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Condanna per violazione di domicilio e sostituzione di persona: reclusione per sette mesi

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Tribunale Ascoli Piceno, 24/03/2021, n.61

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 25 gennaio 2021, ha condannato una donna alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e sostituzione di persona tentata (art. 494 c.p.). L’imputata, introdottasi in un’abitazione con un pretesto ingannevole, è stata sorpresa dai familiari della vittima mentre avanzava verso la zona notte. Dichiarandosi venditrice porta a porta, ha tentato di allontanarsi, senza riuscire a completare l’inganno. La pena, non sospesa, è stata aumentata in continuazione per i due reati. Esclusa la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per i precedenti e il comportamento processuale dell’imputata.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con decreto del 28.9.2017 (...) veniva citata a giudizio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Nel corso del giudizio, all'udienza del 22.1.2018, veniva dichiarata l'assenza dell'imputata e veniva disposta la rinnovazione della notificazione del decreto, precedentemente pretermessa, al difensore di fiducia, mentre all'udienza del 7.5.2018 veniva disposto rinvio per assenza del predetto difensore e per intervenuta nomina di difensore d'ufficio, che chiedeva termine a difesa. All'udienza del 9.7.2015 veniva dichiarata l'apertura del dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori, seguendo l'udienza deir8,4.2019 in cui venivano esaminati i testi (...).

All'udienza del 13.5.2019, intervenuta la nomina di nuovo difensore di fiducia, questi chiedeva rinvio per essere l'imputata detenuta e per consentire alla medesima di partecipare all'udienza; nondimeno, l'imputata, con dichiarazione resa alla Direzione della Casa circondariale di Teramo ove si trovava ristretta, rinunciava a comparire all'udienza del 15.7.2019, che veniva rinviata per assenza della teste (...). All'udienza del 2.12.2019 veniva disposto rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, mentre l'udienza del 4.5.2020 veniva rinviata, con decreto del 28,4,2020, al giorno 2.11.2020. In tale data, si provvedeva a rinviare ulteriormente il processo, poiché soltanto in data 29.10.2020 era intervenuta nomina in favore di nuovo difensore di fiducia.

All'udienza del 25.1.2021 veniva sentita la teste (...) e il difensore produceva documentazione; all'esito, sulle conclusioni delle parti come da verbale il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.

2 - Ritiene il decidente che dall'istruttoria dibattimentale svolta è emersa oltre ogni dubbio la responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti a lei addebitati, che, nella loro materialità, possono essere ricostruiti nel modo che segue, sulla scorta degli elementi di prova di volta in volta indicati.

Merita solo premettere, brevemente, che le principali fonti di prova sono costituite dal deposto di (...) e (...), sulla cui attendibilità non è consentito nutrire alcun dubbio e non è neppure necessario indagare la sussistenza di elementi di riscontro. Invero, i medesimi non hanno mostrato alcuna ragione di contrasto con l'imputata, non si sono costituiti parte civile - con la conseguenza che non sono portatori di un interesse egoistico alla definizione del giudizio - e si sono immediatamente rivolti alle forze dell'ordine per assicurare l'identificazione dell'autrice dei fatti. Si può quindi ritenere che essi, lungi dal fornire una versione implausibile o partigiana, si siano limitati a lamentare i fatti perpetrati ai danni loro e dell'anziana madre, in sede di proposizione della querela, e a riferire secondo verità quanto accaduto, in sede di esame dibattimentale.

Ebbene, dal loro narrato emerge che, in data 24.3.2017, (...) e (...) si trovavano nell'abitazione della anziana madre, (...), all'epoca del giudizio ottantaseienne; essi, in particolare, si trovavano in cucina e stavano discutendo di questioni familiari. L'appartamento si trovava al quinto piano di una palazzina sita in (...) di Ascoli Piceno; i due fratelli, dalla cucina, sentivano suonare il campanello, nonché percepivano che la madre si recava ad aprire la porta d'ingresso e che una donna le diceva frasi del tipo "ciao, non mi riconosci? Sono un'amica", mentre la sig.ra (...) le rispondeva, un po' in difficoltà, di non riconoscerla (cfr. verbale da fonoregistrazione del 8.4,2019, dichiarazioni del teste (...), pag. 4 di 16: "Si, io ero in cucina insieme a mia sorella ed abbiamo sentito suonare alla porta. Mia madre è una persona anziana, di ottantasei anni, è andata ad aprire, questa signora si è abbracciata mia madre dicendo Ciao, non mi riconosce, sono un'amica così, si è introdotta dentro casa. Abbiamo sentito mia madre un po' in difficoltà: "Sinceramente non ti riconosco", cfr. verbale da fonoregistrazione del 25.1.2021, dichiarazioni della teste (...), pag. 4 di 10; "Guardi, io ricordo che io ero in cucina a parlare con mio fratello, abbiamo sentito suonare il citofono, mamma è andata a rispondere, poi io e mio fratello continuavamo a stare in cucina. Mamma ha aperto la porta, questa signora è entrata e cercava di abbracciare mamma e portarla verso il corridoio delle stanze. Mamma diceva 'lo non la conosco', 'Ma come no, ma come no lei gli diceva"). Udito tale scambio di parole, lo (...) si precipitava nel corridoio insieme alla sorella e notava una donna, che abbracciando l'anziana madre aveva percorso circa quattro o cinque metri nel corridoio, arrivando quasi a metà della lunghezza dello stesso (cfr. verbale da fonoregistrazione del 25.1.2021, dichiarazioni della teste (...), pag. 7 di 10: "noi siamo usciti dalla cucina, io e mio fratello, mamma già stava quasi a metà corridoio con la signora che cercava di abbracciarla"), ed avanzava verso la zona notte, mentre (...) le ripeteva di non riconoscerla.

