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L’attendibilità della denuncia della persona offesa come fonte esclusiva di prova: profili di responsabilità penale

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Tribunale Napoli sez. I, 22/12/2015, (ud. 16/12/2015, dep. 22/12/2015), n.17728

La dichiarazione della persona offesa, qualora ritenuta intrinsecamente attendibile e non confutata da altri elementi probatori, può costituire da sola fonte di prova per affermare la responsabilità penale dell'imputato, purché la valutazione sia adeguatamente motivata. Inoltre, l'applicazione delle attenuanti generiche può essere influenzata dallo stato di incensuratezza e dalla gravità della condotta degli imputati.

L’attendibilità della denuncia della persona offesa come fonte esclusiva di prova: profili di responsabilità penale

La testimonianza della persona offesa: limiti di attendibilità e assenza di riscontri oggettivi (Giudice Antonio Palumbo)

Irripetibilità delle dichiarazioni della persona offesa e garanzie del contraddittorio (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa nel processo penale

Dichiarazioni della persona offesa come prova autonoma: limiti e requisiti di attendibilità (Giudice Antonio Palumbo)

Assoluzione per mancanza di prova certa: contraddittorietà probatoria e contesto di litigiosità tra le parti (Giudice Simona Capasso)

Valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e criteri per il giudizio di attendibilità (Giudice Raffaele Muzzica)

Valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e rigorosità nell’accertamento della responsabilità penale (Giudice Alessandra Zingales)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 23.12.11, Ad. Ma. e DE Vi. Ra. venivano tratti a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 21.10.15, assenti gli imputati ex art. 420 bis c.p., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parte ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso la denuncia querela sporta dalla P.O. e la relativa ratifica, depositando agli atti del fascicolo dibattimentale prova delle varie ricerche chiedendo la lettura degli atti, oltre a referto medico relativo al Pa. Ma. del 16.04.09; il Difensore si rimetteva al Giudice quanto alla valutazione e chiedeva l'esame degli imputati; il Giudice, ammesse le prove, disponeva la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, ex art. 512 c.p.p., essendone divenuta impossibile la ripetizione e rinviava il processo per eventuale esame degli imputati.

All'esito delle deposizioni il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Ad. Ma. e DE Vi. Ra. in relazione ai reati di cui in epigrafe.

In tal senso, dalla denuncia acquisita ex art. 512 c.p.p. emerge che il Pa. Ma., gestore di un market sito in Giugliano alla Via Pirozzi con insegna "Margherita Conad Pa." conoscesse DE Vi. Ra. in quanto sua cliente; e che tra loro, su richiesta della cliente, vi era stato l'accordo in base al quale ella, per l'acquisto di generi alimentari ed altro, avrebbe pagato il primo ed il 15 di ogni mese.

Accordata detta forma di pagamento la DE Vi. per circa quattro mesi onerava in modo puntuale i pagamenti che si aggiravano intorno ad E 500-600 al mese.

Dal mese di giugno 2008, tuttavia, la donna, pur continuando ad acquistare prodotti presso il market del Pa., (continuando a spendere circa E 600,00 al mese) iniziò a non onorare più il suo debito, tanto che nel mese di novembre 2008, il Pa. si vedeva costretto, a sospendere l'accordo non fornendole più merce, vantando egli un credito di E 3600,00 e continuando ella a recarsi presso detto supermercato.

Iniziati i lavori di ristrutturazione del market nel dicembre 2008 il Pa., avendo necessità di recuperare il proprio credito si accordava con la DE Vi. nel senso che la donna pagasse restituisse la somma di E 200,00 mensile.

Trascorsi quattro mesi e recuperata la somma di E 800,00, il 16.4.09 il Pa. si recava presso: l'abitazione della DE Vi. per incassare la rata relativa al mese di aprile, ma con sorpresa veniva aggredito con schiaffi e calci dalla DE Vi. Ra. e dal figlio Ad. Ma. che lo costringeva a darsi alla fuga, inseguendolo con in mano un piccone allontanandolo che egli non sarebbe più dovuto tornare presso la loro abitazione e che non aveva più intenzione di onorare il debito che ammontava ad E 2800,00.

