Tribunale Napoli sez. I, 07/02/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 07/02/2018), n.1708
Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sul tasso alcolemico, nonostante l’espresso consenso iniziale, configura il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS), desumibile da elementi probatori come sintomi di alterazione psicofisica. Il comportamento non collaborativo durante gli accertamenti integra la prova dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato in data 12.01.17, G.C. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 17.01.18, assente l'imputato, il Giudice, revocato il decreto penale di condanna, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di contestazione di infrazione al CdS, del verbale di richiesta di accertamenti urgenti sulla persona e dei referto di pronto soccorso n. 18750; la Difesa si riservava il controesame dei testi di lista del PM.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste M.llo S.G., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Bacoli (NA); su richiesta della Difesa il processo veniva rinviato (con sospensione dei termini di prescrizione) per le sole conclusioni.
All'udienza del 7.02.18, presente l'imputato, revocata la declaratoria di assenza, l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee.
All'esito di tale attività, il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento e, previa declaratoria di utilizzabilità delle prove acquisite, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con motivazione contestuale letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, risulta raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova della penale responsabilità di G.C. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In tal senso, il teste escusso M.llo S. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti agli atti del fascicolo dibattimentale e della quale non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di PU dallo stesso rivestita - riferiva che in data 6.05.2016, su richiesta della sala operativa si recava in Pozzuoli (NA) alla Via C. ove si era verificato un sinistro stradale nel quale erano rimasti coinvolti una vettura ed un motociclo.
Ivi giunto il militare constatava la presenza di un veicolo ford fiesta tg. (omissis) ed identificava (con patente di guida) il conducente in G.C. che presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all'uso di sostanze alcoliche; in particolare il G.C. aveva un forte alito vinoso e un'andatura barcollante che induceva l'operante ad invitarlo a sottoporsi ad alcoltest.
Il verbalizzante riferiva che il conducente del veicolo, pur accettando di sottoporsi al test per accertare il grado alcolemico, di fatto, non seguiva le istruzioni per effettuare tale test non collaborando con i militari che lo invitavano, dunque, a sottoporsi ad esami ematici presso l'Ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli ove il G.C. veniva accompagnato.
Il teste riferiva di aver effettuato la richiesta di accertamenti urgenti presso l'Ospedale e di aver atteso all'esterno il conducente che, tuttavia, usciva dalla struttura senza essersi sottoposto agli esami ematici.
Veniva quindi acquisito referto medico n. 18750 da cui emerge che G.C. si allontanava dalla struttura senza aver effettuato il prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico e, ciononostante, reso edotto delle conseguenze penali del rifiuto a sottoporsi al test, si sottraeva al predetto esame.
L'imputato dichiarava che il sinistro stradale si era verificato nel pomeriggio e che l'etilometro utilizzato fosse guasto e che, a seguito accettava di sottoporsi al prelievo ematico presso l'Ospedale, ma che trascorse quattro ore, essendo giunto in codice bianco, e non avendo i sanitari proceduto ad effettuare l'esame, egli decideva di allontanarsi.
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione alla guida in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcooliche, essendo integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato a lui ascritto.
L'elemento materiale risulta integrato dal fatto che G.C. si poneva alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche: tale circostanza risulta avallata dalla dichiarazione del teste che riferiva dell'alito vinoso e dell'andatura barcollante del conducente del veicolo; e che invitato a sottoporsi ad alcoltest decideva di effettuarlo ma di fatto non collaborava con i militari non soffiando con forza nel boccaglio tanto che gli operanti lo invitavano ad effettuare gli esami ematici presso una struttura ospedaliera; anche in tal caso il G.C. apparentemente decideva di collaborava accettando di recarsi presso il nosocomio per sottoporsi agli accertamenti ma, di fatto, si allontanava dal presidio ospedaliero senza aver effettuato i prelievi ematici, come risulta da referto medico e come dichiarato dal teste escusso.
Quanto all'elemento psicologico del reato, si osserva che lo stesso è da individuarsi nella colpa generica, caratterizzata dall'aver l'imputato tenuto una condotta contraria alle regole di normale prudenza, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso eccessivo di sostanze alcoliche.
Alla luce dello stato di incensuratezza dell'imputato ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto, si ritiene di poter riconoscere in favore di G.C. le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante.
Tutto ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare G.C. la pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, così determinata nel minimo edittale previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante.
Per legge segue la sospensione della patente per anni due.
Segue, infine, per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Per lo stato di incensuratezza dell'imputato, questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di G.C. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara G.C. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Dispone la sospensione della patente per anni due.
Napoli, 7 febbraio 2018