Alla vista dei familiari dell'anziana signora, la donna a sua volta appariva spiazzata, e alla richiesta dello (...) affermava di essere una venditrice dell'aspirapolvere (...) (cfr. verbale da fonoregistrazione del 8.4.2019, dichiarazioni del teste (...), pag. 4 di 16: "(...) quindi io mi sono precipitato in corridoio e ho visto mia madre in difficoltà e questa signora che si è trovata spiazzata, quindi vedendo arrivare sia io che mia sorella gli ho chiesto 'Ma chi era?'. E lei si è spacciata per un venditore di (...) cfr. verbale da fonoregistrazione del 25.1.2021, dichiarazioni della teste (...), pag. 4 di 10: "Poi siamo arrivati io e mio fratello, abbiamo chiesto alla signora chi fosse. Lei come ci ha visto ha detto che era una dipendente del (...), che veniva per far vedere a mamma, credo... "),

Lo (...), allora, le chiedeva di esibire un tesserino, ma quella, adducendo vagamente di aver sbagliato appartamento, faceva per andarsene (cfr. verbale da fonoregistrazione del 8.4.2019, dichiarazioni del teste (...), pag. 4 di 16: "Io gli ho detto: 'Mi faccia vedere un tesserino, un cartellino questi che portano. 'Ah... no, no, ho sbagliato, vado via, vado via"-., cfr. verbale da fonoregistrazione del 25.1.2021, dichiarazioni della teste (...), pag. 5 di 10: "(...) poi invece siamo arrivati io e mio fratello ed abbiamo detto: 'Chi è, si presenti'. E lei ha detto di essere una rappresentante del (...). E poi continuava a dire: "No, ho sbagliato, ho sbagliato', e se ne andava")", ella aveva con sé un telefono cellulare, al quale nel frattempo parlava in una lingua sconosciuta.

A quel punto (...) manifestava la volontà di chiamare i Carabinieri e si portava con la donna - con la quale intercorreva anche un contatto fisico, posto che la stessa cominciava ad "alzare le mani", inducendo in tal modo lo (...) a difendersi - sul pianerottolo, ove la donna veniva bloccata ed intervenivano i Carabinieri. Segnatamente, lo (...) intendeva fermare la donna in attesa delle forze dell'ordine, ma quella, intenzionata ad allontanarsi, gli procurava lividi e graffi; i due, quindi, strattonandosi lungo le scale, giungevano al pianerottolo del quarto piano, ove in effetti venivano trovati dai militari nel frattempo sopraggiunti.

Invero, il personale del Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri di Ascoli Piceno, nelle persone di (...), giunto sul posto su chiamata di (...), saliva le scale e, al pianerottolo del quarto piano, trovava (...) che aveva fermato una donna di etnia rom, successivamente identificata in (...). Quest'ultima si presentava agitata, ma era del tutto libera, poiché non vi era nessuno che la trattenesse materialmente. Veniva quindi condotta nei locali della Polizia Giudiziaria per gli accertamenti di rito, tra i quali quelli necessari all'identificazione, che venivano in particolare compiuti mediante foto segnalamento, essendo la donna sprovvista di documenti di riconoscimento (cfr. verbale da fonoregistrazione dell'8.4.2019,

dichiarazioni dei testi (...)).

