Tribunale Nola, 27/04/2021, n.920
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) si applica anche nel caso di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) se la condotta presenta modalità di scarsa gravità e l'offesa al bene giuridico tutelato è di minima rilevanza. Nel caso specifico, l’assenza di utilizzo di documenti falsi e l’attivazione del contratto tramite call center con comunicazione di dati personali, associata alla remissione tacita della querela per il reato di truffa collegato, ha condotto il Giudice a ritenere il fatto non punibile per tenuità.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dalla procura in sede del 13.12.2016 veniva disposto il rinvio a giudizio di (...) innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, chiamato a rispondere del reato trascritto in rubrica. Alla prima udienza dibattimentale il Giudice (Dott.ssa Tirone) precedentemente titolare del ruolo, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, dichiarava l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso, senza addurre alcuna giustificazione, altresì assente all'udienza la PO. Successivamente, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, le parti formulavano le loro richieste istruttorie e il Giudice pronunciava ordinanza ammissiva delle prove. Alla medesima udienza, veniva acquisita la querela ai soli fini della procedibilità, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 23.01.18, disponendo la citazione dei testi a cura del P.M. Alla predetta udienza il Giudice (Dott.ssa Lazzi), stante l'assenza dei testi, rinviava il processo. All'udienza del 17.07.18 il Got (Dott.ssa Sabato) rinviava nuovamente il processo stante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla camere penali, nessun teste era presente all'udienza. All'udienza del 22.01.19, preliminarmente il Giudice dava atto del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, Successivamente la scrivente, stante l'assenza giustificata della PO, disponeva la notifica alla persona offesa con l'avvertimento che la sua assenza alla prossima udienza sarebbe stata intesa come remissione tacita di querela, disponeva altresì avviso all'imputato, che la mancata comparizione alla prossima udienza sarebbe stata considerata come accettazione tacita della remissione di querela. Il Giudice rinviava il processo per l'escussione dei testi della Pubblica Accusa.
All'udienza del 22.05.2019 la scrivente dava atto che la PO, regolarmente avvisata, non era presente all'udienza, pertanto tale comportamento veniva inteso come remissione tacita di querela. Il Giudice disponeva la rinotifica dell'avviso all'imputato, previe ricerche. All'udienza del 22.10.2019 il Got (Dott.ssa Lupo) in sostituzione della scrivente, dava atto che non era andata a buon fine la notifica all'imputato del verbale di udienza con 1 avvertimento che la sua assenza, sarebbe stata considerata come accettazione tacita di querela, pertanto ne disponeva la rinotifica. Il Giudice quindi, stante l'elezione di domicilio dell'imputato, disponeva la notifica presso il difensore (...), con 1 avvertimento che la sua assenza alla prossima udienza sarebbe stata intesa quale accettazione tacita di querela. Dopo un rinvio dovuto all'emergenza epidemiologica, all'udienza del 17.06.20 il Got (Dott.ssa Lupo) rinnovava l'istruttoria dibattimentale, atteso il mutamento della persona fisica dell'organo giudicante e, le parti si riportavano alle richieste istruttorie già formulate all'atto della prima apertura del dibattimento. Successivamente il Giudice dava atto - in relazione al capo A) - del perfezionamento della remissione tacita di querela, attesa l'assenza della PO (...) e dell'imputato (...). All'udienza del 20.10.20 il Got, stante l'assenza dei testi, rinviava il processo all'udienza del 2.2.21. Alla predetta udienza, preliminarmente il Giudice dava atto del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, disponendo altresì la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, le parti si riportavano alle richieste istruttorie già formulate all'atto della prima apertura e il Giudice reiterava l'ordinanza ammissiva delle prove. Alla medesima udienza veniva sentito il teste della Pubblica Accusa Mar. (...), seguentemente il PM, depositava documentazione (...) e il Giudice l'acquisiva. Il processo veniva rinviato al 27.04,2021 per l'esame dell'imputato e per la discussione, All'odierna udienza veniva acquisito il verbale di interrogatorio reso dall'imputato. Successivamente il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a concludere, sulle conclusioni delle parti, a seguito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
Va premesso che stante l'intervenuta remissione di querela per il reato di cui al capo A) dell'odierna imputazione le risultanze dell'istruttoria oggetto di valutazione da parte di questo Giudice riguardano i fatti di cui al Capo B) reato procedibile d'Ufficio.
