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Ruolo formale dell'amministratore e responsabilità per appropriazione indebita

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Tribunale , Ancona , sez. I , 12/07/2023 , n. 2730

La responsabilità per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) può essere affermata anche nei confronti di un amministratore formale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, abbia partecipato attivamente alle operazioni oggetto di contestazione, come dimostrato da sottoscrizioni autografe e altri elementi documentali, non essendo sufficiente a escludere la responsabilità la mera allegazione di un ruolo di "testa di legno" senza prove concrete a sostegno.

Appropriazione indebita e abuso di relazione d’opera: indebita ritenzione di somme altrui in violazione di obblighi contrattuali (Giudice Elena di Tommaso)

Appropriazione indebita da parte di un amministratore condominiale: mancata restituzione di somme destinate a lavori straordinari (Giudice Raffaele Muzzica)

La certezza della prova è indispensabile per configurare il reato di appropriazione indebita

L'appropriazione indebita richiede il dolo specifico di profitto ingiusto e l'assenza di un diritto soggettivo all'uso della res.

Assegni familiari e responsabilità penale per appropriazione indebita

Appropriazione indebita e tempestività della querela (Giudice Raffaele Muzzica)

Appropriazione indebita e accesso abusivo: responsabilità penale e subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento (Giudice Martino Aurigemma)

La piena cognizione della condotta illecita determina la decorrenza del termine per proporre querela in caso di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specifico

Ruolo formale dell'amministratore e responsabilità per appropriazione indebita

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La difesa appellante ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie ed il processo argomentativo seguito dal giudice di prime cure per giungere all'affermazione di responsabilità del proprio assistito e ha chiesto l'assoluzione dello stesso, anche ex art. 530 co. 2° c.p.p., per carenza dell'elemento soggettivo del reato o, comunque, di provato coinvolgimento personale del prevenuto nei fatti sub iudice.

A sostegno, richiamando le motivazioni della sentenza con cui l'imputato è stato assolto da altra vicenda di rilievo penale (reato ex art. 5 D. L.vo 74/00) connessa sempre all'amministrazione della Ir. srl, il difensore ha sostenuto che il Ca.Ga. sarebbe stato una mera testa di legno rimasta sempre estranea alle vicende societarie della compagine in cui avrebbe accettato di assumere V incarico formale di amministratore solo perché disoccupato e padre di famiglia.

Analogo molo il medesimo avrebbe svolto anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto di locazione commerciale di cui all'imputazione, senza che, peraltro, sia stato dimostrato che il prevenuto sia stato l'effettivo "prenditore" e utilizzatore del materiale non restituito.

In subordine è stata chiesta la riduzione della pena al minimo.

Per l'udienza del 26.6.2023 il P.G. ha chiesto per iscritto la conferma della sentenza di I grado; la difesa di p.c. il rigetto dell'impugnazione (con condanna dell'appellante al pagamento degli ulteriori esborsi sostenuti dalla parte assistita) e la difesa dell'imputato l'accoglimento dei sopra compendiati motivi di appello.

Ritenuto che l'impugnazione non meriti accoglimento, essendo la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto al medesimo ascritto stata riconosciuta ed affermata dal giudice di prime cure sulla base di valutazioni congrue, logiche, aderenti al materiale istruttorio raccolto e atte a sorreggere il percorso argomentativo seguito, onde non può che richiamarsi integralmente in questa sede la motivazione della gravata sentenza, non senza rilevare, a confutazione dei motivi di appello, che nel presente procedimento penale la tesi difensiva non è stata in alcun modo dimostrata, neppure a livello minimale di asserzioni verbali dell'accusato (il quale ultimo non è mai comparso in giudizio) e, anche rispetto alle motivazioni adottate dal Tribunale che ha assolto in precedenza il Ca.Ga. da violazioni di carattere fiscale, è contraddetta dalla documentazione acquisita e che dimostra che, diversamente da quanto sostenuto dal prevenuto in quel diverso procedimento penale, egli non si è limitato certo a fornire i propri dati identificativi per l'acquisizione formale della qualifica di amministratore della Ir. srl, ma ha sottoscritto di persona il contratto di locazione del 9.2.2018 e la bolla di consegna dei beni, presenziando e partecipando quindi attivamente a tali operazioni, non essendo le sottoscrizioni apposte sugli atti citati mai state disconosciute dallo stesso, anche perché del tutto sovrapponibili a quelle che figurano su altri documenti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sicuramente autentici (come il verbale di identificazione e la nomina difensiva del 4.12.2019). Né, a fronte di simili elementi di giudizio a carico, il prevenuto ha fornito una propria eventuale ricostruzione plausibile alternativa dei fatti in relazione ai quali si è proceduto ed eventuali riscontri delle proprie asserzioni.

Le richieste relative al trattamento sanzionatorio risultano inammissibili per mancanza di motivazioni specifiche a loro sostegno e, comunque, infondate in quanto l'entità del danno non esiguo cagionato alla p.o. giustifica la pena (peraltro di modesta entità) che è stata inflitta.

Dall'accertamento del fatto di reato produttivo di danno evidente ed incontestabile per la p.o. discende la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado e la condanna del prevenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla p.c. costituita anche in questa sede in misura che, tenuto conto della scarsa complessità del processo nel presente grado, appare equo liquidare in complessivi Euro 1.000 (di cui Euro 350 per studio della controversia ed il resto per la discussione) più accessori di legge.

P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p.,

conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione degli ulteriori esborsi sostenuti dalla p.c. costituita e che liquida in complessivi euro 1.000 più accessori di legge.

Motivazione in novanta giorni.

Così deciso in Ancona il 26 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023.

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