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Guida in stato di ebbrezza con incidente: responsabilità e aggravante (Giudice Giusi Piscitelli)

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Tribunale Nola, 09/01/2023, n.1870

La guida in stato di ebbrezza, accertata mediante etilometro conforme ai requisiti normativi, costituisce reato ex art. 186 C.d.S., con aggravante specifica qualora lo stato di alterazione alcolica sia in nesso causale con un incidente stradale. L’applicazione delle attenuanti generiche può compensare l’aggravante, ma la sospensione condizionale della pena è subordinata a una valutazione positiva della condotta dell’imputato.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso dalla Procura in sede in data 11.5.2021, l'imputato Ca.Ma. era tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere del reato in epigrafe a lui ascritto.

Instaurato il dibattimento, all'udienza del 3.10.2022 era dichiarata l'assenza dell'imputato regolarmente citato, e superate le questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Con il consenso delle parti era acquisita l'annotazione di servizio con relativi allegati ed era posto domande a chiarimento nei confronti del teste qualificato Pa.Fr..

All'udienza del 7.11.2022, terminata l'istruttoria dibattimentale, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo e delle prove orali; udite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, all'esito della camera di consiglio, il Giudice dava pubblica lettura del dispositivo in udienza.

Osserva il Giudice che le risultanze processuali comprovano pacificamente, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Risulta invero, dalle fonti di prova acquisite poste a fondamento della decisione (esame etilometro, scontrini esiti tasso alcolemico, verbale di accertamento urgente, testimonianza Pa.Fr. all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia di Stato, alla Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, che, in data 30.01.2021, alle ore 21,35 circa, sulla strada statale SS 162 Direzione Centro Direzionale nel comune di Sant'Anastasia, si verificava un incidente stradale senza feriti. Alle ore 22.00 sul posto giungeva la pattuglia della Polizia di Stato che rilevava la presenza sulla strada di tre veicoli. I conducenti, tra cui il Ca.Ma., erano sottoposti allo screening con etilometro. Ca.Ma., conducente dell'autovettura (...), presentava sintomi correlati all'uso di bevande alcoliche quali alito vinoso, occhi arrossato. Egli altresì risultava positivo alla verifica preliminare con etilometro in uso alla pattuglia. Risultavano invece negativi gli ulteriori screening effettuati sugli altri conducenti. Per cui Ca. erano sottoposto all'accertamento tecnico mediante etilometro omologato Alcooltest (...), regolarmente sottoposto a verifica annuale, in dotazione al reparto previa verifica del corretto funzionamento del dispositivo. Il Ca. era avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore, che però non interveniva. Orbene, il test veniva ripetuto per due volte, a distanza di 15 minuti. La prima prova dava esito positivo evidenziando un tasso alcolemico pari a 1.61 g/L, mentre la seconda prova, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,44 g/L, coma da documentazione allegata (cfr. scontrini originali alcooltest).

Dalle sommarie informazioni assunte da Gu.Ca., alla guida della (...), Fa.Lu., alla guida della (...), emergeva la seguente dinamica dell'incidente stradale: CA. alla guida dell'autovettura Fiat (...), percorreva la SS 162 DR. DEL Centro Direzionale con direzione di marcia verso il Capoluogo campano. Giunto all'altezza del Km (...), effettuava un sorpasso a destra andando a tamponare l'autovettura Fiat Multipla, condotta da Fa.Lu., che procedeva sulla corsia di marcia normale, seguito dell'urto il veicolo condotto dal Ca. andava in testa coda e in tale frangente veniva tamponato dall'autovettura Mercedes, (...), che sopraggiunta da tergo.

Orbene, il risultato del test ripetuto per due volte a distanza di 15 minuti era il seguente:

- Prima Prova effettuata alle ore 22.21 dava esito positivo: tasso alcolemico pari a 1.61 g/l.

- Seconda Prova, effettuata alle ore 22.36, dava esito positivo: tasso alcolemico pari a 1.44 g/l All'esito delle verifiche positive fu disposto l'affidamento del veicolo a persona idonea individuata come in atti.

Queste le risultanze probatorie, deve ritenersi pacificamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art,186 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr.285 come modificato dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 nonché dalla Legge 29.7.2010 n.120.

Tale norma sanziona alla lettera B) il conducente che si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); alla lettera C) qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno.

