Tribunale Napoli sez. VI, 06/02/2024, (ud. 06/02/2024, dep. 06/02/2024), n.1438
La detenzione di sostanza stupefacente in quantità non trascurabile, come nel caso di specie, per un peso complessivo di circa 980 grammi di hashish, configura il reato previsto dall’art. 73, IV comma, del DPR 309/90, esclusa l’ipotesi attenuata del V comma. Quest’ultima è riconoscibile solo in caso di minima offensività penale della condotta, valutata sulla base di parametri quantitativi, qualitativi, e delle modalità di detenzione. La concessione delle attenuanti generiche, in presenza di incensuratezza, corretto comportamento processuale e piena confessione, consente una riduzione della pena. L’imputato, se meritevole, può beneficiare della sospensione condizionale della pena, subordinata alla presunzione di non recidiva. È inoltre legittima la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'odierna udienza di convalida dell'arresto in flagranza di OR.Ca. per il delitto di cui all'art. 73, IV comma, DPR 309/90, si procedeva al contestuale giudizio direttissimo.
Informata della facoltà di chiedere termini a difesa (ex art. 451 comma 5 c.p.p.) o di definire il processo mediante riti alternativi (ex art. 451 comma 6 c.p.p.) l'arrestata, personalmente e a mezzo del proprio difensore, avanzava istanza di definizione del processo con rito abbreviato.
Il Giudice disponeva quindi che il processo proseguisse nelle forme della camera di consiglio e, acquisito il fascicolo del P.M., invitava le parti alla discussione.
Dagli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento è emersa, senza alcun ragionevole margine di dubbio, la penale responsabilità dell'imputata OR.Ca. in ordine al reato di cui all'art. 73, IV comma, D.P.R. n. 309/90.
Ed invero, dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro del 3 febbraio 24, in atti - così come illustrati nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto dal Brigadiere Capo Ru.Ga., in servizio presso i Carabinieri di Ischia - emerge che in tale data, alle ore 13,10 circa, una pattuglia dei militari operanti, allo sbarco del traghetto proveniente da Pozzuoli, aveva notato l'odierna imputata - in seguito compiutamente identificata - che, con atteggiamento circospetto, tentava di eludere il controllo, confondendosi tra la folla; avvicinata per un normale controllo dei documenti, la ragazza aveva dato segni di insofferenza e gli operanti avevano immediatamente proceduto all'ispezione della borsa che la OR. portava a tracolla (con esito negativo) e dello zaino che l'odierna imputata aveva in spalla, all'interno del quale erano stati rinvenuti due involucri in cellophane, contenenti n. 5 plance di sostanza solida risultata del tipo "hashish" all'esito del narcotest eseguito nell'immediatezza (di cui al verbale in atti), per un peso complessivamente pari a 980 grammi lordi circa; la successiva perquisizione personale della Or. ad opera di personale femminile aveva dato esito negativo, né la successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato in Pozzuoli aveva condotto al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente o di materiale utile al suo confezionamento (pur avendo condotto al sequestro di un'arma detenuta dal fratello dell'imputata, OR.An., ivi ristretto in regime di arresti domiciliari, a sua volta tratto in arresto). All'esito dell'arresto, formalizzato alle ore 14.00 del 3 febbraio 2024, la OR. veniva sottoposta agli arresti domiciliari temporanei presso l'abitazione sita in Pozzuoli alla Via (…), in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto prevista per il 5 febbraio 2024. Il verbalizzante, nel corso di tale udienza, ha riferito che l'arrestata era stata rinvenuta, la mattina del 5 febbraio 2024, all'esterno della Caserma dei Carabinieri di Pozzuoli, dove si era recata senza alcuna autorizzazione.
