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Contraffazione del visto Schengen e sostituzione di persona: condanna a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale

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Tribunale Torino, 01/07/2022, n.1149

La falsificazione di un visto Schengen, unita alla sostituzione di persona, integra le fattispecie previste dall'art. 5, comma 8-bis, D.lgs. 286/1998 e dall'art. 494 c.p., rispettivamente. Il dolo specifico del reato di sostituzione di persona è identificabile nell’attribuzione fraudolenta di false generalità al fine di ottenere un vantaggio, come l’ingresso nel territorio nazionale. Non è configurabile l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, in considerazione della natura plurioffensiva delle condotte e della pericolosità delle stesse, risultante dalla pluralità degli illeciti commessi nel medesimo contesto. Il trattamento sanzionatorio, pur riconoscendo le attenuanti generiche, deve essere proporzionato alla gravità delle condotte, tenendo conto del vincolo della continuazione e della giovane età dell'imputato.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa

A seguito di rinvio a giudizio, nel corso dell'udienza, del 28/01/2022 il Giudice, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.

Successivamente alla notifica, a mani di DI., degli atti, relativi al procedimento in oggetto, all'udienza del 14/06/2022, verificata la regolare costituzione delle parti, il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del procedimento con giudizio abbreviato. Il Giudice ha disposto il rito e le parti hanno concluso come in epigrafe.

In assenza di repliche previste per l'udienza del 16/06/2022, il Giudice ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

2. Gli elementi di prova

Alla luce degli atti di indagine i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

Alle ore 18:30 del 27/06/2019, l'odierno imputato si presentò al controllo passaporti arrivi internazionali presso lo scalo aereo di Torino - Caselle. Egli mostrò il passaporto biometrico n. (...) rilasciato dalle autorità senegalesi il 15/10/2018 (valido sino al 14/10/2023) intestato a Di.Ma. (nato (...)), con apposto un visto di breve durata Schengen n. (...) rilasciato dalle autorità francesi il 04/03/2019, con validità dall'08/03/2019 al 07/09/2019 della durata di trenta giorni.

Gli agenti della Polizia di Frontiera, atteso che il passaporto non riportava la fotografia del micro-chip, procedettero a ulteriori controlli. Da un'analisi effettuata in banca dati I-VIS, il visto n. (...) risultò essere stato rilasciato, il 31/12/2014 (con validità dal 02/01/2015 al 31/01/2015, per ingressi multipli), a Ci.Fo., nato (...): tale visto risultò essere stato apposto sul passaporto ordinario senegalese del medesimo intestatario n. (...) valido dal 23/12/2014 al 22/12/2019.

Il passeggero, sottoposto a verifica biometrica tramite banca dati I-VIS, fu correttamente identificato nell'odierno imputato Di.Ou., soggetto che aveva presentato la richiesta di visto presso l'ambasciata portoghese di Dakar il 18/07/2018, visto mai rilasciato ("le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili").

Alla luce degli accertamenti effettuati, gli agenti hanno concluso per la genuinità del passaporto n. (...) rilasciato dalle autorità senegalesi il 15/10/2018 (valido sino al 14/10/2023) intestato a Di.Ma.; per contro il visto di breve durata Schengen n. (...) rilasciato dalle autorità francesi il 04/03/2019, con validità dall'08/03/2019 al 07/09/2019, è risultato alterato mediante tecniche di abrasione e ristampa in modo tale da alterare i dati anagrafici del reale intestatario e la data di rilascio e validità dello stesso. Si appurò altresì che il timbro Schengen di entrata n. C145 "Or." datato 25/03/2019 (numero di sicurezza 54), apposto sul citato visto, era totalmente contraffatto in quanto non conforme all'originale.

3. La valutazione degli elementi di prova

Incontestate le risultanze processuali, la Difesa ha chiesto l'assoluzione di DI. dal reato di cui all'art. 5, comma 8 bis, D.lgs. 285/1992, per insussistenza dell'elemento soggettivo.