E' giurisprudenza consolidata che, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di alterazione alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 Codice della Strada, l'ebbrezza può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48251 del 29/11/2012 Ud. dep. 13/12/2012 Rt). 254078; Massime precedenti Conformi: N. 48297 del2008 Rp. 242392, N. 28787 del2011 Rv. 250714, N. 6889 del2012 Rm. 252728). Nel caso di specie la responsabilità è ampiamente provata sulla scorta di quanto accertato dalla P.G. che riscontrò la guida del veicolo da parte dell'imputato in evidente stato di ebbrezza evincibile dalle obiettive condizioni fisiche ma accertato graniticamente all'esito delle verifiche operate secondo le modalità procedimentali di legge a mezzo apparecchio etilometro a norma, conforme ai requisiti tecnici ministeriali, che ha dimostrato pienamente l'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche in quantità superiore ai limiti di legge tali da assumere rilievo penale (nella specie, oltre la soglia di 0,8 non superiore alla soglia di 1,5 g/l, almeno nella seconda prova).

Risulta versato in atti il verbale di accertamento urgente sulla persona descrittivo delle modalità procedimentali della verifica del tasso alcolemico e dell'apparecchio utilizzato recante la sottoscrizione del trasgressore, nonché gli scontrini attestanti il tasso alcolemico riscontrato.

In proposito si evidenzia che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spaziotemporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato (in tal senso cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45514 del 07!03/2013 Ud. dep. 12/11/2013 Rp. 257696).

Va detto, inoltre, che un eventuale decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test alcoli metrico, essendo inevitabile, non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 21991 del 28/11/2012 Ud. (dep. 22/05/2013 - Rp. 256191).

Risultano pertanto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale di cui all'art. 186 comma 2 lett. B) C.d.S., essendosi l'imputato postosi alla guida del veicolo in. stato di ebbrezza con il riscontro di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l (grammi per litro), come accertato attraverso l'apparecchio in dotazione alle forze di polizia (la cui "funzionalità", non contestata dalla difesa, non è discutibile trattandosi di apparecchio sottoposto a preventivo reiterato controllo periodico ed omologato, in assenza, poi, di elementi oggettivi da cui presumere il cattivo funzionamento).

Gli esiti dell'accertamento etilometrico attestati dagli scontrini versati nel fascicolo (i quali, ove mai allegati in copia fotostatica, non determinano alcuna nullità costituendo piena prova del fatto ascritto all'imputato: cfr., Sez. 4, Sentenza n. 5470 del22/05/2012Ud. dep. 01/02/2013 Rv. 254847), non lasciano alcun dubbio in merito alla penale responsabilità dell'imputato.

Alcuna diversa lettura alternativa può essere attribuita ai dati fattuali emersi e globalmente apprezzati nella loro portata accusatoria indiscussa a fronte dei quali l'imputato non si è difeso in alcun modo nè sono state offerte prove a discarico.

Sussiste l'aggravante contestata di cui all'art. 186 comma 2 bis cds. Invero, "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità e occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alteratone alcolica. (In applicatone di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alteratone del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro)". (Sez. 4, Sentenza n. 40269 del 23/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277620-01.

A fronte delle lineari emergenze investigative, alcuna ricostruzione alternativa è stata offerta dall'imputato il quale, viceversa, in dibattimento ha preferito omettete ogni difesa.

Affermata, dunque, la penale responsabilità, premesso che i fatti sono stati accertati successivamente all'entrata in vigore del d.l. 3.08.2007 nr.117 conv. in Legge 2.10.2007 nr.160 e che pertanto deve farsi riferimento alle sanzioni ivi previste, in applicazione dei citati criteri e parametri.

Possono essere concesse le attenuanti generiche (la difesa prestava il consenso all'acquisizione degli atti di indagine) da ritenersi equivalente all'aggravante contestata.

Nel caso di specie, osserva il Giudice che, pur a fronte di condotta occasionale, le modalità della condotta sopra descritte in rapporto al contesto dell'azione, non consentono di ritenere di lieve offensività il comportamento dell'imputato obiettivamente idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità. Conclusivamente, applicati i descritti criteri di computo della sanzione, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., stimasi equo irrogare la pena che si discosta leggermente dai minimi edittali nella misura di mesi tre di arresto ed euro 800.00 di ammenda. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene non possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non essendo emersi elementi positivamente valutabili.

Il carico di lavoro giustifica il più lungo termine per il deposito dei motivi indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Ca.Ma. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, e concesse le attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante contestata, per l'effetto lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Motivi in giorni 90.

Così deciso in Nola il 7 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2023.

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