Sulla scorta delle fonti di prova raccolte, poste a fondamento della decisione (testimonianze resa dal Mar. (...) / documentazione (...), acquisita all'udienza del 2.2.21 / verbale di interrogatorio reso da (...) in data 18.07.16) la vicenda processuale è stata così brevemente ricostruita.
Nel presente procedimento è contesto all'imputato il reato di cui all'art 494 c.p. perché al fine di eseguire il reato di cui al capo A) e con la condotta ivi descritta, al fine di procurarsi un vantaggio consistente nell'attivazione del contratto di fornitura elettrica in atti indicato attribuiva a sé la falsa identità di (...).
In merito alla documentazione afferente il contratto apparentemente stipulato dalla cliente (...), per la fornitura di energia elettrica abbinata al numero cliente (...), l'(...) faceva pervenire la seguente missiva, acquisita all'udienza del 2.2.21 "A tal riguardo vi comunichiamo che i dati citati in precedenza identificano la fornitura di energia elettrica per usi domestici abbinata nei nostri archivi informatici in (...), e che la stessa risultava essere intestata per voltura in data 21.02.2015 a favore di (...), su richiesta telefonica avanzata in pari data al numero verde (...) da persona che si era qualificata con i suddetti dati anagrafici. Il numero acquisito automaticamente dalla nostra piattaforma telefonica utilizzato dal chiamante in occasione della citata richiesta era il seguente: (...)"
L'(...) specificava altresì - come testualmente riportato - che "l'intestazione della fornitura, era stata subordinata alla comunicazione da parte del richiedente, di informazioni particolari e personali (numero cliente, nominativo, codice fiscale etc.) la cui conoscenza è garanzia, che l'operazione veniva richiesta da persona autorizzata o che ne abbia avuto il titolo. Inoltre, trattandosi di documentazione telefonica, non risultava alcuna documentazione esibita e/o inviata dal cliente in occasione dell'intestazione del contratto e relativamente alla vostra richiesta di trasmettere copia dello stesso, vi informiamo che non è possibile fornire la documentazione poiché il fascicolo contrattuale, inviato in modo automatico dal nostro sistema tramite posta per raccogliere la firma del cliente, non è stato reperito nei nostri sistemi informatici in quanto non risulta restituito sottoscritto dalla stessa."
Dalla documentazione (...), emergeva che, la fornitura in questione risultava essere stata attiva con la predetta società dal 21.02.15 al 16.05.15.
All'udienza del 2,2,21 il Mar. (...), in servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Casalnuovo di Napoli, dichiarava che, su delega della Procura, verificava che l'odierno imputato - dagli accertamenti svolti tramite l'Ufficio Anagrafe - risultava residente in (...), aggiungendo altresì che di fatto però, l'(...) era domiciliato alla (...). Successivamente su domanda del Giudice, affermava, di non aver compiuto alcun tipo di accertamento, relativamente al contatore.
In data 18.07.16 presso gli Uffici della Procura della Repubblica, l'odierno imputato dichiarava che a seguito di problemi economici - che non gli permettevano di pagare la corrente di energia elettrica - la società di fornitura elettrica provvedeva a staccare la corrente nell'abitazione di (...).
A tal riguardo - come testualmente riportato affermava "un giorno mentre facevo una sosta in un'area sita nel Comune di (...), notai dei giovanotti ben vestiti che parlavano di contratti per la corrente elettrica. Feci presente ad uno di loro il mio problema chiedendo come potevo fare per farmi riattaccare la fornitura di energia elettrica e lui si prese i miei dati e mi disse di non preoccuparmi. Infatti un paio di giorni dopo avevamo di nuovo la corrente". In proposito riferiva di aver incontrato i suddetti individui casualmente, aggiungeva altresì di aver fornito a quest'ultimi, i suoi dati, specificando però di non aver firmato nulla e di non aver ricevuto alcunché in cambio dai predetti. Sul punto affermava di non ricordare per quale compagnia lavorassero.
Successivamente dichiarava di aver usufruito della corrente per tre o quattro mesi. In merito affermava - come testualmente riportato - "io vedevo che arrivavano le bollette a nome di un'altra persona, (...), ma non mi permettevo di aprirle, le lasciavo sopra la cassettiera della posta, in modo che l'interessata potesse prenderle. Io non conoscevo nessun con quel nome. Non potevo sapere che quelle bollette si riferissero alla mia fornitura" aggiungeva altresì che dopo un paio di mesi la moglie telefonava all'(...) per avere delucidazioni su come mai non arrivassero bollette a suo nome, sul punto affermava che la suddetta società rispondeva che non risultavano tra gli intestatari dei contratti.
