top of page

Detenzione di droga e responsabilità penale: rilievo della modesta quantità e necessità di prove certe per il concorso di persone (Giudice Francesco Pellecchia)

detenzione-droga-modesta-quantità-prove-concorso

Tribunale Napoli sez. VI, 08/09/2022, (ud. 20/06/2022, dep. 08/09/2022), n.6573

La detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità non rilevanti può essere riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, tenendo conto della modesta gravità del fatto e dell'assenza di evidenze di utilizzo personale. Inoltre, l'individuazione della responsabilità penale richiede elementi probatori certi e dettagliati, soprattutto nei casi di presunto concorso di persone nel reato.

Detenzione di droga e responsabilità penale: rilievo della modesta quantità e necessità di prove certe per il concorso di persone (Giudice Francesco Pellecchia)

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: configurazione del reato ex art. 73, IV comma, DPR 309/90 e trattamento sanzionatorio (Giudice Barbara Mendia)

Qualificazione del fatto di lieve entità nella detenzione di sostanze stupefacenti per piccolo spaccio (Giudice Arnaldo Merola)

Detenzione per "piccolo spaccio" e confisca del denaro ricollegabile all'attività illecita (Giudice Mariangela Luzzi)

Spaccio organizzato e detenzione di sostanze: rilevanza delle modalità e delle prove circostanziali (Giudice Raffaele Muzzica)

Detenzione di stupefacenti e responsabilità penale: criteri probatori e aggravanti escluse (Collegio - Cristiano presidente)

Spaccio di sostanze stupefacenti e evasione dai domiciliari: esclusione della tenuità del fatto e valutazione della continuazione (Giudice Alessandra Zingales)

Detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: criteri di valutazione e prova della finalità di cessione (Giudice Raffaele Muzzica)

La lieve entità nella cessione di sostanze stupefacenti e il porto ingiustificato di arma impropria (Giudice Raffaele Muzzica)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14.5.2022 Fo.Ra. e Sa.Lu. venivano tratti a giudizio direttissimo, dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, in ordine al reato in contestazione.

Pertanto, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto i predetti richiedevano definirsi il procedimento ai sensi degli artt. 438 ss., per il che - acquisito il fascicolo del P.M. - le parti stesse, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale versato in atti.

Ritiene questo Giudice che il fatto storico dedotto nell'odierna contestazione sia risultato compiutamente accertato unicamente in capo al Fo.Ra. (sebbene, come si vedrà, limitatamente al possesso illecito di gr. 6.2 di cocaina e con le specificazioni di cui pure si dirà in seguito). Viceversa, il medesimo deve essere mandato assolto dall'ipotesi di possesso degli ulteriori quantitativi di gr. 189 e gr. 71.3 di hascisch, parimenti contestatagli; ed analoga sentenza assolutoria - ma in tal caso relativamente alla totalità dell'accusa a suo carico - va pronunziata nei confronti della coimputata Sa.Lu..

Risulta invero (ed in particolare dall'allegato verbale di arresto nonché dalla relazione svolta dal verbalizzante: cfr.) che, in data 14.5.2022, la P.G. operante decise un intervento nei confronti del predetto Fo., ritenuto coinvolto nella stratificata attività di spaccio di sostanze stupefacenti in atto nell'area territoriale del quartiere Scampia, in cui il medesimo abita.

Pertanto, a seguito del servizio di osservazione iniziato alle ore 19.00 di quello stesso giorno - con gli agenti posizionati in stabile ubicato frontalmente rispetto a quello ove insiste l'abitazione del prevenuto – quest'ultimo, all'incirca dopo due ore, fu visto uscire a bordo della propria autovettura, per il che nel contempo venne allertata altra pattuglia a sua volta postasi in via (...).

Esso Fo. venne pertanto fermato, ed all'interno dell'auto, ed in particolare nella cartellina porta-documenti, si rinvennero cinque involucri di sostanza rivelatasi di poi consistere, all'esito del conseguente NARCO-TEST, in grammi 6.2. di cocaina.

Così conclusasi questa parte dell'operazione, gli agenti impegnati nel summenzionato servizio di osservazione si portarono sul retro del fabbricato ove vi è l'abitazione del Fo. ed in tale frangente avvistarono la Sa. - moglie del predetto - gettare dal balcone due buste di diverse dimensioni; dette buste risultarono rispettivamente contenere, a loro volta, gli ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente anch'essi specificati in rubrica, all'esito del NARCO-TEST pure in tale occasione espletato.

Sulla scorta pertanto delle suesposte risultante, il suddetto Fo.Ra., va dichiarato sicuramente colpevole, come si diceva, dell'ipotesi di illecita detenzione di grammi 6.2 di cocaina.

