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Condanna per possesso di documenti falsi e sostituzione di persona: pene cumulative per fatti legati da disegno criminoso unico

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Tribunale Pescara, 17/01/2022, n.95

Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.) non si assorbe in quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), trattandosi di condotte autonome. Il possesso del documento falso, punito a titolo di dolo generico, si distingue dall’utilizzo del documento stesso per ingannare terzi con false generalità e qualità personali, punito con dolo specifico. Le due fattispecie concorrono in presenza di un'unicità di disegno criminoso, che giustifica l'applicazione dell'art. 81 cpv c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche per comportamento collaborativo.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
In data 19.11.2019 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara disponeva con decreto il rinvio a giudizio dell'odierno imputato (…) per rispondere dei reati riportati in epigrafe.

All'udienza del 20.01.2020, preliminarmente il Giudice rilevava l'assenza di prova della notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato ed alla persona offesa, disponendone il rinnovo. L'udienza del 4.5.2020 veniva differita ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 per la situazione di pandemia in atto.

All'udienza del 9.11.2020 il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove come richieste dalle parti.

In data 5.7.2021 veniva escusso il teste della pubblica accusa Sottotenente (…), all'epoca dei fatti Comandante della stazione Carabinieri di Pineta.

All'udienza del 6.12.2021 venivano ulteriormente sentiti il Lgt. (…), in servizio presso il NORM di Pescara, e (…). Ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p. le parti concordavano darsi lettura della querela sporta dalla persona offesa (…); il PM, di conseguenza, rinunciava all'audizione di detto teste.

Quindi, all'odierna udienza, acquisita materialmente la querela di cui si è data lettura alla precedente udienza, il Giudice ha invitato le parti a concludere e, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza della quale è stata data immediata lettura in aula.

Motivi della decisione
L'odierno procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata da (…) in data 27.4.2016.

In data 10.2.2016, presso l'Ufficio Postale di Penne, venivano attivate due carte (…) aventi numero (…) e (…); tale attivazione era compiuta da un uomo che asseritamele affermava di essere (…).

La circostanza anzidetta era apparentemente confermata dal documento d'identità, valido per l'espatrio, esibito al momento dell'attivazione delle carte, nonché dalla documentazione relativa a detta attivazione prodotta all'udienza del 9.11.2020 dalla pubblica accusa (richiesta attivazione carte (…), copia di documento di identità e codice fiscale).

Tale documento, e precisamente la carta di identità n. (…), rilasciata dal Comune di San Giovanni Teatino in data 13.01.2018, risultava intestata a (…), nato (…), residente in San Giovanni Teatino (CH), in Via (…).

Ebbene, nonostante le generalità riportate sul documento corrispondessero almeno in parte a quelle di (…), l'effigie contenuta nel documento apparteneva a persona diversa. Infatti, come affermato dalle dichiarazioni del Lgt. (…) rese all'udienza del 6.12.2021, a seguito di confronto tra il documento d'identità utilizzato dall'odierno imputato ed il cartellino anagrafico del Comune di Montesilvano, è stato possibile accertare che l'effigie riportata su tale documento corrispondeva in realtà alla persona di (…), e non a (…).

Ed in effetti, confrontando la carta di identità n. (…) intestata a quest'ultimo, depositata dalla pubblica accusa all'udienza del 6.12.2021, con il documento contraffatto utilizzato, è possibile notare la visibile difformità tra le due effigi.

Inoltre, la carta di identità n. (…) intestata a (…), che riporta i dati reali del medesimo, attesta il fatto che lo stesso sia effettivamente nato (…), ma risieda a Cappelle Sul Tavo, in Via (…), ovvero che il documento suddetto sia stato rilasciato il 20.06.2014 dal Comune di Cappelle Sul Tavo, in data e luogo totalmente difforme da quelli figuranti sul documento utilizzato dal (…).

Oltre al confronto tra l'effigie del documento contraffatto e il cartellino anagrafico dell'odierno imputato, l'identificazione dello stesso, come riferito dal (…), risultava corroborata da precedente attività d'indagine espletata su altro documento di identità, ossia la carta di identità n. (…) intestato a (…), nato (…) e residente a Montefino (TE).

Detta carta di identità, con il quale vi era stato un tentativo di attivazione di carta (…) presso l'ufficio postale di Scerne di Pineto da parte dell'odierno imputato (cfr. trascrizioni ud. 9.11.2021 CC (…) e trascrizioni ud. 6.12.2021 Lgt. (…)), era stata trovata nella materiale disponibilità del (…), e recava la medesima effigie del documento di cui all'imputazione, ossia la carta di identità n. (…).

A seguito degli accertamenti effettuati dal Lgt. (…), quindi, il documento n. (…) intestato a (…), ma recante l'effigie del (…), utilizzato e detenuto da quest'ultimo, è risultato falso.

Commette il reato di cui all'art. 497bis, primo comma, c.p., chiunque venga trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio. Nel caso di specie, nonostante il (…) non sia stato trovato nella materiale disponibilità del documento contraffatto, l'istruttoria ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il medesimo lo ha utilizzato per attivare n. 2 (…) e n. 2 utenze telefoniche, presupponendosene pertanto anche la detenzione.

Infatti, dalla documentazione acquisita emerge che per attivare le dette (…) ed utenze telefoniche era stata esibita la più volte richiamata carta di identità n. (…). Della carta d'identità, l'impiegato dell'ufficio postale e degli esercizi di attivazione delle utenze telefoniche riproducevano fotocopia ed il primo vi apponeva, come è prassi, il timbro e la propria firma, evidentemente, dopo aver confrontato le fattezze della persona richiedente l'attivazione con quella raffigurata nel documento di riconoscimento esibito.

