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Revocazione: sui requisiti di ammissibilità

Revisione

Cassazione penale , sez. II , 07/09/2023 , n. 43619

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc . (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente che il difensore abbia ottenuto la procura speciale per la proposizione dell'istanza di revocazione, ove non sia stato espressamente previsto che essa estenda i propri effetti anche al grado di giudizio rispetto al quale la richiesta è, di fatto, proposta).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revocazione proposta da I. e D.P.M. avverso il decreto del tribunale di Roma di data 25 luglio 2016 con cui erano stati confiscati beni riferibili alla famiglia D.P.. 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso in cassazione i germani D.P. a mezzo del proprio difensore. Il Procuratore Generale ha inviato memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione a proporre l'istanza di revisione da parte del difensore di D.P.I. e D.P.M.. Come noto, e richiamato altresì nel ricorso, la revocazione (D.L. 159 del 2011, art. 28), va presentata nelle forme previste per la revisione. Ritiene allora necessario questo Collegio dare continuità all'orientamento interpretativo, già in passato espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza di revisione è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc. Infatti, come è stato anche di recente rilevato, il principio de quo è ricavabile dal tenore testuale dell'art. 571 c.p.p., comma 3, a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il "difensore dell'imputato" e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 gennaio 2018, n. 1751, in motivazione, non essendo stata massimata sul punto la sentenza indicata; nello stesso senso, e sempre in motivazione, anche Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 ottobre 2006, n. 32814). Non rileva ovviamente il fatto che, come nel caso concreto, a fare istanza non sia un condannato o che non si chieda la revisione di una condanna, dato che il rinvio operato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, alle forme previste dagli artt. 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili" include anche le formalità della procura, che certamente non sono incompatibili con la condizione predetta. Ne' ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore di I. e D.P.M., fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revocazione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata (Sez.3, n. 18016 del 8/01/2019, Imp. Morejon Rodriguez). In proposito occorre precisare, sulla base dell'esame degli atti del fascicolo (e' noto che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha accesso agli atti processuali: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) che la procura speciale rilasciata dai due ricorrenti l'(Omissis) -l'unica reperibile in atti e quindi necessariamente quella alla quale si fa riferimento nell'incipit del ricorso in cassazione- è espressamente circoscritta alla facoltà "di presentare, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 e art. 630 c.p.p., richiesta di revocazione avverso il decreto di confisca emesso il (Omissis) dal Tribunale di Roma...". Con una dizione così stringente ed inequivoca, immediatamente ed esclusivamente collegata alla presentazione di una specifica, ben definita istanza (quella di revocazione, appunto) non vi è spazio per interpretazioni che amplino l'ambito della procura all'impugnazione dell'eventuale provvedimento di rigetto. Infatti, ciò sarebbe consentito in caso di formule ‘aperte' (c.d. procura speciale alle liti con facoltà di proporre impugnazioni) che nel caso concreto sicuramente non ricorrono (in tal senso, Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 Imp. Taccini ed altro Rv. 260613 - 01). 2. Di conseguenza, non essendo stata rilasciata al difensore procura speciale per impugnare la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza di revocazione, il ricorso è inammissibile. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000) oltre alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2023. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023
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