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Revisione: per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili si intende incompatibilità tra i fatti storici

Revisione

Cassazione penale , sez. V , 15/02/2022 , n. 8997

In tema di revisione, costituisce prova nuova, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. , quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita, ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la richiesta di revisione proposta da F.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 febbraio 2014, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 gennaio 2016, con la quale il predetto ricorrente, all'epoca dei fatti vice Presidente della Regione Puglia, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 267,00 di multa per avere posto in essere, in concorso con T.G., nonché in concorso con T.C. e V.V., questi ultimi due giudicati separatamente ed assolti, le condotte di turbata libertà degli incanti, contestate al capo 6) della rubrica, relative alla procedura di gara ristretta, indetta dagli uffici della ASL di Lecce per la fornitura di tavoli operatori alle UU.OO. di Neurochirurgia e Chirurgia Generale dell'Ospedale (OMISSIS), aggiudicata alla società GSH (Global System Hospital) S.r.l. dei fratelli T. attraverso una procedura irregolare (art. 110 c.p. e art. 353 c.p., commi 1 e 2). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, F.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per non avere la Corte di appello tenuto conto della peculiarità del caso in esame, in cui la inconciliabilità delle due sentenze non dipende da una difforme valutazione giuridica della stessa vicenda storica, ma dalla verifica della sussistenza o meno della turbativa di gara. Ciò perché il fatto della pressione esercitata sui commissari di gara penalmente rilevante non può considerarsi una mera qualificazione, bensì un fatto storico. Nel caso di specie i coimputati nel separato procedimento sono stati assolti perché il fatto non sussiste, essendo state escluse esplicitamente non solo le anomalie della procedura di aggiudicazione contestate ma anche qualsivoglia coinvolgimento di V.V.G. in insanabile contrasto con la condanna di F., che è stato invece ritenuto responsabile proprio per avere istigato il citato coimputato V. ad intervenire per alterare la gara. Inoltre, si adduce che la richiesta di revisione è stata basata anche su nuove prove documentali (atti relativi alla procedura di gara e la relazione tecnica illustrativa dei punteggi assegnati dalla Commissione) non valutate nel processo definito con giudizio abbreviato, oltre ai verbali di audizione dei componenti la commissione di gara, escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e delle indagini difensive, che hanno escluso qualsiasi intervento del F. o del V.. Nel caso di specie si osserva che pur non trattandosi in una fattispecie a concorso necessario come nell'associazione a delinquere, il venir meno della condotta posta in essere dal soggetto istigato ( V.) rende irrilevante la condotta dell'istigatore ( F.) che viene chiamato a rispondere quale concorrente in un reato che sul piano fattuale è stato ritenuto insussistente. Una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 630 c.p.p., lett. a), impone di ritenere inconciliabili i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza che assolve l'autore principale, rispetto a quelli ricostruiti nella sentenza di condanna che abbia riconosciuto la responsabilità del concorrente istigatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambe le ipotesi di revisione poste a base della richiesta avanzata dal ricorrente, previste dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), sotto il duplice profilo del contrasto di giudicati e della sopravvenienza di nuove prove. Con riferimento alla prima ipotesi di revisione per contrasto tra giudicati presa in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato, che il Collegio condivide, secondo cui il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martino, Rv. 269232). Ne consegue che anche nel caso di reati a partecipazione plurisoggettiva necessaria, come il reato associativo o il reato di corruzione, così come nel caso di reati a partecipazione plurisoggettiva eventuale con condotte partecipative interdipendenti tra loro - cui si riconduce la fattispecie in esame - non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in maniera coincidente ed il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei diversi giudizi, definiti con decisione irrevocabile. E' stato affermato che per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449); sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci D, Rv. 214643; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv.) Per esemplificare, se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, sia stato ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei due compartecipi del medesimo reato (ad es. del corruttore), mentre nell'altro separato giudizio quello stesso fatto storico sia stato ritenuto privo di valenza probatoria così da portare all'assoluzione del coimputato (ad es. del corrotto), il contrasto tra le due decisioni essendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presta ad essere superato attraverso l'istituto della revisione. E ciò perché il vaglio della logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità. E' solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato. Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti nonostante l'assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati del medesimo reato. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato. 2. La natura giuridica del reato, sia esso a concorso necessario o eventuale, non può perciò costituire un elemento di discrimine per ammettere o negare la revisione, atteso che il giudizio finale di sussistenza o insussistenza del reato è espressione sempre di una valutazione giuridica che nega o afferma l'esistenza di un determinato reato sulla base di una valutazione complessa che investe innanzitutto l'accertamento di fatti storici e che passa pur sempre attraverso il momento valutativo del materiale probatorio. Affermare che il contrasto tra fatti storici non incida mai sul momento valutativo non è ovviamente sostenibile, atteso che è sempre attraverso valutazioni giudiziali che si perviene all'accertamento di un fatto storico. E' fuori discussione che l'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi di prova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fatto storico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e che sia stato posto a fondamento della condanna. Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che come detto implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione. In tal senso non si condivide l'orientamento che valorizzando il contrasto tra valutazioni giuridiche ha portato a ritenere suscettibile di revisione la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del privato corruttore ove il pubblico ufficiale corrotto sia poi stato assolto all'esito del giudizio ordinario, in ragione dell'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto (Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo e altro, Rv. 263842). Al contrario, come è stato condivisibilmente affermato, l'istituto della revisione male si attaglia alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293; Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, Rv. 279631), in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore. Sicché anche il contrasto della condanna con sentenze irrevocabili che abbiano negato la sussistenza del reato, non è di per sé significativo, se non sia conseguente ad un accertamento di fatti storici incompatibili con quelli posti a fondamento della condanna, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica del reato. Devono essere qui richiamati i numerosi precedenti penali che in tema di associazione, tipico reato plurisoggettivo, hanno affermato l'irrilevanza anche dell'assoluzione per ravvisata insussistenza dell'associazione, allorché tale diversa valutazione non sia dipesa dalla diversità dei fatti storici allegati a sostegno della imputazione associativa negati in un caso e riconosciuti nell'altro ma sia stata riconosciuta o negata sulla base della diversa valutazione giudiziaria di un compendio di eventi materiali che può anche non essere omogeneo in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto (fra le tanti, vedi Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martin, Rv. 269232; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446). Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di un contrasto di valutazioni da parte di giudici diversi, che abbiano l'uno condannato e l'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di un compendio probatorio non del tutto sovrapponibile e senza l'accertamento di fatti storici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame. Come si evince chiaramente dalla lettera della legge, la revisione per contrasto di giudicati presuppone che i fatti posti a fondamento della condanna siano inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. Non è rilevante la divergenza di valutazioni, né rileva il diverso esito del giudizio, perché il contrasto tra decisioni difformi adottate in diversi giudizi a carico di diversi soggetti è considerato un evento non avulso dal sistema processuale. La difformità di valutazioni costituisce una caratteristica propria della funzione giurisdizionale perché insita nell'essenza stessa della autonomia di giudizio che compete ad ogni giudice. Si tratta evidentemente di una evenienza che il sistema processuale mira a prevenire, privilegiando la trattazione unitaria dei procedimenti a carico di imputati del medesimo reato o di reati tra loro interconnessi anche solo probatoriamente attraverso l'istituto della riunione ex art. 17 c.p.p., in modo più ampio dei più ristretto ambito dei casi della competenza per connessione di cui all'art. 12 c.p.p., dato che la disparità di giudizio costituisce comunque una eventualità da evitare a tutela della coerenza delle decisioni giudiziarie sotto il profilo della loro reciproca compatibilità. Tuttavia, nel caso in cui la trattazione unitaria non sia stata possibile a causa delle differenti scelte processuali operate dagli imputati chiamati a rispondere per accuse tra esse interdipendenti sia in fatto che in diritto, come avviene quando soltanto taluni di essi optino per il giudizio abbreviato o per il patteggiamento, il rischio di decisioni contrastanti non è rimediabile se non nei limiti previsti dall'istituto della revisione a tutela della coerenza delle decisioni giudiziarie, nel rispetto del valore della intangibilità del