Circa l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 497bis c.p., contestato nella forma del solo possesso di cui al comma 1, ritiene codesto Tribunale che si tratti di dolo generico, essendo irrilevante la finalità di utilizzo del documento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497 bis c.p., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso del medesimo documento (Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 17792/2019), non rilevando quindi la circostanza che l'utilizzo del documento debba essere finalisticamente indirizzato all'espatrio.

Dunque, all'esito dell'istruttoria, risulta provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione del reato di cui all'art. 497 bis comma 1 c.p., ascrittogli.

Relativamente poi alla contestazione di cui all'art. 494 c.p., invece, è necessario che le condotte ingannevoli poste in essere dall'imputato siano riconducibili alla sostituzione di persona, utilizzando il soggetto agente un falso nome, o un falso stato, ovvero false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (Cfr. Cass. pen., sez. V., sent. n. 11087/2015, Cass. pen., sez VI, sent. n. 4394/2014).

Innanzitutto, all'esito di quanto affermato poc'anzi e della documentazione in atti, è chiaro che il (…) abbia utilizzato il documento falso, illecitamente detenuto, per attivare le (…) n. (…) e (…) presso l'ufficio postale di Penne, sostituendosi a (…).

A ulteriore conferma del fatto che l'odierno imputato abbia posto in essere tale condotta, utilizzando dati non corrispondenti al vero, e pertanto integrando la fattispecie di cui all'art. 494 c.p., si deve prendere in considerazione la circostanza che lo stesso abbia utilizzato, ai fini dell'attivazione, il numero di telefono (…), in uso a (…), la quale, totalmente estranea ai fatti, ha dichiarato invece di non aver mai attivato (…) presso l'ufficio postale di Penne.

Successivamente, in data 20.02.2016, il (…) commetteva nuovamente il reato di cui all'art. 494 c.p. quando, recandosi presso il centro commerciale (…) di Città Sant'Angelo, attivava, presso la (…), due utenze di telefonia mobile (operatore (…)) aventi numero (…) e (…).

Come confermato dalla documentazione agli atti, infatti, con il medesimo documento contraffatto, recante le generalità dello (…) ma l'effigie del (…), l'odierno imputato attivava le suddette utenze telefoniche per rete mobile.

Dette utenze erano poi effettivamente utilizzate, come risulta dai tabulati telefonici agli atti; tale ultima circostanza integra l'utilità richiesta dalla disposizione dell'art. 494 c.p.

Il reato di sostituzione di persona è infatti punito a titolo di dolo specifico. Secondo quanto riferito dalla (…) all'udienza del 6.12.2021, la stessa è stata contattata svariate volte, e precisamente sul numero di telefono utilizzato dal (…) per attivare le (…) indicate in imputazione, da un uomo che dichiarava di essere stato truffato con una (…), per un importo pari a 600 Euro.

Alla luce dei fatti e delle testimonianze rese in istruttoria, è possibile trarre due considerazioni. Utilizzando false generalità e un'utenza telefonica in uso ad altro casuale soggetto, probabilmente per garantirsi in qualche modo l'impunità rispetto a condotte eventualmente poste in essere mediante l'utilizzo di tali (…), il (…) agiva per procurare a sé profitto.

In secondo luogo, un qualche profitto veniva comunque ottenuto anche mediante l'effettivo utilizzo delle utenze telefoniche attivate tramite il falso documento.

Pertanto, è da ritenersi integrato l'elemento psicologico della fattispecie di cui all'art. 494 c.p.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato, quindi, è da ritenersi provata la penale responsabilità del (…) per aver utilizzato, in quattro occasioni, il documento falso, illecitamente detenuto, al fine di conseguire profitto, ovvero cagionare l'altrui danno.

Infine, in relazione al rapporto tra le fattispecie contestate in epigrafe, secondo la Corte di Cassazione, i reati di cui agli artt. 494 e 497 bis c.p. concorrono, in quanto il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis c.p.); la seconda delle due disposizioni, infatti, punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis c.p. (Cfr. Cass. Pen., Sez V., sent. n. 23029/2017).

Quindi, rispetto alle azioni poste in essere dal (…), è da riconoscersi la continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p., per essere le condotte legate dall'unicità del disegno criminoso.

Tenuto conto del comportamento processuale collaborativo mostrato dall'imputato nel corso del processo e considerato il consenso prestato, ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p., alla lettura della querela presentata da (…), si ritengono concedibili le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..

Pertanto, tenuto conto della continuazione di cui all'art. 81 cpv c.p., ritenuto più grave il reato di cui all'art. 497 bis, è equo stimare la pena finale in anni 1 mesi 8 di reclusione.

La pena finale risulta così determinata: pena base anni 2, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 497 bis co. 1 c.p., ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis, aumentata per la continuazione di mesi 1 di reclusione per ognuna delle quattro condotte di sostituzione di persona, per un totale di mesi 4 di reclusione.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. alla sentenza di condanna consegue il pagamento delle spese processuali. I precedenti da cui l'imputato è gravato escludono che possa essere riconosciuto in suo favore il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (…) colpevole dei reati ascrittigli, e per l'effetto, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 497 bis co. 1 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione con il reato di cui all'art. 494 c.p., lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Pescara il 17 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2022.

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