3 - Ebbene, nella vicenda così compendiata - attribuibile senza dubbio alcuno all'odierna imputata (...), sulla base dell'identificazione mediante fotosegnalamento eseguita dagli operanti dopo aver condotto l'autrice dei fatti nei locali di P.G. - è ravvisabile, innanzitutto, il reato contestato al capo A), il quale punisce, al comma 1, "chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno". La norma presidia il bene giuridico, di rango costituzionale, dell'inviolabilità del domicilio, inteso come luogo ove si esplica - in via riservata e con il diritto di escludere ogni ingerenza indesiderata (ius excludendi alios) - la personalità dell'individuo, nelle manifestazioni più intimamente connesse alla vita privata.

Il comma 2 sottopone ad analoga pena la condotta di colui che si trattiene nell'abitazione altrui invito domino, ovvero a fronte del chiaro dissenso dello ius excludendi.

Le due condotte rilevano allorquando siano poste in essere attraverso le note modali lumeggiate dalla norma, ovvero:

- la contrarietà alla volontà del titolare dello ius excludendi, volontà che può essere espressa (con parole, gesti, dichiarazioni, scritte) o anche tacita, espressa cioè attraverso la predisposizione di mezzi a salvaguardia della privacy (cancelli, porte chiuse a chiave, sbarramenti), in relazione alla condotta di introduzione, mentre deve essere sempre espressa nell'ipotesi del trattenimento;

- la clandestinità, che sussiste tutte le volte in cui l'ingresso o il trattenimento siano avvenuti in modo tale da non esser percepiti dal titolare dello ius excludendi, sì da eludere la sua vigilanza;

- il comportamento ingannevole, che presuppone l'utilizzazione, da parte dell'autore di una tale modalità di condotta, di veri e propri mezzi fraudolenti atti a consentire un ingresso o una permanenza nell'altrui domicilio (esibizione di generalità false, false motivazioni di ingresso) non diversamente ottenibile. Ebbene, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in parola, posto che:

a. l'imputata, dopo aver suonato al campanello dell'abitazione di (...) e aver ottenuto proprio da questa l'apertura della porta, si è introdotta nella predetta abitazione, inoltrandosi sino a metà del corridoio e comunque percorrendo circa quattro o cinque metri dalla porta di ingresso, contemporaneamente avanzando verso la zona dell'abitazione riservata alle camere da letto;

b. ciò le è stato possibile in quanto la medesima si è presentata a (...) come se fosse una sua conoscente, ed in particolare secondo le parole percepite dai figli della medesima salutandola con fare confidenziale e facendosi passare per un'amica.

La sussistenza della condotta in esame emerge plasticamente dal tenore delle dichiarazioni rese da (...) e che qui si vanno a riportare (cfr. verbale da fonoregistrazione dell'8.4.2019, pag. 5 di 16):

"P.M. - (...) La donna si è introdotta dentro casa?

Testimone (...) - Sì.

P.M. - Dove è arrivata?

Testimone (...) - Al corridoio.

P.M. - Sul corridoio.

Testimone (...) Ha fatto quattro o cinque metri, cioè abbracciandosi mamma si portava verso...

P.M. - Andava avanti.

Testimone (...) - ... il reparto notte.

P.M. - Avanzava.

Testimone (...) - Sì.

P.M. - Quando lei dice ho visto in difficoltà mia madre, che cosa significa, che non la voleva far entrare la donna sua mamma?

Testimone (...) - Mia madre gli ripeteva: 'Ma io sinceramente non ti riconosco, non mi sembra di conoscerti gli diceva queste parole, quindi io ho capito che qualcosa... non era la classica amica che viene dentro casa a prendere un caffè. P.M. - Quindi non era stata invitata ad entrare la donna.

Testimone (...) - Assolutamente no. Ha suonato la porta perché era chiusa. Ma mia madre nell'aprire normalmente si è vista questa abbracciarsi dicendogli che era un'amica (...) sono avanzati di qualche metro, non è rimasta sull'uscio",

Si tratta, in particolare, di comportamento avente attitudine ingannatoria, in quanto volta innanzitutto a sorprendere il soggetto passivo (che si trovava all'interno della propria abitazione in compagnia dei familiari, dunque non aveva certo allertato le proprie difese contro intrusioni non gradite) e comunque idonea a fare presa su una persona di età avanzata, ingenerando nella medesima quantomeno il dubbio che si trattasse di persona nota.

Invero, (...), secondo quanto riportato dai testi escussi che ne hanno percepito la reazione, ha manifestato immediatamente di non riconoscere la donna, ma nondimeno non è stata in grado di arrestarne l'introduzione nell'abitazione, verosimilmente perché indotta a confidare, per i modi ingannatori utilizzati, nella bontà della versione ammannita dalla sua interlocutrice.