giudicato che non può essere sacrificato in modo indiscriminato fino a ricomprendervi ogni situazione di diverso esito dei giudizi emessi in procedimenti diversi nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato. E' stato osservato che la regola della intangibilità del giudicato (Sez. U, n. 624 del 2002, Pisani, Rv.), che pure costituisce uno dei valori fondamentali del sistema giudiziario, deve soccombere di fronte alla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, evidenziandosi che essa presuppone la "presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna". E per tale ragione la disciplina della revisione che ammette la possibilità di superare la intangibilità del giudicato ne subordina l'accesso a condizioni, limitazioni e cautele, necessarie a contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato. Se la finalità ultima dell'istituto della revisione è quella di porre rimedio all'errore giudiziario, va senz'altro condivisa la giurisprudenza formatasi sui limiti della revisione che ha ritenuto di escludere dall'ambito della sua applicazione le divergenze valutative di fatti ricostruiti in modo convergente e sicuramente, ed a maggior ragione, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità del rito, come affermato per la sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, Rv. 256169). Ma più in generale deve condividersi l'orientamento che pone a fondamento della revisione non già il contrasto tra decisioni di assoluzione e di condanna, emesse nei confronti di soggetti separatamente giudicati per accuse interconnesse, ma solo la divergenza tra "fatti storici", che siano stati affermati e negati in due decisioni giudiziarie, indipendentemente dall'esito definitorio, che non costituisce il presupposto dell'istituto della revisione, considerato che la legge volutamente fa testuale riferimento a "fatti stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile", senza alcuna rilevanza dell'esito decisorio. 3. Per quanto finora osservato, con riferimento agli esiti differenti e tra loro contrastanti tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario, la diversità della decisione non si presta certamente a dare accesso alla revisione se la condanna sia dipesa dall'apprezzamento di elementi di prova che non abbiano ricevuto invece alcun rilievo nel giudizio ordinario, come nel caso di prove soggette ad un differente regime di utilizzabilità. Già questa considerazione, riferita al caso in esame, è sufficiente ad evidenziare la infondatezza del ricorso. Nel caso in esame la condanna del ricorrente è stata pronunciata all'esito di un giudizio abbreviato in cui sono state ritenute attendibili e probanti le dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie rese da T.G., che per contro non sono state invece acquisite nel separato dibattimento, conclusosi in primo grado con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile per la stessa accusa nei confronti dei coimputati V.V. e T.C., essendosi il predetto dichiarante avvalso della facoltà di non rispondere riconosciutagli in quanto imputato dello stesso reato. E' sufficiente leggere la sentenza della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2016 che ha confermato la validità dell'impianto accusatorio incentrato su tale elemento dichiarativo di rilievo fondamentale nel giudizio di condanna, per rendersi conto della infondatezza della richiesta di revisione per contrasto di giudicati basata sulla valutazione di un diverso compendio probatorio che ha evidentemente condotto ad una pronuncia assolutoria per l'inutilizzabilità di una prova dichiarativa non assunta nelle forme del contraddittorio previste per il giudizio ordinario. Correttamente la Corte di appello, prendendo in esame tutti gli elementi fattuali ricostruiti nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei due coimputati V.V. e T.C., ha evidenziato l'assenza di accertamenti di fatti storici inconciliabili rispetto a quelli apprezzati nella sentenza di condanna emessa nei confronti di F.A. e T.G., rimarcando come anche le modalità di svolgimento della gara siano state oggetto solo di valutazioni differenti in punto di rilevanza penale dei fatti ma non anche in punto di ricostruzione storica. L'aspetto fondamentale che ha portato alla condanna di F. per la ritenuta accertata collusione con il V. e gli altri componenti della commissione di gara, afferente la scelta del criterio di aggiudicazione basato sull'offerta più conveniente, con riconoscimento di un punteggio più alto per la maggiore qualità del bene a discapito del punteggio per il prezzo più basso, non è stata oggetto di ricostruzioni fattuali differenti. Nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari è stata soltanto espressa una valutazione difforme a quella espressa nella sentenza di condanna emessa nei confronti di F. su tale aspetto, fermo restando che la procedura di gara è stata ricostruita concordemente su base documentale come svoltasi allo stesso modo. La valutazione di assenza di anomalie della gara è ovviamente condizionata dalla diversa rilevanza che è stata riconosciuta alla scelta di detto criterio di valutazione che nella sentenza di condanna è stato valorizzato per la maggiore discrezionalità che ha consentito al F. attraverso l'intervento di V. di pervenire all'aggiudicazione pilotata della gara in favore delle imprese dei due fratelli T., a riscontro delle dichiarazioni rese dal coimputato T.G.. Nella sentenza di assoluzione non si afferma quindi un dato fattuale diverso, ma si conclude per la non rilevanza probatoria della scelta di detto criterio di ponderazione dell'offerta ai fini dell'accertamento del reato di turbativa, in assenza di prove certe. 