Tribunale Nola, 16/01/2023, n.1793
A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici quali stato di euforia, di forte eccitazione, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi, ma all'agente accertatore è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l'esecuzione degli esami di accertamento dello stato di alterazione.
Si deve comunque escludere la possibilità di presumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni, in quanto l'accertamento previsto per legge richiede conoscenze tecniche specialistiche, volte ad individuare e quantificare le sostanze che risultano aver interagito con l'organismo e provocato lo stato di alterazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, era citato a giudizio ZI.RA. innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato indicato nell'epigrafe del presente provvedimento.
In data 20.9.21 verificata la regolare costituzione delle Parti, non essendo state prospettate questioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento, dando lettura dell'imputazione, con revoca del decreto penale di condanna emesso. Per assenza testi, il processo era rinviato. Il giorno 24.1.22 il processo era rinviato per assenza testi. In data 2.5.22 le parti effettuavano le richieste istruttorie.
Il PM chiedeva: assunzione verbale (...) Compagnia di Torre del Greco, verbale accertamento tossicologico Asl Napoli 1 del 10.9.2020, esami clinici del Presidio (...); esame imputato ed escussione testi. La Difesa chiedeva acquisirsi del 14.4.21, controesame testi PM, esame imputato, esame testi di lista.
il Giudice ammetteva le prove e le assumeva. Era escusso V. Brig. CE.AN., Sezione Radiomobile di Torre del Greco, sugli accertamenti condotti. All'esito era revocato l'ulteriore teste per superfluità, con modifica ordinanza istruttoria.
In data 24.10.22 era escusso il teste della Difesa D'A.MA., quale specialista in merito alle attività di accertamenti sanitari richiesti dalia FF.OO. per i fatti per cui è procedimento.
Il teste precisava che le attività era state effettuate su campioni urinari e non su base ematica, per sostituzione del macchinario in uso alla struttura sanitaria. Era acquisito referto, con richiesta di procedere ad esami altrove su base ematica.
La difesa rinunciava all'altro teste di lista. Il Giudice sentito il Pm provvedeva con ordinanza. Il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le Parti a concludere, previa dichiarazione di utilizzabilità degli atti assunti.
Ritiene codesto Giudice che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non possa essere affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascritto nel capo di imputazione, che va assolto ai sensi dell'art. 530 cpv cpp perché il fatto non sussiste.
Tale decisione si fonda sulla completa valutazione del materiale probatorio acquisito ed utilizzabile, dal materiale documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, supportate da coerenza logica, tali da assumere piena efficacia probatoria in ordine allo svolgimento dei fatti riferiti.
Siffatta ricostruzione fattuale e giuridica si pone come canone ermeneutico per valutare i profili di responsabilità, da adoperarsi nel bilanciamento di interessi contrapposti; per cui l'imputato va assolto ai sensi dell'art. 530 comma II cpp per semipiena probatio, perché il fatto non sussiste. La norma punisce, quindi, chiunque si ponga alla guida di un mezzo di trasporto (compresa la bicicletta) in stato di alterazione psicofisica in seguito all'assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dal verificarsi di un evento dannoso.
Le sostanze droganti, psicotrope o allucinogene assunte devono, comunque, essere tra quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990, cioè il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni: a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica; b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive. Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurazione del reato è necessario che venga dimostrata non solo la concreta assunzione delle sostanze stupefacenti precedente o in occasione della guida del veicolo, ma anche che questa sia stata causa effettiva dell'alterazione psico-fisica nel periodo di conduzione del veicolo (Cass. penale, sent. n. 43180/2013; Cass. penale, sez. IV, sent. n. 16059/2014).
A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici quali stato di euforia, di forte eccitazione, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi, ma all'agente accertatore è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l'esecuzione degli esami di accertamento dello stato di alterazione.
Si deve comunque escludere la possibilità di presumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni, in quanto l'accertamento previsto per legge richiede conoscenze tecniche specialistiche, volte ad individuare e quantificare le sostanze che risultano aver interagito con l'organismo e provocato lo stato di alterazione.
Nel caso di specie questo accertamento analitico è stato effettuato su base presuntiva e parziale, come emerso nel corso dell'istruttoria; sulla scorta anche dei rilievi effettuati dal teste della Difesa. II principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta il limite alla libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi e confinanti con l'arbitrio: si tratta di un principio che permea l'intero ordinamento processuale e che trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale quali la presunzione di innocenza dell'imputato, l'onere della prova a carico dell'accusa, l'enunciazione del principio in dubbio pro reo e l'obbligo di motivazione e giustificazione razionale della decisione a norma degli artt. 111 c. 6 Cost. e 192 c. 1 c.p.p. (Cass. pen. sez. I 14 maggio 2004). La giurisprudenza ha precisato che con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 5 I. n. 46/2006 modificativo del comma 1 dell'art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530 c. 2 c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l'imputato va assolto (Cass. pen., sez. I, 30402/2006). Anche una parte della dottrina, criticando aspramente la legge Pecorella nel suo complesso, ha minimizzato la valenza di detta novità normativa, sostenendone la portata meramente ricognitiva di una regola di giudizio già presente in un sistema che, abolita la vecchia formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, impone al giudice di assolvere ex art. 530 comma 2 c.p.p. quando si ritenga insufficiente la prova di reità. Invero l'innovatività della previsione introdotta dalla legge Pecorella è facilmente rinvenibile nell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità, successiva alla legge di riforma, ha dato del nuovo art. 533 c. 1 rilevandosi che circa il modo di intendere il precetto secondo cui "il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", va precisato che il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettagli come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen., sez. I, sent. 21 maggio - 29 luglio 2008 n. 31456, Caso Cogne).
Va disposta la confisca dei campioni utilizzati con distruzione e di ogni altro supporto adoperato. II notevole carico di lavoro giudiziario, impone di adottare un congruo termine per il deposito dei mortivi, pari a gg. 90.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 comma II c.p.p. assolve ZI.RA. perché il fatto non sussiste. Letto l'art. 240 cp confisca e distruzione di quanto è in sequestro. Deposito gg. 90.
Così deciso in Nola il 24 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2023.