Pacifica e incontestata la qualificazione giuridica e la materialità dei fatti per cui si procede (a seguito di specifico controllo operato dagli agenti, il visto di ingresso è risultato contraffatto, circostanza noti certo desumibile ictu oculi essendo frutto di sofisticate tecniche di abrasione e ristampa, come peraltro evidente alla disamina dell'atto in sequestro), la Difesa ha posto in discussione, con riferimento al delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, D.lgs. 286/1998, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Ritiene questo Giudice di non condividere le asserzioni difensive: DI., in possesso del visto contraffatto (che - si rammenta - ha una limitata validità temporale, ovvero dall'08/03/2019 al 07/09/2019), era all'evidenza l'unico beneficiario dello stesso: egli non ha mai fornito dichiarazioni in ordine alla condotta serbata, alla conoscenza o meno di DI., ai motivi e alle modalità attraverso le quali è venuto in possesso di tale documentazione. DI., il quale si mostrò visibilmente irrequieto all'atto del controllo degli agenti (come desumibile dalle circostanze riportate nell'annotazione in atti), era senza dubbio interessato all'ingresso in Europa e, in data 18/07/2018, è risultato destinatario di un provvedimento di diniego del visto da parte della ambasciata portoghese in Dakar. Meramente assertiva e congetturale appare, alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi difensiva.

Deve parimenti affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 c.p., la cui integrazione - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - è incontestata da parte della Difesa. DI., soggetto al quale era stato rifiutato il visto di ingresso, ha esibito il passaporto intestato a Di.Ma., attribuendosi dunque le generalità di quest'ultimo, al fine di fare ingresso sul territorio nazionale (in tal senso identificandosi il dolo specifico del reato per cui si procede).

Non può essere esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. del reato di cui all'art. 494 c.p., stante la natura plurioffensiva del delitto per cui si procede e gli interessi che la previsione di tale condotta illecita mira a tutelare; nella specie, la pericolosità della condotta, tenuto conto della pluralità di illeciti commessi da DI. nel medesimo contesto (egli ha altresì esibito il documento recante un visto di ingresso contraffatto), non consente di considerare il fatto come tenue.

Deve dunque ritenersi comprovata - al di là di ogni ragionevole dubbio - la responsabilità penale dell'imputato per i reati allo stesso ascritti.

4. Il trattamento sanzionatorio

Devono essere riconosciute a DI. le circostanze attenuanti genetiche, avuto riguardo al buon comportamento processuale del prevenuto (scelta del rito deflattivo), alla giovane età dello stesso e al suo stato di incensuratezza.

I delitti per cui DI. viene ritenuto responsabile, commessi nel medesimo contesto arco-temporale, appaiono esecutivi di uno stesso disegno criminoso e uniti, dal vincolo della continuazione (più grave in astratto, avuto riguardo alla pena edittale prevista, è il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis,D.lgs. 286/1998).

Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., la pena deve essere individuata come segue: pena base per il delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, D.lgs. 286/1998 determinata nel minimo edittale di anni uno di reclusione; ridotta ex art. 62-bis c.p. alla pena di mesi otto di reclusione; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione con il reato di cui all'art. 494 c.p. alla pena di mesi nove di reclusione; ridotta per il rito alla pena di mesi sei di reclusione.

L'effetto deterrente conseguente all'esperienza giudiziaria nel suo complesso e alla pena detentiva inflitta con la sentenza in oggetto, unitamente allo stato di incensuratezza e alla giovane età di DI., conducono a formulare una prognosi di non recidivanza nei confronti dello stesso che consente di addivenire al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Dall'affermazione di responsabilità discende ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, dall'accertamento relativo alla falsità del visto Schengen n. (...), apparentemente rilasciato dalle autorità francesi il 04/03/2019, discende la dichiarazione di falsità dello stesso, di cui deve essere ordinata, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., la cancellazione totale nei modi di legge.

P.Q.M.
Visti gli artt. 438 ss., 533-535 c.p.p., 62-bis c.p.;

dichiara Di.Ou. responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i delitti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p.;

dispone la sospensione condizionale della pena sopra indicata.

Visto l'art. 537 c.p.;

dichiara la falsità del visto Schengen n. (...), apparentemente rilasciato dalle autorità francesi il 04/03/2019, e ne ordina la cancellazione totale.

Così deciso in Torino il 16 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2022.

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