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Irripetibilità delle dichiarazioni della persona offesa e garanzie del contraddittorio (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola, 24/01/2022, n.148

In assenza di testimoni oculari e di riscontri estrinseci oggettivi alle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, rese irripetibili per sopravvenuta irreperibilità della stessa, non può fondarsi una pronuncia di condanna, in ossequio ai principi costituzionali e convenzionali di garanzia del contraddittorio (art. 111 Cost.). La sottrazione volontaria della persona offesa al contraddittorio processuale rende inidonee le dichiarazioni predibattimentali a fondare una condanna, a meno che non vi siano elementi probatori di conferma.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dai P.M. - sede - il 29.10.2019, Ca.Ci. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe trascritti. All'udienza del 8.6.2020, preliminarmente, verificata la regolare notifica del decreto all'imputato, si dichiarava l'assenza dello stesso. Il Giudice disponeva la rinotifica del decreto alla persona offesa Fa.Gb.

All'udienza del 26.10.2020 veniva disposto rinvio per assenza del Giudice titolare del ruolo. Perveniva "restituzione di atti non notificati", pur a seguito di ricerche ex art. 159 c.p.p., da parte del Corpo di Polizia Municipale di Benevento.

All'udienza del 25.1.2021, preliminarmente, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 22.3.2021 si procedeva all'escussione del teste di polizia giudiziaria, Fe.Vi.. Seguivano l'escussione del teste Na.Gi. e del teste De.Se.. All'udienza del 14.4.2021, presente l'imputato, il Giudice disponeva ricerche della persona offesa tramite la polizia francese ai fini di disporre eventuale rogatoria. Seguiva conseguente rinvio. All'udienza del 10.5.2021 il Giudice disponeva nuove ricerche della persona offesa a Parigi. Seguiva rinvio.

All'udienza del 29.9.2021, pervenuto verbale di vane ricerche della persona offesa, ex art. 512 c.p.p. veniva data lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia nonché in sede di individuazione fotografica, i cui verbali venivano quindi acquisiti al fascicolo per il dibattimento. All'odierna udienza, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza e delle contestuali motivazioni.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, sulla base dell'attività istruttoria dibattimentale svolta e degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, non risulta confermato l'assunto accusatorio. Va anzitutto evidenziato come la principale fonte di prova nell'ambito di questo procedimento sia costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Fa.Gb., cittadina ivoriana emigrata in Italia (specificamente in Campania) all'epoca dei fatti e resasi successivamente irreperibile, pur a seguito delle reiterate ricerche effettuate su disposizione di questa Autorità Giudiziaria. Orbene, delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa è stata data lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in quanto ella risulta esser stata sentita dalla polizia giudiziaria procedente in due occasioni ulteriori rispetto al momento in cui ha sporto denuncia (specificamente, oltre alla denuncia sporta in data 27.12.2018, fu sentita in data 27.1.2019 per un'individuazione fotografica nonché in data 14.3.2019 per un'integrazione di denuncia): ciò, pertanto, non rendeva in quel momento prevedibile un'impossibilità di ripetizione di dichiarazioni in sede dibattimentale da parte della persona offesa né, tantomeno, suggerivano l'opportunità, per l'autorità giudiziaria inquirente, di fare richiesta di incidente probatorio.

In altri termini, una volta concretizzatasi l'impossibilità di ripetere a dibattimento le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, acclarato il requisito dell'imprevedibilità di tale circostanza, è stato possibile effettuare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle menzionate dichiarazioni predibattimentali.

Anzitutto, è unicamente sulla scorta di dette dichiarazioni della Gb.Fa. che l'odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di appropriazione indebita di un telefono cellulare marca Samsung e di furto con strappo di una borsa contenente un ulteriore telefono cellulare a marchio Samsung, la somma di circa 250,00 Euro in contanti e il permesso di soggiorno della menzionata persona offesa: la Gb.Fa., in data 27 dicembre 2019, in sede di presentazione di denuncia orale presso la Stazione Carabinieri di Pomigliano d'Arco (ivi coadiuvata da interprete, in quanto la demandante non conosceva né comprendeva la lingua italiana), dichiarava che, in data 16 dicembre 2018, alle ore 18:00 circa, si trovava a Napoli, in piazza (…) in attesa di un taxi che la conducesse a Casalnuovo di Napoli, in via Nazionale delle Puglie, precisamente presso il pub-cornetteria "Vo." poiché doveva ivi effettuare un colloquio di lavoro. Mentre era in attesa, si avvicinava un veicolo, di cui non era in grado di riferire targa, modello e colore, il cui conducente le chiedeva se avesse bisogno di un taxi: la Gb.Fa. rispondeva affermativamente e saliva a bordo dello stesso. Insieme a lei saliva un altro soggetto di sesso maschile mentre, sul sedile passeggero-anteriore, era già presente un ragazzino di circa 12/15 anni. Partivano, quindi, in direzione di Casalnuovo di Napoli; poco dopo, precisamente in via Ponte di Casalnuovo, il veicolo veniva fermato da una pattuglia di Carabinieri che, dopo un controllo documentale durato circa trenta minuti, faceva riprendere la marcia, trattenendo tuttavia il passeggero che era seduto di fianco alla Gb.Fa..

