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Guida sotto effetto di droghe: reato configurato anche con rifiuto dell’esame in presenza di sintomi di alterazione

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Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 09/11/2023, n.487

Ai fini della sussistenza del reato contestato è sufficiente che il soggetto alla guida di veicolo e che presenti elementi sintomatici di una alterazione psicofisica da uso di stupefacente rifiuti l'esame, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno effettivamente in stato di alterazione psicofisica.

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La sentenza integrale

A seguito dell'emissione di decreto penale, l'imputato M.P.M. chiedeva il rito abbreviato.

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di La Spezia ammetteva il rito alternativo ed invitava le parti alla discussione.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All'esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.

I carabinieri fermavano l'imputato alla guida di autovettura e percepivano forte odore di marijuana. Effettivamente veniva poi ritrovata all'interno dell'autovettura e fatta oggetto di sequestro amministrativo una modica quantità di marijuana. L'imputato aveva inoltre gli occhi arrossati, le pupille dilatate e presentata forte sudorazione.

L'imputato veniva invitato ad effettuare accertamenti sanitari per verificare il suo eventuale stato di alterazione psico-fisico, ma egli si rifiutava.

Alla luce dell'istruttoria svolta, si può dunque ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La difesa ha posto in dubbio che la sostanza trovata avesse principio attivo tale da comportare alterazione psicofisica. Si sarebbe cioè trattato di CBD, di legale vendita ed utilizzazione.

La questione tuttavia non è rilevante, perché ai fini della sussistenza del reato contestato è sufficiente che il soggetto alla guida di veicolo e che presenti elementi sintomatici di una alterazione psicofisica da uso di stupefacente rifiuti l'esame, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno effettivamente in stato di alterazione psicofisica.

La situazione personale dell'imputato – già gravato da precedenti penali inerenti la condotta di guida – non lascia indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. .

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. , pena adeguata al fatto pare quella di mesi tre di arresto ed € 750 di ammenda, così calcolata:

- pena base mesi sei di arresto e € 1.500 di ammenda,

- pena ridotta della metà per il rito trattandosi di contravvenzione.

Attesa la quasi incensuratezza dell'imputato, sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi positiva con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata si ritiene congruo quantificare in anni uno.

P.Q.M.

Il Giudice delle Indagini Preliminari,

Visti gli artt.442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato M.P.M. colpevole del reato ascritto e, tenuto conto della diminuente di rito, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed € 750 di ammenda , oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

Visti gli artt. 186 comma 2 lett. c), 187 codice della strada

Dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell'imputato per anni uno

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza

Così deciso in La Spezia in data 08/11/2023

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