La lineare ricostruzione dei fatti riportata dagli ufficiali ed agenti di P.G. che parteciparono all'operazione culminata con l'arresto dell' imputata, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - in quanto frutto di una narrazione coerente, precisa e dettagliata - consente di ritenere pienamente provata la condotta di detenzione - evidentemente a fini di spaccio, in considerazione del quantitativo, delle modalità di confezionamento e del suo rinvenimento, nello zaino portato in spalla dalla OR. durante il viaggio da Pozzuoli ad Ischia - della sostanza stupefacente caduta in sequestro di cui all'imputazione. A fronte dell'univoco quadro probatorio sin qui delineato, in sede di interrogatorio reso all'udienza di convalida, l'imputata ha ammesso gli addebiti, dichiarando di avere ricevuto il non trascurabile quantitativo di "hashish" caduto in sequestro da persone delle quali non ha voluto rivelare l'identità a Pozzuoli, con l'incarico di trasportarlo ad Ischia per consegnarlo ad altre persone (parimenti non identificate), che in cambio le avrebbero corrisposto l'importo di 400,00 Euro.
Alla stregua degli inequivoci elementi emersi, può dunque ritenersi provata, in termini di assoluta certezza, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 in contestazione.
Ciò detto, occorre rilevare che, dal verbale di esame qualitativo e quantitativo effettuato sulla sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputata, emerge che si trattava di complessivi gr. 980 lordi di sostanza stupefacente del tipo "hashish", utili al confezionamento di circa mille dosi medie singole; il non trascurabile dato ponderale non consente, dunque, a parere del giudicante, il riconoscimento, nel caso di specie, dell'ipotesi attenuata di cui al V comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 (ridisegnata quale autonoma fattispecie di reato dal D.L. 20.3.2014, convertito con modificazioni nella L. 16.5.2014, n. 79).
Ed invero, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte - formatosi sotto il vigore della precedente disciplina, ma certamente estensibile al reato di nuova introduzione - la fattispecie di cui al V comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri" (Cass. SS.UU. 17/2000, Primavera). Ebbene, nel caso di specie il dato ponderale e le modalità della detenzione del cospicuo quantitativo di "hashish", trasportato sull'isola di Ischia al fine evidente di immetterla sul mercato locale, non depongono nel senso della minima offensività della condotta, dovendo pertanto condividersi la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, IV comma D.P.R. 309/90, trattandosi di sostanza rientrante nelle ed. "droghe leggere". Ed invero, con il D.L. n. 146/2013 (convertito nella L. n. 10/2014) e il D.L. n. 36/2014 (convertito nella L. n. 79/2014) è stata ripristinata, in seno al D.P.R. n. 309/90, la differenza, quanto al regime sanzionatorio, tra le condotte aventi ad oggetto le sostanze rientranti nella Tabella I (ed. droghe pesanti) e quelle rientranti nella Tabella II (ed. droghe leggere), di cui all'art. 14 del citato D.P.R.
In considerazione dell'incensuratezza della OR. e del suo corretto comportamento processuale - caratterizzato dalla piena ammissione degli addebiti e dalla scelta del rito abbreviato - possono essere riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche, nella loro massima estensione.
Tanto premesso, tenuto conto di tutti i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., appare conforme ad equità irrogare a OR.Ca. la pena di anni due di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, così determinata: pena base, ritenuta l'ipotesi di cui al co. IV dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni tre di reclusione ed Euro 30.000 di multa, ulteriormente ridotta per la diminuente connessa alai scelta del rito alla pena finale.
Sussistono inoltre i presupposti per la concessione all'imputata del beneficio della sospensione condizionale della pena, apparendo verosimile che la OR. - in ragione delle considerazioni che precedono in ordine alla sua non allarmante personalità - si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati.
Va pertanto disposta l'immediata liberazione dell'imputata, se non detenuta per altra causa.
Alla condanna segue per legge l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p., dichiara OR.Ca. responsabile del reato a lei ascritto e, per l'effetto - concesse le circostanze attenuanti generiche e calcolata la diminuente connessa alla scelta del rito - la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Pena sospesa.
Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.
Confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
Confisca del cellulare in sequestro.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Ordina l'immediata liberazione di OR.Ca., se non detenuta per l'altra causa.
Napoli, 5 febbraio 2024.
Il Giudice,
rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suestesa sentenza è stata disposta la confisca del cellulare in sequestro, che invece risulta disposto nell'ambito di separato procedimento, iscritto in ordine ad eventuali, ulteriori ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/90.
P.Q.M.
Letto l'art. 130 c.p.p., dispone correggersi il dispositivo che precede, eliminando la statuizione relativa al cellulare in sequestro.
Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2024.