Giunti presso l'attività commerciale menzionata alle ore 20:10 circa, la Gb.Fa. prima riferiva all'autista di aspettarla per ricondurla successivamente a casa, poi si recava all'interno del pub per effettuare il colloquio con il proprietario: a causa del ritardo rispetto all'orario pattuito, tuttavia, il titolare si rifiutava di sottoporre la Gb.Fa. a colloquio per cui la stessa ritornava dal tassista, rimasto in auto all'esterno del locale, e contattava telefonicamente il suo amico De.Se.. Quest'ultimo, in ragione della scarsa comprensione della lingua italiana da parte della Gb.Fa., le chiedeva di comunicare telefonicamente con l'autista del taxi affinché quest'ultimo potesse interloquire con il titolare della paninoteca. Ella, quindi, dava il proprio cellulare al tassista e lo stesso, dopo averlo preso, si recava all'interno del locale per parlare col titolare mentre la stessa rimaneva all'esterno nei pressi dell'ingresso dell'esercizio commerciale.

Dopo circa un minuto, il tassista usciva e, alla richiesta di restituire il cellulare, ignorava la Gb.Fa. e continuava a camminare recandosi nell'autoveicolo e sedendosi al posto guida: la Gb.Fa. si avvicinava allora alla portiera dell'auto per farsi restituire il cellulare ma, prima che il tassista la chiudesse completamente per ripartire, subiva dallo stesso anche lo scippo della borsetta che aveva indosso e lo vedeva darsi alla fuga con la macchina.

in sede denuncia, la persona offesa concludeva con la dichiarazione di quanto presente all'interno della propria borsetta (250,00 Euro in contanti, un ulteriore telefono cellulare di marca Sony e la richiesta di permesso di soggiorno; in data 14 marzo 2019, presso la Questura di Benevento, la Gb.Fa. avrebbe precisato che nella borsetta non era presente la "richiesta" di permesso di soggiorno bensì proprio il permesso di soggiorno) e con la descrizione somatica del tassista: un uomo di circa 50/55 anni, di statura e corporatura media, con occhi scuri, capelli bianchi lunghi, che indossava un cappellino e un giubbino di colore chiaro.

Così esposto il contenuto delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, fatte oggetto di lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., vanno ora esaminate le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria App. Fe.Vi. e dai testi De.Se. e Na.Gi., Il primo riferiva anzitutto che, da un accertamento in banca dati delle Forze dell'ordine, emergeva effettivamente che, nella data, ora e luogo indicato dalla persona offesa in sede di denuncia, era stata fermata un'autovettura a bordo della quale vi erano quattro soggetti che erano stati compiutamente generalizzati dagli operanti di pattuglia. Tra i quattro era presente la persona offesa e, per esclusione, facendo anche riferimento alla descrizione fisica del presunto autore dei reati fornita dalla Gb.Fa., si era giunti al Ca.Ci..

Vi era stata successivamente un'individuazione fotografica (effettuata mediante sottoposizione alla denunciante di sei foto di cui la numero due rappresentante il Ca.Ci.), compiutamente verbalizzata, che aveva dato esito positivo.

Quanto al Na.Gi., questi, titolare di un pub-cornetteria sito in Casalnuovo di Napoli, riferiva in dibattimento che, per la data 16 dicembre 2018, aveva in programma un colloquio di lavoro con la Gb.Fa. alle ore 17:00. Quest'ultima, tuttavia, si presentava presso l'esercizio commerciale del Na.Gi. solo verso le ore 20:00/20:30 circa ed il Na.Gi., essendo in quei momenti impegnato con la clientela, le diceva di ritornare il giorno dopo, alle ore 17:00, prima che si entrasse nel cuore della giornata lavorativa.

La Gb.Fa., quindi, si recava fuori e, successivamente, il Na.Gi. veniva attirato all'esterno dei propri locali dalla visione della Gb.Fa. che piangeva. Le chiedeva se fosse successo qualcosa ed ella rispondeva di aver subito il furto della propria borsa.

