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Condanna per sostituzione di persona con frode su finanziamento: reclusione e risarcimento

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Tribunale Nola, 22/04/2021, n.455

La sentenza del Tribunale di Nola del 26 febbraio 2021 ha riconosciuto l'imputata colpevole di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per aver apposto una firma apocrifa di un garante su un contratto di finanziamento del valore di €17.583,26. L'imputata è stata condannata a due mesi di reclusione (pena sospesa), concesse le attenuanti generiche per comportamento processuale corretto e incensuratezza. Inoltre, è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle spese legali (€1.300, oltre accessori di legge). Disposta la trasmissione degli atti alla Procura per accertamenti su due ulteriori soggetti coinvolti.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM in sede in data 13 giugno 2019, (...) veniva tratta a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato.

All'udienza del 7 febbraio 2020, il giudice, preso atto dell'assenza di una regolare notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputata, ne disponeva la rinnovazione, rinviando il processo.

Rinviata d'ufficio l'udienza del 22 maggio 2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla successiva udienza del 23 ottobre 2020, il giudice, disposto procedersi in assenza dell'imputata. ritualmente citata e non comparsa e preso atto della costituzione di parte civile della persona offesa, (...), dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. Si procedeva, poi, all'escussione del teste. (...), e con il consenso delle parti si acquisiva, anche nel suo contenuto dichiarativo, la denuncia - querela dallo stesso sporta in data 9 febbraio 2018 presso la Procura di Nola. All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.

All'udienza del 5 febbraio 2021, si procedeva all'escussione della teste, (...). All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo,

All'odierna udienza, acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio reso dal l'imputata, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo dibattimentale e dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la sentenza di cui al dispositivo allegato.

Motivi della decisione
Osserva il giudicante che, alla luce degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e dell'attività istruttoria espletata, vada affermata la penale responsabilità del l'imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica.

Tale decisione si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti e in particolare sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa. (...), che ha superato positivamente il rigido vaglio di credibilità e di attendibilità cui questo giudice le ha sottoposte.

L'uomo ha riferito di aver ricevuto in data 22 gennaio 2018 una comunicazione dalla "(...) S.p.a." relativa a un contratto di finanziamento dell'importo di euro 17.583,26 stipulato in favore di tale (...), persona a lui sconosciuta, presso la filiale n. 148, sita in Nola, in data 31 dicembre 2017.

Il (...), tuttavia, non avendo mai richiesto alcun finanziamento e credendo, quindi, di avere ricevuto tale comunicazione per errore, si recava presso la filiale indicata nel documento pervenutogli al fine di chiedere spiegazioni e apprendeva di essere stato indicato all'interno del suddetto contratto di finanziamento come garante, in caso di mancata restituzione dell'importo dovuto. L'uomo aveva, inoltre, modo di visionare il contratto, al quale era apposta anche la sua firma, che egli disconosceva, e sempre in quel frangente veniva a sapere che presso la filiale era stata depositata la fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

L'indomani, presso l'abitazione del (...), si presentava un uomo sconosciuto di circa trent'anni, il quale, affermando di essere il marito di (...), gli porgeva le proprie scuse per quanto accaduto, riferendogli che un'altra persona si era occupata dell'individuazione del soggetto da designare come garante per il finanziamento. L'uomo gli chiedeva, pertanto, di non denunciarlo, in quanto avrebbe provveduto in tempi rapidi a estinguere il debito.

Il (...), infine, ha chiarito di non conoscere né (...) né l'Istituto di credito con il quale era stato stipulato il contratto di finanziamento.

A conferma di quanto riferito dall'uomo è stata acquisita tutta la documentazione relativa alla pratica di finanziamento e in particolare il contratto stipulato con la "(...) S.p.a.", debitamente sottoscritto con le firme della (...), in qualità di richiedente, e del (...), in qualità di garante (cfr. documentazione, in atti).

In merito alle modalità di stipulazione del suddetto contratto è stata escussa in dibattimento (...), consulente finanziaria e titolare della ditta "(...)", con sede in (...).