Agli atti è stato prodotto anche referto medico del Pa. da cui emerge uno stato ansioso successivo ad aggressione verbale.

Invero, gli imputati, non rendevano dichiarazioni né si sottoponevano ad esame per confutare, in qualche modo, quanto riportato nella denuncia sporta nei loro confronti.

Invero osserva questo Giudicante che, benché la P.O. non sia stata rinvenuta dalla PG che redigeva verbale di vane ricerche, risultano, acquisibili ex art. 512 c.p.p., le sue dichiarazioni e gli atti di PG che risultano pienamente utilizzabili dal Giudice per il suo convincimento.

In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che "Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata... " (Cass. Sez. IV n. 30422 del 21.06.05 Pres. D'Urso).

Nel caso di specie nel corso della istruttoria dibattimentale non è stato raccolto alcun elemento sulla scorta del quale confutare e ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal Pa. Ma. in sede di denuncia, considerando, altresì, che questo Giudicante nell'udienza in cui acquisiva gli atti ex art. 512 c.p.p., rinviava il processo proprio per consentire agli imputati di essere presenti e sottoporsi all'esame ovvero di rendere dichiarazioni spontanee.

Ne segue che, essendosi celebrato il processo in assenza degli imputati (che non si sottoponevano all'esame, non aveva reso interrogatorio, né rendevano dichiarazioni spontanee) questo Giudice ritiene pienamente attendibile la dichiarazione resa dalla P.O. in sede di denuncia, avallata anche dalla presenza di un referto medico, ai fini della affermazione della penale responsabilità dei prevenuti che non rendevano esame ne avevano rilasciato interrogatorio.

Alla luce delle suddette considerazioni questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Ad. Ma. e DE Vi. Ra. in relazione ai reati contestati in quanto risultano integrati entrambi gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte quanto all'elemento materiale, il prevenuti, aggredivano Pa. Ma. creditore di una somma di denaro che era andato presso l'abitazione degli imputati a riscuotere la rata del suo credito, e lo costringevano a darsi alla fuga, inseguendolo con un piccone, minacciandolo di non tornare presso la loro abitazione per riscuotere il credito vantato avvertendolo che non avrebbero', più onerato il loro debito.

Quanto all'elemento soggettivo si rinviene nella coscienza e volontà di porre in essere il comportamento criminoso da parte degli imputati; il dolo emerge in modo chiaro alla luce del fatto che i due erano ben consapevoli della loro esposizione debitoria nei confronti del Pa. e ciò nonostante, lo aggredivano con calci costringendolo a darsi alla fuga, il tutto per non pagare il credito che il venditore vantava.

Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere le attenuanti generiche in favore della sola DE Vi. Ra., in considerazione dello stato di incensuratezza e dell'età della donna e ciò anche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto.

Di contro è per i numerosi ed allarmanti precedenti penali non si ritiene di poter riconoscere le' attenuanti generiche in favore dell'Ad..

Gli episodio, per la medesimezza del fine criminoso e per la contestualità dei fatti possono ritenersi avvinti sotto il vincolo della continuazione ritenendo più grave il reato su b).

Tutto ciò premesso valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a Ad. Ma. e DE Vi. Ra. rispettivamente la pena di la pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e di mesi due e giorni quindi di reclusione, pena così determinata: per Ad. ritenuto più grave il reato sub b) pena base mesi tre di reclusione di reclusione aumentata per la recidiva alla pena di mesi quattro di reclusione ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato sub a) alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione; per DE Vi. pena base, ritenuto più grave il reato sub b) mesi tre di reclusione, ridotti per le attenuanti generiche a mesi due di reclusione aumentati per il reato sub a) alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione. Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali. Questo Giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza di DE Vi. Ra. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento della prevenuta ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p..

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 cp. stante il certificato penale ostativo in tal senso in favore di Ad..

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara Ad. Ma. e DE Vi. Ra. colpevoli dei reati ascritti e, ritenute le attenuanti generiche per la sola DE Vi., considerata la recidiva contestata all'Ad., ritenuta la continuazione, ritenuto più grave il reato sub b) condanna Ad. Ma. alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e DE Vi. Ra. alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per DE Vi. Ra..

Napoli, 16.12.15

Depositata in Cancelleria il 22/12/2015

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