Il Na.Gi. riferiva di non aver visto la persona che aveva rubato la borsa: ciò essendo egli intento a lavorare all'interno del proprio locale ed essendo il fatto avvenuto circa due/tre numeri civici più avanti rispetto al pub-cornetteria.

Dichiarava, allora, di aver telefonato "Je." (De.Se., ndr), che era la persona che aveva fatto da tramite tra la Gb.Fa. e il Na.Gi., raccontandogli quanto testé accaduto alla sua amica.

Riferiva, infine, di aver visto entrare una persona di mezza età (circa 40/45 anni, né giovane né vecchio) all'interno del proprio locale ma di non sapere se la stessa fosse l'accompagnatore della Gb.Fa..

Relativamente al De.Se., egli riferiva in dibattimento di essere un conoscente della Gb.Fa. che aveva fatto da tramite tra questa ed il Na.Gi. al fine di farle fissare un colloquio di lavoro. Nel giorno concordato per detto colloquio, la Gb.Fa. gli telefonava dicendo di aver fatto tardi ma che stava comunque prendendo un taxi davanti alla stazione per recarsi ugualmente, seppure in ritardo, presso il Na.Gi..

Successivamente, il De.Se. riceveva una nuova telefonata dalla Gb.Fa. che gli comunicava che il taxi privato sul quale si trovava era stato sottoposto a controllo e che due passeggeri presenti sullo stesso erano stati trattenuti dagli operanti di pattuglia.

Ancora, in seguito, il De. riceveva un'ulteriore telefonata dalla menzionata signora la quale gli riferiva che il Na.Gi., a causa del ritardo della stessa, non aveva potuto dar corso al pattuito colloquio. Il De. chiedeva alla Gb.Fa. di comunicare telefonicamente con il Na.Gi. affinché potesse spiegargli che la propria conoscente aveva fatto ritardo in ragione del controllo del taxi da parti dei Carabinieri. A quel punto, la Gb.Fa., in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana, dava il telefono all'autista che l'aveva accompagnata e quest'ultimo, dopo poco, comunicava al De. che il Na.Gi. aveva rifiutato di ricevere il telefono della Gb.Fa.. Chiusa la telefonata con la Gb.Fa., il De. riceveva successivamente una telefonata dal Na.Gi. che gli chiedeva di recarsi sul posto in quanto la sua conoscente stava all'esterno, piangendo, e che non poteva prestare personalmente assistenza alla stessa in ragione della presenza di clientela, il De., quindi, raggiungeva il luogo, rinveniva la Gb.Fa. e da questa apprendeva che ella stessa aveva

subito lo scippo della borsa, con all'interno soldi, due telefonini e le chiavi di casa.

Alla stregua dell'operata ricostruzione fattuale, ritiene questo Giudice che la stessa non possa fondare una pronuncia di condanna a carico dell'imputato.

In primo luogo va evidenziata l'assenza di testimoni oculari dei fatti oggetto d'imputazione: tanto il Na.Gi. quanto il De.Se., infatti, intervenivano sul luogo in un momento successivo rispetto a quello di consumazione dei reati contestati, venendo a conoscenza degli stessi e dei relativi dettagli solo attraverso il racconto della persona offesa.

All'esposta assenza di testimoni diretti dei fatti di reato consegue che gli elementi di accusa a carico dell'imputato sono costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, oggetto di lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p.: a tal proposito va quindi esposto come la persona offesa, rendendosi irreperibile, si è di fatto sottratta all'esame dibattimentale e che nessuno - alla luce dei principi espressi dall'art. 111 Cost. ed alla luce della lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata che si dà alle disposizioni degli artt. 512 e 526 c.p.p. - può essere condannato sulla scorta delle dichiarazioni rese da chi si sottrae volontariamente al contraddittorio (dovendosi interpretare, nel caso di specie, come "sottrazione volontaria" il fatto della persona offesa di non aver fornito agli organi inquirenti un recapito ed essersi, di conseguenza, resa irreperibile). E allora evidente che l'unica conclusione cui si deve pervenire non può che essere quella di assolvere l'imputato, non essendo le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, in assenza di precisi riscontri estrinseci, idonee e sufficienti a fondare la sua condanna per i reati in contestazione. L'imputato va quindi assolto dai reati in contestazione per non aver commesso il fatto.

Motivi contestuali.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 comma II c.p.p., assolve Ca.Ci. dai reati in rubrica contestatigli per non aver commesso il fatto.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 24 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022.

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