sostanzialmente non pronunciandosi sulla fondatezza dell'altro profilo di doglianza, senza neppure esprimersi in alcun modo sulle prove offerte dal R. a sostegno della sua istanza, cosicché il rigetto e', in relazione a tale diverso profilo, affetto da assoluta carenza di motivazione. 8. Ne consegue che la sentenza deve, in relazione a tale profilo, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022
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