Tribunale Napoli sez. III, 14/01/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 14/01/2021), n.324
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi trattiene somme di denaro altrui, detenute a titolo di mero deposito fiduciario, senza restituirle al legittimo proprietario, con l’intenzione di affermare un dominio incompatibile con il titolo del possesso, configurandosi altresì l’aggravante dell’abuso di relazione d’opera quando la condotta è agevolata da un rapporto fiduciario instaurato nell’ambito di un rapporto contrattuale.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 30.04.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, (...) veniva tratta a giudizio in ordine al reato riportato in rubrica.
All'udienza del 19.12.2019, accertata la regolare costituzione delle parti, si dichiarava procedersi in assenza dell'imputata regolarmente citata e non comparsa.
In tale udienza, si procedeva all'apertura del dibattimento con ammissione dei mezzi istruttori, meglio articolati in atti. In particolare, il Pm produceva la denuncia querela con relativi allegati e chiedeva l'esame dei testi, di cui alla lista regolarmente depositata, nonché esame imputato.
La difesa prestava il consenso all'acquisizione della denuncia querela e dei relativi allegati con riserva di controesame dei testi dell'accusa.
Escusso il teste (...), all'esito dell'esame si acquisiva la relazione dallo stesso redatta con relativi allegati (doc in atti)
All'udienza del 19.03.2020, il processo veniva rinviato d'ufficio a causa della situazione epidemiologica gravante sul territorio nazionale.
All'udienza dell'08.10.2020, accertata la regolarità dell'avviso alle parti del rinvio d'ufficio, il processo veniva rinviato per esame imputato e conclusioni.
All'odierna udienza, espletata l'istruttoria, dichiarato chiuso il dibattimento, dopo la discussione delle parti ( che concludevano come da verbale ), si pronunciava sentenza come lettura del dispositivo con contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerge certa ed incontrastata la responsabilità dell'imputata in relazione ai fatti a lei ascritti.
Invero, risulta provato in modo pacifico, concorde e non contraddittorio dall'istruttoria espletata che (...), in qualità di legale rappresentante della società
"(...) srl", stipulava con la (...) un contratto di prestazione di servizi di ricevitoria con successivi accordi di ampliamento dell'offerta commerciale, quale quello relativo al servizio denominato (...), nonché quello relativo al servizio denominato (...).
In forza di tali accordi commerciali, l'imputata aveva l'obbligo di trasferire alla (...) " senza indugio e, comunque, entro le 24 ore dalla comunicazione di cui al successivo art 32 l'importo dovuto a titolo di saldo settimanale'" (cfr (...) querela del 03.04.2017, pag 2), in quanto, il saldo detenuto, a titolo di deposito temporaneo - dalla Ricevitoria, gestita dall'imputata, costituiva " il profitto maturato da (...) a fronte dei rischi assunti con la stipula dei contratti di scommessa , ed era pari alla differenza tra la titolarità degli incassi delle puntate raccolte dal CTD da un lato, e le eventuali vincite corrisposte ai giocatori, nonché le provvigioni riconosciute al CTD medesimo " (cfr denuncia querela sporta dalla (...) il 03.04.2017 presso la Procura di Napoli, pag 2 e contratto ).
Orbene, in sede di deposizione, il consulente tecnico della (...), dr. (...), ricostruiva il resoconto contabile dal quale emergeva che l'imputata non aveva provveduto a trasferire, in favore della (...), gli utili " conseguii da quest'ultima, nel corso dei mesi novembre/dicembre 2016, e, precisamente, dalla settimana 47 alla nr 48 , per un importo complessivo di euro 11.694,30" e, ciò, nonostante l'atto stragiudiziale di diffida alla stessa regolarmente notificato ( cfr. denuncia e atto stragiudiziale di diffida c del 22,12,2016, doc in atti );
Tanto in fatto, appare evidente che le somme di denaro trattenute dall'imputata, a titolo di mero deposito in forza dei rapporti commerciali intrattenuti con la (...), andavano restituite a quest'ultima, quale legittima proprietaria. Ne consegue che la mancata restituzione ha senza dubbio integrato la fattispecie di appropriazione indebita, come contestato in fatto.
Il fatto così accertato integra quindi il reato di cui all'art. 646, con l'aggravante di cui all'art 61 n. 11 c.p., ed in tal senso correttamente è stata qualificata la fattispecie in esame.
