Tribunale Trieste, 30/08/2021, n.940
Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) può concorrere formalmente con altri reati, come la truffa, in virtù della diversità dei beni giuridici tutelati. In caso di più condotte connesse da un unico disegno criminoso, si applica la continuazione ex art. 81 c.p., comportando un aumento di pena rispetto alle precedenti condanne. L’attribuzione di responsabilità richiede prove specifiche e concordanti; l’assenza di elementi individualizzanti esclude il coinvolgimento degli imputati in assenza di riscontri diretti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio gli odierni imputati, (...), (...) e (...), venivano tratti al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati loro contestati nei capi d'imputazione che precedono.
Nel corso della prima udienza celebratasi in data 18 novembre 2019, veniva dichiarata l'assenza di tutti gli imputati e, stante l'omessa notifica alla persona offesa (...), si procedeva con la rinnovazione della stessa, rappresentando che la mancata comparizione all'udienza al 27 gennaio 2020, cui si faceva rinvio, sarebbe stata considerata quale remissione tacita della querela. All'udienza successiva la persona offesa, benché ritualmente notificata, non partecipava all'udienza e quindi essendo intervenuto l'avviso di cui sopra, l'azione penale per il reato di cui al capo A) è divenuta improcedibile ma, per ragioni di economia processuale, solo all'esito della trattazione del processo per il capo B) si procederà con la sentenza e quindi il processo prosegue per l'accertamento del solo capo B).
Tutti i difensori degli imputati a questo punto chiedevano procedersi con giudizio abbreviato semplice e quindi il giudizio veniva ammesso e il fascicolo delle indagini acquisito a quello del giudice unitamente alle sentenze n. 182 del 2020 - Tribunale di Verbania a carico di (...) e quella n. 4966 del 2018 - Tribunale di Brescia a carico di (...), (...) e (...) nonché alle memorie depositate dalle parti a sostegno della discussione. Si procedeva con la discussione e il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza con riserva dei motivi.
Va preliminarmente precisato che relativamente al capo A) d'imputazione, essendo intervenuta la remissione della querela, l'azione penale è divenuta improcedibile e quindi si procederà con la relativa sentenza di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il capo A per intervenuta remissione di querela.
Le valutazione dei documenti acquisiti, quindi, interesseranno l'ipotesi di reato di cui ai capo B, cioè il reato di sostituzione di persona.
Come noto il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati, posti a tutela di distinti beni giuridici: il patrimonio e la fede pubblica. Nonostante l'intervenuta improcedibilità del reato di truffa, quindi, la condotta degli imputati può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge e quindi il presente giudizio ha ad oggetto, esclusivamente la spendita delle false generalità, quelle, di (...), di cui in tesi d'accusa si sarebbero resi responsabili gli odierno indagati. L'art. 494 cod. pen. contempla, infatti, un reato plurioffensivo, in cui è compresa sia l'offesa ad un interesse pubblico (l'esatta individuazione - nella svolgimento della vita sociale e dei rapporti economici - della persona o delle sue qualità), sia l'offesa alla persona sostituita indebitamente esposta alle ripercussioni negative della sostituzione. La truffa è, invece, reato che offende il patrimonio. Univoco è, pertanto, l'indirizzo giurisprudenziale, che afferma la sussistenza del concorso tra il delitto in esame e quello di truffa, sia per la diversità dei beni giuridici tutelati, sia perché la sostituzione di persona non costituisce un elemento necessario della truffa (Cass., n. 49227 del 10/12/2009; Sez. 6, n. 9470 del 5/11/2009; Sez. 2, n. 35443 del 6/7/2007). Ciò detto si tratta di verificare sulla base degli elementi acquisiti in ragione della scelta del rito se tutti gli imputati hanno avuto un ruolo nella realizzazione del reato di sostituzione di persona e in che termini ciascuno abbia contribuito. Si precisa che l'indagine ha per oggetto una più ampia vicenda penale chiamata "(...)" per la quale gli odierni imputati sono stati già tratti a giudizio avanti ai Tribunali di Brescia e Verbania per fatti analoghi, come emerge dalle sentenze irrevocabili dimesse dalle difese ma ciò non deve influenzare chi oggi è chiamato a decidere sulla base dei documenti acquisiti su richiesta delle difese.
In particolare, è agli atti l'informativa degli inquirenti dove, in merito a plurimi episodi di questo tipo è stata richiesta una misura cautelare essendo stata cotesta l'associazione a delinquere.