Le sudescritte circostanze del rinvenimento di detta sostanza, ed in specie il luogo e le modalità di occultamento di essa, non lasciano residuare dubbio alcuno sulla riconducibilità del possesso in capo all'attuale imputato; peraltro anche l'elemento del quantitativo reperito - in assenza di dati certi comprovanti l'eventuale utilizzo personale, al di là della vaga ed indimostrata versione difensiva dell'imputato sul punto - vale a corroborare la tesi accusatoria al riguardo.

Ciò detto, la correlativa fattispecie incriminatrice può rimodularsi, ad avviso dello scrivente, in quella di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, essendosi trattato di un unico fatto di illecita detenzione, a sua volta inerente al possesso d'un quantitativo non oltremodo rilevante (e dovendo pronunziarsi sentenza assolutoria nei di lui confronti, come si dirà di qui a poco, per le ulteriori fattispecie oggi contestategli) dei reati contestatigli.

Pertanto, considerati anche i parametri tutti di cui all'art. 133 C.P., stimasi equo nel caso di specie farsi luogo alla pena di anni uno di reclusione ed Euro tremila di multa, così determinata (ritenendosi altresì riconoscibili le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, in ragione dell'opportunità di commisurare il trattamento sanzionatorio all'entità oggettiva del fatto):

- p. b., previo riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva: anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro quattromilacinquecento di multa;

- ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed Euro tremila di multa.

All'inflitta condanna consegue, in ogni caso, quella al pagamento, da parte dell'imputato, delle spese processuali e di custodia.

Vanno in ogni caso disposte, ai sensi di legge, la confisca e la distruzione di tutta la sostanza stupefacente sequestrata nonché, per converso, il dissequestro di quant'altro a sua volta caduto in sequestro con la contestuale restituzione agli aventi diritto, trattandosi di materiale in alcun modo collegato con la vicenda.

Di contro, ad avviso del giudicante la Sa. va mandata assolta dall'addebito per non aver commesso il fatto.

La proposizione accusatoria nei di lei confronti si fonda infatti sulla circostanza dell'essere stata notata dagli agenti nell'atto di lanciare dal balcone due buste contenenti quantitativi di droga ulteriori rispetto a quello sequestrato al marito Fo.Ra..

I verbalizzanti però sul punto non sono stati in grado di specificare compiutamente la distanza del loro punto di osservazione dalla scena riguardata né le condizioni di visibilità in quel momento; per il che, trattandosi di dati essenziali all'attendibilità e compiutezza dell'individuazione fisica della donna, non è possibile dare per certa ed incontrovertibile tale risultanza.

Ne discende in tutta evidenza che - non potendo per l'appunto ricondurre inconfutabilmente in capo alla predetta l'illecita detenzione degli ulteriori grammi 189 e 71.3 di haschisc - tale elemento scagionante deve estendersi anche al Fo., trattandosi di ipotesi incriminatrice contestata in termini concorsuali fra i due. Peraltro, se ciò è, a maggior ragione non può ritenersi la donna - sulla scorta delle surriferite specifiche circostanze afferenti all'arresto del coniuge - responsabile della detenzione della droga rinvenuta nell'auto di quest'ultimo, in assenza, anche in tal caso, di più qualificanti risultanze al riguardo.

Le suesposte argomentazioni implicano di conseguenza anche la declaratoria di perdita di efficacia, in favore di essa Sa., della misura applicatagli con provvedimento di questa A.G. in data 14.5.2022.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 ss. - 533 - 535 C.P.P., dichiara Fo.Ra. colpevole del reato ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 - così modificata l'originaria imputazione e limitatamente al possesso illecito di gr. 6.2 di cocaina - e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva nonché applicata la diminuente del rito - lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro tremila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia.

Confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro nonché dissequestro - con contestuale restituzione all'avente diritto - di quant'altro pure in sequestro.

Letti altresì gli artt. 438 ss. - 530 cpv. C.P.P., assolve il predetto Fo.Ra. dal reato suindicato - limitatamente al possesso illecito di gr. 189 e 71.3 di haschisch - nonché Sa.Lu. dal reato in rubrica a lei ascritto per non aver commesso il fatto.

Revoca pertanto, nei confronti della predetta Sa.Lu., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla P.G. applicatale con provvedimento del 14.5.2022.

Determina in gg. 90 il termine per il deposito delle motivazioni e per l'effetto sospende, nei confronti di Fo.Ra., il termine di decorrenza massimo della misura cautelare a lui applicata durante il sovrascritto termine di gg. 90.

Così deciso in Napoli il 20 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2022.

bottom of page