Invero, dalle risultanze istruttorie, è emerso che la (...) aveva l'incarico di svolgere i servizi di ricevitoria, nell'ambito del Comune di (...), al (...), per conto della società (...) e che in forza di tale rapporto commerciale la stessa era tenuta alla sola detenzione degli utili, conseguiti nel mese di novembre -dicembre 2016, da restituirsi, in termini temporali, in base a precisi accordi contrattuali, alla (...).
Il costituito rapporto di prestazione di servizi costituiva, quindi, l'occasione per la commissione del reato, consistito nell'indebita appropriazione, da parte dell'imputata, di somme di denaro che, invero, per le ragioni sopra esplicitate, andavano consegnate alla società (...).
E dunque, dalle risultanze istruttorie, può ritenersi che la mancata restituzione, all'avente diritto, di quanto indebitamente trattenuto da parte dell'imputata, non lascia alcun dubbio circa la sussistenza dell'interversione del possesso a far tempo dall'intervenuta riscossione dei singoli pagamenti.
Ne deriva, quindi, che le predette somme di denaro, percepite profittando del rapporto di fiducia istaurato con la società (...), per conto della quale la (...) operava, in qualità di prestatore di servizi di Ricevitoria, sono state indebitamente trattenute senza essere consegnate al legittimo proprietario, come disposto negli accordi commerciali intercorsi con la (...); ciò, configura sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo la fattispecie contestata essendovi stato un impossessamento di denaro con la piena consapevolezza dell'altruità del bene e con la volontà della materialità dell'atto e della sua portata pratica.
Va, sul punto, premesso che secondo il dettato legislativo anche il denaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può costituire oggetto del reato di appropriazione in conseguenza del fatto che, al trasferimento del possesso dello stesso, può non seguire quello della proprietà e, ciò, di norma, si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del denaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso (cfr. Cass. pen. sez. Il 25.10.1972, (...) ; Cass. pen. sez V 8.10.1982, (...)).
Nel caso in esame, il possesso del denaro, da parte della (...), quale prestatore di servizi per conto della (...), non conferiva alla stessa il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario; di guisa che, ove ciò avvenga, l'agente commette il delitto de quo.
In particolare il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui omette deliberatamente di restituire il bene giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa stessa (cfr. Cass. pen. sez. II 9.9.1983, (...)). ).
Va poi rilevato che, nel caso di specie, sussiste la circostanza aggravante dell'abuso di relazione d'opera, preveduta nell'ultimo comma dell'alt. 646 c.p., in quanto, per acclarato orientamento giurisprudenziale, la stessa ricorre ogni volta che l'agente profitti della particolare fiducia in lui riposta attraverso l'affidamento nascente da un rapporto di lavoro, intendendo " con l'espressione " abuso di relazioni di prestazione d'opera" " oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto" ( sez. 6 sent. 2717 del 14.3.96)
Applicando questi principi al caso di specie, è evidente l'esistenza, in capo alla prevenuta, di un possesso delle somme riscosse disgiunto dalla proprietà delle stesse in favore della persona offesa agevolata dalla particolare posizione privilegiata nascente dal rapporto fiduciario istauratosi a seguito del procacciamento degli ordini di acquisto.
Quanto all'elemento soggettivo del reato va preliminarmente chiarito che consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa altrui, posseduto a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza diritto ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Cass. pen. sez. II 25.3.1974, Dr.).
Tanto detto circa la qualificazione giuridica del fatto, passando alla determinazione in concreto della pena, possono senz'altro essere concesse le circostanze attenuanti generiche da valutarsi prevalenti alle contestate aggravanti, al solo fine di meglio adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato.
Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'art.133 c.p. ed in particolare la gravità del fatto contestato , si ritiene equo applicare a (...) la pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento,00 di multa; pena così determinata : PB. mesi nove di reclusione ed euro quattrocentocinquanta,00 di multa, ridotta per la concessione ex art. 62 bis cp delle attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti alle contestate aggravanti, alla pena in concreto irrogata.
Dall'affermazione di penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'alt. 535 c.p.p.
Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena stante l'incensuratezza dello stesso che fa prevedere la sua futura astensione dal crimine.
P.Q.M.
Letti gliartt. 533 - 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole del reato a lei ascritto, concesse le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento,00 di multa, oltre spese processuali. Pena sospesa
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2021.