Il difensore di (...), nelle memoria a sostegno della discussione depositata, precisa che la persona offesa, legale rappresentante della (...) SRL ha effettuato due riconoscimenti fotografici nel corso dei quali non è mai stato individuato il (...) quale autore del reato in esame. Invero i riconoscimento effettuati dal dipende (...), dipendente della (...) SRL hanno permesso di chiarire che due erano i soggetti che si sono presentati al ritiro del mezzo uno veniva riconosciuto senza ombra di dubbio nel (...) ma la presenza del (...) al momento della consegna è strettamente collegata al fatto che viene consegnato un documento con la sua effige e quindi ne deriva la sua presenza e la complicità nella condotta di sostituzione di persona, nonostante si legga nel documento 29 gennaio 2016 (fogliazione 4816) a firma della Polizia Locale e Sicurezza di Trieste Prot. 21/1-G/92-2016 che "...il mezzo e gli occupanti avevano effettuato una sosta ... le telecamere di sorveglianza dell'area di sosta avevano ripreso le persone che non erano identificabili dalle immagini". Dalle dichiarazioni di (...), infatti, emerge che "...sono stato contattato da un cliente (...) ....l'ho atteso all'esterno della sede ...era accompagnato da altra persona ... credo che sarei in grado di riconoscere il (...) mentre non sono in grado di riconoscere l'altra persona " (cfr. sit del 28.01.2016). Nel riconoscimento fotografico del 5.03.2016 il (...) non dimostra certezza in merito all'individuazione della persona con cui ha parlato mentre nel riconoscimento dd. 2.07.2016 il (...) riconosce con certezza (...) indicandola quale persone che ha effettuato la trattativa per il noleggio.
La circostanza poi che il (...) abbia espressamente dichiarato che erano in due e che gli fu consegnato una patente di guida dove la foto era del (...) fa ritenere che relativamente all'episodio di Trieste vi erano agli imputati (...) e (...) che devono per l'effetto essere ritenuti responsabili.
Non si ritiene di dover assecondare la richiesta di proscioglimento del (...) per non aver commesso il fatto invocata dalla difesa perché dagli atti acquisiti vi sono prove univoche precise e concordanti a carico dello stesso circa la sua partecipazione al ritiro del mezzo - la foto sul documento consegnato a (...) SRL - era del (...).
Invero gli elementi che portano all'affermazione della responsabilità per gli imputati (...) e (...) sono rappresentati dal riconoscimento fotografico e del documento prodotto, confezionato ed esibito con la foto del (...). Non vi sono, invece, elementi per poter affermare la responsabilità di (...), non essendo possibile coinvolgerlo per il solo fatto che il modus operandi è analogo a quello per cui risulta già stato tratto a giudizio unitamente agli attuali imputati e condannato.
Relativamente all'episodio di Trieste nessuno ha mai parlato di tre soggetti e nelle informative agli atti si parta di consegna del mezzo alla presenza di sole due persone.
Quindi, non vi sono elementi negli atti tali da poter coinvolgere il (...) nella vicenda Triestina.
All'accertamento della responsabilità di (...) e (...) segue la determinazione del trattamento sanzionatorio e, valutati i criteri di cui al 133 c.p., si ritiene condivisibile la richiesta delle difese dei due imputati di unire tale vicenda a quella già giudicata con le sentenze dimesse, trattandosi di evidente continuazione esterna tra i fatti oggi sub iudice e quelli già giudicati la condanna sarà in continuazione e il numero di giorni da applicare di reclusione in continuazione alle sentenze già emesse sono giorni 10 di reclusione per ciascun imputato.
P.Q.M.
letti gli artt. 152 c.p. e 531 c.p.p.
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il capo A per intervenuta remissione di querela;
letto l'art. 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
(...) per il reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto; letto l'art. 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
(...) e (...) responsabili per il reato di cui al capo B e quanto a (...), ritenuta la continuazione tra l'ipotesi di reato di cui al capo B e quella di cui alla sentenza n. 182 del 5.03.2020 irrevocabile il 27.05.2020 Tribunale di Verbania (più grave l'ipotesi di cui alla citata sentenza) lo
CONDANNA
ad un aumento di pena di giorni 10 di reclusione, rispetto alla pena applicata con la sopra citata sentenza;
Pena complessiva anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 615,00 di multa, quanto a (...), ritenuta la continuazione tra l'ipotesi di reato di cui al capo B e quella di cui alla sentenza n. 4966/2018 del Tribunale di Brescia, divenuta definitiva il 10.02.2019 (più grave ipotesi di cui alla citata sentenza) lo
CONDANNA
ad un aumento di pena di giorni 10 di reclusione, rispetto alla pena applicata con la sopra citata sentenza.
Pena complessiva anni 2 mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
Condanna degli imputati alle spese processuali.
Riserva ex art. 544 c.p.p. in giorni 90 per il deposito dei motivi,
Così deciso in Trieste il 31 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 30 agosto 2021.