Infine affermava di non ricordare a chi fosse intestato il precedente contratto, dichiarando altresì di non rammentare a chi sia intestato l'attuale contratto di fornitura di energia elettrica.
Riguardo al reato di cui al Capo B) dell'odierna imputazione vanno svolte alcune brevi premesse di diritto.
Va premesso che la norma in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, come affermato da parte della dottrina e della giurisprudenza, anche l'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente.
La condotta consiste nell'indurre taluno in errore sostituendosi illegittimamente ad altra persona, oppure attribuendosi un falso nome o un falso stato, ovvero ancora una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Cass. pen. n. 11087/2015)
Pertanto integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l'imputata aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica). (Cass. pen. n. 4394/2014)
L'elemento oggettivo del reato di sostituzione di persona consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Pertanto, è condotta idonea a integrare il delitto di cui all'articolo 494 del C.p. l'essersi attribuito una qualità da cui discendono specifici effetti giuridici.
Quanto all'elemento soggettivo in tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno.
Tanto premesso nessun dubbio sulla configurabilità del reato di sostituzione di persona. Le emergenze processuali, hanno acclarato che, l'odierno imputato, in data 21.02.2015, attribuiva a sé la falsa identità di (...), al fine di attivare con la società "(...) s.p.a", contratto per la fornitura di energia elettrica nr 845 264 155, per la propria abitazione.
Dalla documentazione (...), in atti, emergeva altresì che l'(...) a tal scopo forniva - come garanzia che, tale operazione fosse richiesta da persona autorizzata - informazioni personali come; numero cliente, nominativo e codice fiscale.
Ulteriore riscontro è costituito dalla testimonianza resa dal teste di PG, Mar. (...), il quale - a seguito degli accertamenti espletati tramite l'ufficio Anagrafe - costatava che l'(...) era domiciliato in (...), luogo, quest'ultimo, associato al contratto per la fornitura di energia elettrica (...), apparentemente attivato a nome di (...) (cfr. documentazione (...), in atti).
Va rilevato che, la versione dei fatti resa dall'odierno imputato in sede di interrogatorio (cfr. verbale in atti) risulta assolutamente inverosimile e priva di qualsiasi riscontro esterno attesa la genericità delle sue dichiarazioni e la mancata indicazione di elementi utili a sconfessare il portato accusatorio.
In termini di giudizio di responsabilità, ad avviso di questo Giudice ricorrono i presupposti per l'operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 - bis del c.p.
Invero, occorre al riguardo valorizzare la circostanza costituita, dall'intervenuta remissione tacita di querela (perfezionatasi all'udienza del 17.06.20) in relazione al reato di scopo di cui al capo A) che denota, ad avviso di questo Giudice, uno scarso interesse, da parte della persona offesa, titolare dell'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, al perseguimento dell'autore del reato. Vanno inoltre valutate le modalità concrete dell'azione che non destano particolare allarme in quanto l'(...) avrebbe posto in essere tale condotta servendosi del servizio Call Center, in assenza di utilizzo di documenti falsi della p.o. ma con la comunicazione telefonica dei dati alla stessa riferibili.
Tali considerazioni vanno valutate anche in relazione all'assenza di precedenti penali specifici in capo all'imputato, ed invero i precedenti penali ascritti all'(...) riguardano reati di natura diversa e sono notevolmente datati nel tempo, da ciò ne deriva l'esclusione della contestata recidiva.
Tale considerazione è utile altresì ad escludere l'abitualità della condotta e fa ritenere l'offesa al bene giuridico tutelato di particolare tenuità. Ragion per cui può ragionevolmente concludersi che la condotta, trasfusa nella presente vicenda giudiziale, per sua stessa natura, adombra un carattere del tutto eccezionale e munito di disvalore penale di particolare tenuità.
Può pertanto farsi applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 - bis del c.p.
Viceversa, si impone, in relazione al capo A) sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, stante la procedibilità a querela di parte del reato ex art 640 c.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131 - bis c.p. e 530 c.p.p.
Assolve (...) dal reato a lui ascritto al Capo B) dell'imputazione perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
Letto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato (...) per estinzione del reato di cui al capo A) per intervenuta remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato come per legge.
Così deciso in Nola il 27 aprile 2021.
Depositata in Udienza il 27 aprile 2021.