La (...) ha riferito di aver conosciuto (...) e il marito (...) in occasione della stipula di un contratto di finanziamento. In particolare, il primo a recarsi presso il suo studio era stato il (...), il quale le aveva chiesto un finanziamento dell'importo di euro 25.000,00 da destinare alla propria attività di commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici. Tuttavia, il (...), oltre a non possedere documenti reddituali, aveva avuto già disguidi con alcune società finanziarie a causa di pagamenti non regolari e, pertanto, non poteva ricevere il finanziamento richiesto. L'unico modo era quello di intestare la pratica di finanziamento ad un'altra persona. Il (...) aveva, allora, indicato la moglie. (...), la quale, da controlli effettuati, risultava avere già diversi finanziamenti in corso con la (...), ma di non essere sempre regolare nei pagamenti. Per tale motivo, ai fine di concedere a lei il finanziamento, era necessario individuare un garante. Il (...), allora, produceva la documentazione reddituale relativa ai propri genitori, ma viste le loro condizioni, non potevano assumere tale posizione contrattuale. Dopo circa due - tre settimane dal primo incontro, il (...) ritornava presso l'ufficio delta (...) e le proponeva di indicare come garante il compagno della madre della (...), tale (...). Prodotta tutta la documentazione reddituale dell'uomo (modelli CUD e OBSM), nonché i documenti di riconoscimento, si procedeva alla stipulazione di un contratto di finanziamento dell'importo di circa 18,000,00 euro. Tuttavia, dati gli asseriti problemi di deambulazione di tale (...), la (...), dopo aver colloquiato a telefono con lui e avergli spiegato la situazione, ottenendo il suo consenso all'assunzione della posizione di garante, aveva modo di vederlo solo in un'occasione, ovvero quando a bordo di un'autovettura guidata da un'altra persona si era fermato di fronte al suo studio, dando così modo alla consulente di verificare la corrispondenza fisica tra l'uomo, presentatosi come (...), e quello ritratto nel documento di riconoscimento consegnatole. Ed infatti, anche per l'apposizione delle firme sul contratto, la (...), fidandosi dei coniugi (...), aveva acconsentito a che la sola firma del (...) venisse apposta non in sua presenza, cosa che accadeva dopo uno-due giorni, quando il (...) tornava in ufficio, portando con sé tutta la documentazione siglata sia dalla moglie, come richiedente, che dal (...), come garante. Dopo diverso tempo dall'erogazione del prestito, la (...) veniva contattata dalla società finanziaria "(...)", che aveva svolto le funzioni di intermediaria tra la richiedente e la società erogatrice del finanziamento, che le rappresentava che il (...) si era recato presso la (...), disconoscendo la firma apposta sul contratto. Forniti tutti i chiarimenti del caso, contattava il (...), il quale le rappresentava che in realtà vi erano stati dei piccoli problemi tra di loro e il (...), ma la rassicurava del fatto che si sarebbe tutto risolto in tempi rapidi.

A fronte, poi, delle numerose e continue sollecitazioni e contestazioni a lei mosse nel corso della sua escussione in ordine alle insolite modalità di stipulazione del suddetto contratto di finanziamento, la (...), pur ammettendo di non aver seguito la procedura ordinaria, ha precisato di essersi fidata dei coniugi (...), nonostante non avesse con loro pregressi rapporti di conoscenza, e di aver comunque raccolto una quantità adeguata di informazioni e documenti necessari per addivenire alla conclusione del contratto. Peraltro, avendo anche avuto modo di incontrare sia pure frettolosamente la persona che si era presentata come (...) e di riscontrare la somiglianza fisica tra questi e II soggetto ritratto nella effigie fotografica del documento di riconoscimento che le era stato prodotto, non aveva mai avuto sospetti del fatto che il vero (...) non fosse al corrente della richiesta di finanziamento. La teste, infine, ha chiarito di essersi interfacciata sia con il (...) che con l'(...), la quale proprio in sua presenza apponeva la propria firma sul contratto, e che era stato un tale (...) sia ad accompagnare il (...) in occasione del loro unico incontro che a consegnarle la documentazione in originale a lui relativa.