4 - Ulteriore elemento che comprova l'artificio posto in essere dall'imputata è costituito dal comportamento da questa assunto nel momento in cui sono sopraggiunti i figli della (...). Invero, alle richieste di (...) e (...) di qualificarsi, la medesima ha affermato essere una venditrice dell'aspirapolvere (...); nondimeno, a fronte dell'insistenza dello (...), che le ha chiesto di esibire un tesserino a conferma di tale qualifica, ella ha addotto giustificazioni implausibili e ha tentato di allontanarsi.

In tal modo, ella ha posto in essere atti idonei ed univocamente diretti ad indurre in errore le persone offese, attribuendosi una qualità personale in realtà inesistente: in particolare, affermando di essere una venditrice della (...), ha tentato innanzitutto di giustificare la sua presenza sul posto, essendo noto che i beni proposti da tale azienda sono commercializzati mediante la vendita porta a porta. Inoltre, ella si è proposta come inserita in una rete di vendita che le consentiva, per le modalità impiegate, di accedere all'abitazione dei potenziali clienti, in tal modo facendo apparire una facoltà che in realtà non le competeva.

E' dunque apprezzabile l'idoneità degli atti consistiti nel qualificarsi come venditrice della "(...)" ad indurre in errore le persone offese, evento poi non verificatosi per la pronta reazione di (...), che ha chiesto di documentare tale qualifica mediante l'esibizione di un tesserino.

L'imputata ha quindi realizzato la fattispecie tentata contestata al capo B), in relazione alla quale basti ricordare che il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 c.p. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato, per il quale invece non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (cfr., Cass., V, 11 febbraio 2021, n. 5432).

5 - La ricostruzione complessiva della vicenda rende ragione dell'elemento soggettivo che sorregge la condotta posta in essere, nella sua integralità, dall'imputata: ella si è introdotta nell'abitazione di una anziana donna che verosimilmente riteneva essere sola in casa, posto che alla vista dei familiari della stessa è apparsa "spiazzata" -facendosi passare per un'amica e manifestando dunque confidenzialità con la stessa, contestualmente avanzando verso la zona della casa destinata alle camere da letto. Inoltre, sorpresa dai figli della (...), ha tentato di giustificarsi dichiarando di essere una venditrice porta a porta; nel contempo ella ha manifestato di volersi allontanare e si è tenuta in contatto telefonico con altra persona, che evidentemente l'attendeva fuori dall'abitazione.

E' agevole ritenere, sulla scorta di tale sequenza di accadimenti, che l'imputata abbia agito con l'intento di sottrarre beni nella disponibilità della persona offesa, o comunque di lucrare indebitamente sulle risorse della stessa, in particolare avendo di mira l'accesso alle cose custodite nell'abitazione.

6 - (...) deve dunque essere ritenuta responsabile dei reati a lei ascritti, da considerarsi unificati da un programma delinquenziale unitario, reso evidente dalla finalità perseguita come testé descritta.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ella non appare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sui punto, merita ricordare come, a giudizio della giurisprudenza, la ragion d'essere della previsione normativa di cui all'art. 62 bis c.p. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

Ai fini della concessione, inoltre, delle stesse è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per concedere le attenuanti medesime (Cfr. Cass. Sez. 11, 10.03.2011, n. 9849).

Ebbene, nel caso di specie non pare possa pervenirsi al riconoscimento del beneficio in favore dell'imputata, in considerazione:

- dei precedenti di cui è gravata;

- del comportamento processuale, non improntato a leale collaborazione nei confronti degli organi della giustizia (l'udienza del 13.5.2019 è stata rinviata per consentirle di partecipare, in quanto detenuta, al processo, ma è intervenuta rinuncia per l'udienza successiva in relazione alla quale era stata disposta la sua traduzione);

- dell'irrilevanza della documentazione medica prodotta dalla difesa, relativa al disturbo di personalità di cui l'imputata è affetta, poiché il quadro clinico in essa rappresentato non risulta univocamente insorto in epoca antecedente ai fatti per cui si procede, sono stati accertati soltanto nell'anno 2018, e comunque la loro incidenza sulla determinazione criminosa che ha condotto a porre in essere i fatti oggi in esame è alquanto dubbia.

Conclusivamente, (...) va condannata alla pena che si stima equa di mesi sette di reclusione, così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo A) ritenuto più grave, applicabile ratione temporis prima della modifica intervenuta con la L. n. 36/2019: mesi sei di reclusione;

- aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) a mesi sette di reclusione.

Segue come per legge il pagamento delle spese processuali.

Non ricorrono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, di cui peraltro l'imputata ha già fruito indebitamente, seppur in epoca lontana.

P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole dei reati a lei ascritti, riuniti nel vincolo della continuazione e, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), aumentata la pena per la continuazione con il reato di cui al capo B), la condanna alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione in giorni sessanta.

Così deciso in Ascoli Piceno il 25 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2021.

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