4. Analoghe considerazioni sono state correttamente fatte con riferimento alla valutazione della rilevanza delle intercettazioni telefoniche, che sono state ritenute non significative nella sentenza di assoluzione per l'insufficiente valenza probatoria della sola contiguità temporale con le vicende più rilevanti dello svolgimento della gara e per il contenuto delle conversazioni valutato come "neutro". Si deve, in conclusione, ribadire la irrilevanza della divergenza di valutazione sulla valenza probatoria di dati fattuali ricostruiti allo stesso modo nei due giudizi, non essendo stata negata nella sentenza di assoluzione l'esistenza delle telefonate e la loro contiguità temporale con i momenti topici della gara, e d'altra parte non essendo stato valutato neppure come decisivo il contenuto delle conversazioni nella sentenza di condanna quanto piuttosto la coincidenza temporale degli incontri e degli appuntamenti tra i diversi protagonisti della vicenda rispetto alle fasi decisive della gara. Quindi, neppure sotto tale profilo può ravvisarsi una divergente ricostruzione storica degli accadimenti posti a base delle due decisioni, e correttamente la Corte di appello ha escluso la rilevanza delle difformi valutazioni ai fini del giudizio di revisione basato sul presupposto del contrasto di giudicati. La diversa base probatoria ha avuto senz'altro un peso fondamentale nella diversità dell'esito dei due giudizi, per la rilevanza rivestita dalle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, che hanno permesso di attribuire una differente rilevanza anche alle altre risultanze probatorie costituite dalle intercettazioni telefoniche, valorizzate soprattutto per la loro contiguità temporale con le riunioni della commissione di gara e per le qualifiche degli interlocutori, coinvolti nella vicenda. Tuttavia, a prescindere dall'esito del giudizio che non assume rilievo per quanto sopra osservato in sede di revisione, la Corte di appello ha correttamente rilevato come dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari del 28 gennaio 2016, che ha assolto il V. per il reato di cui all'art. 353 c.p. non sia emerso l'accertamento di fatti storici incompatibili con quelli posti a fondamento della condanna di F. per il medesimo reato, non potendosi fare rientrare in tale ambito di verifica la sopravvenuta assoluzione del predetto coimputato dall'accusa che pure costituiva il presupposto logico della condanna emessa nei confronti del F.. Si tratta, in ultima analisi, solo di un contrasto logico tra due diverse sentenze, non rilevante ai fini della revisione, considerata anche la radicale diversità del compendio probatorio proprio dei riti processuali prescelti. 5. Altrettanto corrette e non sindacabili in questa sede sono le valutazioni operate dalla Corte di appello di Lecce sulla infondatezza della richiesta di revisione avanzata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), apparendo del tutto coerenti alla necessaria verifica del carattere decisivo delle nuove prove ai fini del ribaltamento del giudizio di condanna, escluso con argomenti logici ineccepibili. Devono essere qui riprese le argomentazioni con cui è stata evidenziata la irrilevanza ai fini della revisione dell'urgenza degli acquisti dei due tavoli operatori, peraltro già affrontata nel giudizio di condanna nei due diversi gradi di merito, e non valutata invece nel giudizio di assoluzione, come anche la questione della rilevanza della relazione tecnica illustrativa dei punteggi che è stata apprezzata come un indice di anomalia della gara non perché carente in assoluto ma perché non svolta in sede di valutazione delle singole offerte delle ditte. Si tratta di valutazioni che a prescindere dalla fondatezza o meno dei singoli punti vanno ricondotte nel loro complesso comunque alla necessità che le nuove prove siano per consistenza e rilevanza tali da mettere in discussione le prove già assunte nel processo e non vertere su circostanze comunque non decisive, perché non in grado di disarticolare il costrutto accusatorio. Sotto tale profilo non possono ritenersi viziate le valutazioni espresse sulla non decisività delle ulteriori circostanze riferite nel corso delle deposizioni testimoniali dai membri della commissione aggiudicatrice assunte nel separato dibattimento, per quanto osservato sulla inidoneità di prove nuove basate su dichiarazioni di soggetti ritenuti poco credibili (come la teste D., presidente della commissione aggiudicatrice), perché evidentemente interessati a sostenere l'assenza di pressioni e la regolarità della procedura di gara, in contrasto con quanto emerso sulla base di un compendio probatorio valutato come non suscettibile di essere incrinato da dette contrarie testimonianze. 6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a norma dell'art. 541 c.p.p. anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il medesimo ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia che liquida in complessivi Euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2022
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