Tale versione è stata smentita dalla (...), la quale ha riferito di essersi rivolta nel dicembre

del 2017 alla (...) al fine di ottenere un finanziamento. In occasione del primo appuntamento, la donna consegnava alla consulente i propri documenti al fine di verificare la fattibilità dell'operazione. Dopo qualche giorno, la (...) la contattava per comunicare che poteva accedere al finanziamento e per invitarla a recarsi presso il proprio studio per la firma del contratto. Stipulato il contratto, la (...) corrispondeva alla (...) la somma di 1.000,00 euro a titolo di spese per la suddetta pratica. Dopo un anno, si presentava presso la sua abitazione tale (...), il quale le riferiva che gli era stato inoltrato un estratto conto della (...), dal quale aveva evinto che era stato indicato come garante nel suddetto contratto di finanziamento. La donna, allora, riferiva al (...) di essere del tutto estranea ai tatti, rappresentandogli che non era stata lei ad apporre la sua firma sul contratto. La (...), infine, ha chiarito di non aver saputo prima di quel momento che per accedere al finanziamento fosse stato necessario individuare un garante e di essere sempre stata in buona fede, come dimostrato dalla circostanza di aver sempre pagato regolarmente le rate pattuite. Tanto premesso, a parere di questo giudice l'ipotesi accusatoria ha trovato pacifico conforto nelle risultanze istruttorie e per tale ragione va senza dubbio affermata la penale responsabilità dell'odierna imputata per i fatti che sono a lei ascritti in rubrica.

Come già evidenziato in premessa, le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno positivamente superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, essendo risultate assolutamente genuine, credibili e coerenti, oltre ad essere riscontrate dalla documentazione prodotta agli atti.

Va in merito ricordato che è assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa ben può costituire una fonte di convincimento, ancorché esclusiva, per il giudice, anche se, per essere posta a fondamento di un giudizio di colpevolezza, essa deve essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico della sua attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, al fine di escludere che sia l'effetto di mire deviatrici (in tal senso, cfr. Cass., Sez. I, 24 settembre 1997, n. 8606). In sostanza, alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto per essere la stessa portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo (cfr. Cass., Sez. V, 3 novembre 1992. n. 839; Cass., Sez. IL 24 settembre 2015, n. 43278).

E, però, anche opportuno precisare che. non configurando II dettato normativo alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità della stessa deposizione quale prova ex se esaustiva per la affermazione della responsabilità penale, eventuali riscontri estrinseci, se acquisiti, non devono necessariamente presentare le connotazioni che si richiedono per la verifica della chiamata in correità (e cioè, in sintesi, la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica dei riscontro, che deve riguardare, nel caso di chiamata, sia la persona dell'incolpato, che le imputazioni a lui ascritte).

Ebbene, nel caso di specie, 1 fatti sono stati esposti in maniera chiara e lineare dalla persona offesa la quale senza enfatizzare più del necessario il racconto, è risultata assolutamente priva di alcun intento calunniatorio nei confronti della (...), ma sincera nella ricostruzione dei fatti, senza incorrere in alcuna contraddizione.

Per tali ragioni, appare conclamata la falsità della firma apposta sul contratto di finanziamento.

essendo stata la stessa disconosciuta fermamente dal (...); circostanza, questa, peraltro, neppure smentita dalla difesa.

La relativa condotta appare attribuibile al l'imputata poiché, ove anche ella non avesse materialmente partecipato alla contraffazione della firma. il fatto che il contratto di finanziamento sia intestato a lei postula quantomeno che la (...) ne sia stata la committente, secondo il criterio logico del cui prodest (che consente serenamente di escludere la possibilità che alcuno si sia. nell'inconsapevolezza dell'imputata. sostituito al (...), sottoscrivendo il contratto a suo nome). Per le medesime ragioni, la ragionevole circostanza addotta della difesa secondo la quale la condotta tenuta dalla (...) nella stipulazione del contratto non sia stata regolare, avendo la stessa in più occasioni derogato alla procedura ordinaria, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità della (...), in quanto può al più lasciare ipotizzare un coinvolgimento di altri soggetti nell'operazione illecita.

Alla luce dei dati riferiti dal (...) e dei precisi riscontri documentali, può, quindi, ritenersi provato che siano configurabili gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 c.p.

