RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto di ricorso è l'ordinanza emessa in data 26-27 luglio 2018 dal Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, che, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 5 luglio precedente, che aveva applicato gli arresti domiciliari a C.L.D., ha sostituito detta misura con il divieto di cui all'art. 290 c.p.p., in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa di gare per l'affidamento di lavori pubblici ed alla frode in pubbliche forniture, nonchè per vari reati-scopo, nel territorio del Comune di (OMISSIS).
2. Il procedimento è sorto dalle denunce del sindaco e di alcuni imprenditori del luogo e l'attività istruttoria si è articolata attraverso l'acquisizione della documentazione relativa alle gare d'appalto contestate, sia presso i competenti uffici pubblici che, a seguito di perquisizioni, presso alcune delle imprese interessate, nonchè mediante l'intercettazione di conversazioni telefoniche tra gli imprenditori a vario titolo coinvolti.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale, confermando per questa parte le valutazioni del primo giudice, ha ravvisato gravi indizi di sussistenza di un "cartello" tra imprese, funzionale e diretto alla spartizione degli appalti pubblici nella zona.
3. Riguardo, in particolare, al reato associativo, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio principalmente sui seguenti elementi:
- il numero delle procedure ad evidenza pubblica risultate alterate: ben quattordici;
- l'utilizzo, da parte delle imprese interessate, di un metodo operativo ricorrente, articolato attraverso: a) la presentazione massiva di offerte previamente concordate ed appositamente diversificate, tuttavia con preventiva individuazione dell'impresa che avrebbe poi svolto effettivamente i lavori; b) la presentazione, di conseguenza, di offerte fin anche da parte di un'impresa per conto di un'altra, con aggiudicazione di gare ad imprenditori addirittura ignari, al punto da esserne informati da altri; c) il frequente svolgimento effettivo dei lavori da parte di altra società del cartello, diversa da quella risultata aggiudicataria, mediante lo strumento del sub-appalto ovvero attraverso lo schermo di fittizi contratti di nolo di mezzi ed attrezzature, di distacchi di manodopera e/o di fornitura dei materiali dall'una all'altra; d) il rilascio, da parte di alcuni imprenditori, di deleghe in bianco ad operare presso i competenti uffici pubblici a P.D., titolare di una di dette imprese e munito di particolari aderenze nelle istituzioni locali; e) la previsione comunque di una remunerazione fissa per l'impresa aggiudicataria (anche, ossia, laddove non avesse di fatto svolto i lavori commessile), nella misura del 5% del valore dell'appalto;
- la creazione, in una fase successiva e ad indagini in corso, di una società tra alcuni imprenditori del cartello, la "RO.DA Service s.r.l.", formalmente per l'erogazione di servizi, ma che in realtà funzionava da struttura comune e centrale di selezione delle gare e di coordinamento delle offerte, al fine della spartizione delle varie assegnazioni di lavori pubblici; in tal senso, l'ordinanza ha posto in evidenza: il rinvenimento, presso la sede di essa, di timbri e di documentazione in originale, appartenenti a varie società; la circostanza per cui ciascuno dei tre soci (ossia, P.A., titolare di fatto, nonchè F.V. e B.P.) vi avesse collocato, quale dipendente di essa, un proprio uomo di fiducia, che ne curava gli affari in via esclusiva; il fatto che, in nessuna delle quattordici gare analizzate, la "RO.DA" avesse mai reso servizi di avvalimento, che invece costituivano l'oggetto formale dei contratti stipulati con essa dalle diverse imprese;
- l'indeterminatezza del programma delittuoso, dimostrata non soltanto dalla pluralità delle gare condizionate, dalla quantità delle imprese coinvolte e dalla reiterazione nel tempo delle relative condotte, ma anche, in particolare, da alcune conversazioni intercettate tra i predetti P.A. e B. ed un dipendente di quest'ultimo, nel corso delle quali B. manifestava l'intenzione di procedere ad una ripartizione per territorio, rivendicando per sè l'aggiudicazione di tutte le gare bandite al di sopra del Molise e riservando agli altri quelle indette al di sotto, in tal modo dimostrando che più ampi e non circoscritti erano gli interessi illeciti del gruppo.
4. Relativamente, invece, ai delitti-scopo, e particolarmente ai singoli episodi di turbativa d'asta, il giudice del riesame ha significato come quello tipizzato dall'art. 353 c.p., costituisca un reato di pericolo, per la cui configurazione, conseguentemente, non è necessario che si sia effettivamente verificata l'alterazione del risultato della competizione, avuta di mira dagli agenti.
Così che, una volta accertata la sussistenza di accordi collusivi tra le imprese in questione, nessuna rilevanza avrebbero potuto avere, al fine di escludere il reato, alcune circostanze prospettate dalle difese, quali, ad esempio: l'esito non favorevole della gara; oppure l'aggiudicazione ad una ditta del cartello ma con ribassi molto consistenti e, quindi, con il conseguimento di un modesto margine di profitto; la sostanziale analogia dei ribassi proposti dalle imprese oggetto d'indagine, rispetto a quelli formulati dalle altre concorrenti; o, ancora, la natura aperta della gara, con la partecipazione, cioè, di numerose imprese e con la conseguente impossibilità di condizionarle tutte.
5. Quanto, poi, alla specifica posizione di C., e con riferimento al delitto associativo, il Tribunale è giunto ad una valutazione di gravità indiziaria sulla base dei seguenti elementi:
- la società da lui amministrata, la "Teknoappalti s.r.l.", ha partecipato a cinque gare d'appalto oggetto di turbativa;
- essa è risultata aggiudicataria in una di queste, alla quale, a riprova del tratteggiato modulo operativo del cartello, hanno partecipato ben dodici imprese a questo riconducibili;
- a seguito di perquisizione effettuata nella sede della società "CO.GE.CA.", riconducibile alla famiglia P., sono stati ivi rinvenuti documenti in originale della "Teknoappalti", dovendo da ciò desumersi che C. avesse previamente accettato che la sua impresa fosse utilizzata per i fini del gruppo, senza necessità di una sua specifica autorizzazione;
- da alcune conversazioni intercettate tra i coindagati P.A., F.V. e B., soggetti di rilievo all'interno del sodalizio illecito, è emerso come C. fosse abituato ad operare in sinergia con essi, coordinando la propria attività imprenditoriale con le loro; in particolare, da un paio di conversazioni tra lui e P. e tra quest'ultimo e B., è possibile evincere che egli partecipasse con essi ad alcune gare, pur non avendovi interesse alcuno.
6. Rispetto, invece, ai vari reati-fine, l'impugnata ordinanza spiega che già la sola partecipazione della società dell'indagato alle relative gare, nella consapevolezza dell'interessamento, nei descritti termini, di quel cartello di imprese, sarebbe sufficiente a delineare un quadro di gravità indiziaria a suo carico.
A tanto, però, si deve aggiungere - prosegue il Tribunale - che, almeno in un'occasione, la società del C. ha beneficiato dei servigi del gruppo, risultando aggiudicataria dell'appalto; ed altresì che, più in generale, egli ha reso manifesto il suo affidamento preventivo all'organizzazione, mediante consegna di timbri e documenti originali della propria società alla famiglia P..
7. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, poi, il giudice del riesame ha ravvisato esclusivamente il concreto pericolo di reiterazione criminosa, "desumibile dalla pluralità delle condotte" e dalla "predisposizione di un meccanismo delittuoso particolarmente sofisticato... che presuppone una avanzata esperienza imprenditoriale e una approfondita conoscenza delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e all'esecuzione dei relativi lavori"; competenze - si aggiunge - che il ricorrente ha sfruttato per contribuire alla costituzione di "una rete di imprese colluse".
E tale pericolo - si sostiene - riveste altresì carattere di attualità, in considerazione della "fitta rete di relazioni illecite" da costui instaurata con imprenditori ed altri soggetti operanti nel proprio settore. Nè, in senso contrario, rileverebbe l'intervenuto sequestro delle sue imprese, potendo egli replicare le illecite condotte "con altri mezzi imprenditoriali, ovvero, in ipotesi, avvalendosi di altri operatori..., in un settore di mercato... nel quale egli ha saputo da tempo imporsi, coordinando la propria attività con quella di altre imprese, nell'ambito di un cartello ormai egemone sul territorio".
8. Quanto ai motivi di ricorso, i primi tre possono essere esposti congiuntamente, con essi denunciandosi, in definitiva, attraverso l'allegazione di carenze motivazionali e violazioni delle norme sostanziali e processuali di riferimento, la non sufficiente concludenza logica dell'apparato indiziario su cui poggia l'ordinanza impugnata.
Il Tribunale, in particolare, avrebbe trascurato di valutare che:
- C. svolge attività imprenditoriale in quel settore ed in quella zona dal 2003: sicchè era del tutto logico che partecipasse alle gare oggetto d'indagine;
- queste erano tutte a procedura aperta, per cui vi hanno partecipato varie decine d'imprese, delle quali solo poche erano quelle aderenti all'ipotetico cartello, con conseguente impossibilità di condizionamento degli esiti;
- la gara vinta dall'impresa del C. era relativa a lavori aggiudicati per l'importo di 17.000 Euro, e quindi di nessuna rilevanza per tale società, avente un volume d'affari pari a circa un milione di Euro annui;
- per le altre gare cui ha partecipato, non vi sono sub-appalti nè fatture per forniture di materiali, mezzi o manodopera, riferibile a tale società;
- le buste inviate dalla stessa in occasione delle varie gare, contenenti le relative offerte, non risultano spedite o protocollate insieme a quelle delle altre ditte asseritamente colluse, od anche solo in sequenza rispetto ad esse;
- le conversazioni intercettate e valorizzate in chiave accusatoria dimostrano soltanto un rapporto di conoscenza tra C. ed altri indagati, ma presentano un contenuto ambiguo e si prestano ad interpretazioni alternative;
- non risulta che le ditte del cartello abbiano mai fatto pressioni su altre imprese concorrenti
- in generale, le circostanze cui è stato attribuito valore indiziante sono esigue e risalenti nel tempo.