E pacifico, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, che "il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico" (Cass., Se. V., 21 dicembre 1984, n. 2543; in termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 4394). Quanto, appunto, all'elemento psicologico, è altresì pacifico nella giurisprudenza di legittimità che "Il dolo specifico dei delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno" (Cass., Sez. V, 26 maggio 2014. n. 41402), laddove è del tutto evidente che nel caso di specie chi ha escogitato e realizzato la condotta di sostituzione ha tratto un evidente vantaggio patrimoniale, consistente nell'ottenimento di un finanziamento, che, invece, non sarebbe stato concesso in assenza di un soggetto che avesse assunto il ruolo di garante. È emerso, difatti, che la (...) abbia certamente concorso nell'indicare la persona offesa come garante, fornendo alla società finanziaria, per il tramite della (...) (che, alla luce del comportamento da lei tenuto, potrebbe essere stata quantomeno negligente nello svolgimento della propria attività professionale, se non addirittura concorrente nel reato), i dati personali del (...), con integrale sostituzione "identitaria" nell'ambito di una vera e propria negoziazione giuridica, foriera di notevole impegno patrimoniale e, correlativamente, di un vantaggio ingiusto nella sfera giuridica dell'agente.

Pertanto, a fronte delle suesposte risultanze istruttorie, le dichiarazioni rese dall'imputata non sono idonee a confutare la portata accusatoria del compendio probatorio acquisito. Si tratta, invero, di dichiarazioni evidentemente strumentali alla sua difesa, non corroborate da alcun serio riscontro esterno, ma, al contrario, del tutto smentite dalle emergenze probatorie acquisite la cui valenza dimostrativa è indiscussa. Ed invero, la (...) si è limitata a professare la propria estraneità ai fatti, fornendo un racconto dell'accaduto inconciliabile con quanto riferito dal (...) e quanto emerso dalla documentazione in atti.

In tema di valutazione della prova testimoniale, al cospetto di due versioni dei fatti contrapposte, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa purché sottoposta ad un vaglio sulla sua credibilità da effettuare con ogni necessaria cautela ed in modo particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, senza necessità, però, di ricercare, come detto, dei veri e propri riscontri ex art. 192. co. 3, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. I, 14 giugno 2000 n. 7027; Cass., Sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278: "Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto").

Nel caso concreto, le dichiarazioni del (...) non risultano contrastate da alcun elemento probatorio e appaiono lineari e credibili, oltre a trovare riscontro nella documentazione prodotta.

In conclusione, risultano, quindi, certamente integrati tutti gli estremi del reato di cui all'art. 494 c.p., essendo stato provato che la (...) abbia quantomeno concorso, all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento n. (...) alla "(...) S.p.a." per un importo di euro 17.583,26, all'apposizione sul contratto di finanziamento della firma apocrifa di (...) come garante.

Tanto premesso in ordine alla responsabilità della (...), occorre determinare il trattamento sanzionatorio da irrogare nei suoi confronti.

Si ritengono concedibili all'imputata le circostanze attenuanti generiche, dovendosi all'uopo valutare il corretto comportamento processuale delta (...), la sua personalità, quale si evince dall'assenza di precedenti penali, e la concreta gravità del fatto.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congruo condannare (...) alla pena finale di mesi due di reclusione, così determinata: pena base mesi tre di reclusione, diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena inflitta.

Consegue la condanna per legge dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Non appaiono sussistere, alla luce delle risultanze dei certificati del casellario giudiziale in atti, motivi ostativi al riconoscimento in favore dell'imputata dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, consentendolo l'entità della sanzione inflitta e lo stato di incensuratezza della stessa.

Riguardo alla domanda di natura civilistica formulata nel presente giudizio, va osservato che la realizzazione del contestato reato da parte dell'imputata ha indubbiamente provocato un pregiudizio alla persona offesa di carattere morale e materiale.

Tuttavia, le prove acquisite non consentono di quantificare l'entità di tale danno e, pertanto, l'(...) va condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in un separato giudizio.

Infine, l'imputata, soccombenti nel giudizio civile instaurato nell'ambito del processo penale, va condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza affrontate dalla parte civile costituita, che si liquidano in euro 1.300,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge.

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in relazione alle posizioni di (...), nato a (...) il (...) e di (...), nata a (...) il (...).

Alla luce dei carichi di lavoro, si fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna (...) al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Letto l'art. 541 c.p.p. condanna (...) al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in euro 1.300,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in relazione alle posizioni di (...), nato a (...) il (...) e di (...), nata a (...) il (...). Fissa in giorni sessanta II termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nola il 26 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2021.

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