Con il quarto motivo, la difesa rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, altresì, al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, con particolare riferimento al profilo della concretezza, lamentando che il Tribunale non abbia tenuto nel debito conto la personalità dell'imputato, immune da qualsivoglia censura, ed il tempo trascorso dai fatti.
Il quinto ed ultimo motivo, infine, prospetta un difetto assoluto di motivazione, sotto i profili dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura applicata, di cui all'art. 275 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure avanzate con il ricorso non sono fondate, e quindi non permettono di pervenire all'invocato annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Non lo sono, anzitutto, quelle, di cui ai primi tre motivi, che attengono alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza: le quali, peraltro, benchè presentate dal ricorrente anche nella forma della violazione di legge, in realtà denunciano esclusivamente carenze motivazionali.
Su alcuni degli elementi addotti a sostegno di esse, infatti, si è già soffermato in dettaglio il Tribunale del riesame, con argomentazioni e valutazioni del tutto plausibili, con le quali la difesa ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le relative doglianze. Così è avvenuto, ad esempio, per la circostanza che si trattasse di procedure c.d. "a gara aperta"; oppure per la presenza dei timbri e della documentazione originale della società negli uffici della "CO.GECA."; ma anche per il contenuto delle conversazioni oggetto d'intercettazione, riguardo alle quali la difesa si è limitata a dedurre l'equivocità del significato, senza, tuttavia, nemmeno proporre una lettura alternativa.
Altre allegazioni, come quella della mancata dimostrazione di condizionamenti operati dalla ditte del cartello su quelle ad esso estranee, non soltanto non sono dimostrate, ma, ancor prima, non sono conferenti: è noto, infatti, che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che pertanto si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche in presenza di un danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (per tutte, vds. Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Rv. 254906).
Per il resto, nessuno degli argomenti difensivi risulta idoneo a disarticolare la complessiva tenuta logica del percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame, invocandosi, piuttosto, attraverso di essi, null'altro che una rivalutazione in fatto da parte della Corte.
3. In proposito va, però, osservato che, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al giudice di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono (sui quali, in generale, vds. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460).
Questo significa che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non può essere sindacato dalla Corte di cassazione, se non quando risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Occorre, cioè, per ritenere sussistente tale vizio, che la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici, da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244).
4. Tanto premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata, in tema di gravità indiziaria, soddisfa i criteri di logicità e completezza che le sono richiesti.
Essa evidenzia, invero, plurimi elementi istruttori, dai quali è consentito desumere, senza forzature logiche, l'esistenza di un organismo collettivo funzionale alla commissione di attività illecite (sul quadro indiziario relativo ai reati-scopo, infatti, sostanzialmente neppure il ricorrente obietta alcunchè), destinato ad operare nel tempo e senza un programma criminoso predeterminato, anche soltanto per grandi linee, nonchè la collocazione, al suo interno, del C., quale soggetto legato da rapporti d'affari non occasionali con la famiglia P. ed altresì beneficiario, con la sua impresa, dei patti illeciti tra le imprese a quello aderenti.
5. Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimento al quarto motivo di ricorso, attinente al profilo delle esigenze cautelari.
Non è vero, infatti, che il Tribunale si sia adagiato su mere formule di stile, avendo, invece, delineato specifiche modalità e circostanze della condotta del C., dalle quali ha plausibilmente dedotto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, in ragione dello specifico e perdurante avviamento del ricorrente in quel settore imprenditoriale ed in quell'area geografica.
Per converso, la difesa, non soltanto non ha mosso alcuna specifica critica a tale assunto, limitandosi a contestarne la fondatezza; ma neppure ha spiegato come esso potesse ritenersi neutralizzato dal tempo trascorso dai fatti e dall'incensuratezza dell'indagato, ovverosia quegli elementi che il Tribunale avrebbe trascurato, ma che, se non altrimenti qualificati, hanno valenza neutra.
6. Infondato, da ultimo, è pure il quinto motivo di ricorso, relativo all'adeguatezza ed alla proporzionalità della misura applicata.
La relativa doglianza è del tutto generica, poichè meramente enunciata e non spiegata, se non con il ricorso a generiche citazioni di giurisprudenza; mentre il giudice del riesame ha compiuto una valutazione autonoma, discostandosi da quella del primo giudice e dandone conto in motivazione, là dove ha posto in evidenza il "ruolo non di primo piano" di C..
7. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del giudizio, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2019