Tribunale Napoli sez. I, 17/12/2015, (ud. 17/12/2015, dep. 17/12/2015), n.17827
Il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico costituisce reato in quanto integra l’elemento materiale della fattispecie, determinato dalla consapevolezza del conducente e dal rifiuto esplicito, avvisato delle conseguenze del comportamento. L’elemento psicologico del reato è rappresentato dalla colpa generica per imprudenza, evidenziata dalla condotta del soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 26.05.12, D'.Am. Ma. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 17.12.15, già contumace l'imputato, il Giudice verificata l'assenza di questioni .preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare fatti in contestazione, attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo del verbale; di contestazione di infrazione al CdS e, ove vi fosse stato il consenso della Difesa all'acquisizione dell'annotazione di servizio e del verbale di perquisizione, rinunciava all'escussione dei propri testi; la Difesa prestava il consenso all'acquisizione, documentale.
Ammesse le prove così come richieste dalle parti, il Giudice, sulla scorta della documentazione acquisita dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità' di D'Am. Ma. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In tal senso, dall'annotazione di servizio emerge che in data 29.1.11, alle ore 2,30 circa il personale del nucleo radiomobile dei carabinieri di Giugliano nel corso di un servizio di istituto mentre effettuava un posto di controllo nel Comune di Giugliano alla Via Lago Patria nei pressi del Banco di Napoli notava una Fiat Brava tg. -omissis- con a bordo due persone, il cui conducente alla vista dei militari 'effettuava una repentina manovra invertendo il senso di-:marcia Tale. atteggiamento destava il sospetto degli operanti che decidevano di effettuare il controllo e si ponevano all'inseguimento del predetto veicolo.
Fermato il conducente, lo-stesso veniva - identificato. (con C. I.) in D'Am. Ma., mentre il passeggero veniva identificato in Ma. Fa..
Proprio a causa dell'atteggiamento sospetto che il D'Am. destava all'atto del controllo i militari decideva di effettuare una perquisizione personale che dava esito negativo.
Dall'annotazione di servizio emerge che il prevenuto all'atto del controllo si trovava in "evidente stato di ebbrezza" e pertanto, veniva invitato dai militari operanti a sottoporsi al test alcolemico da effettuarsi sul posto mediante etilometro in dotazione alla pattuglia.
Invero, tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale risulta integrata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascritto in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
Quanto all'elemento materiale, D'Am. Ma. veniva sorpreso alle ore 2,30 di notte in evidente stato di ebbrezza nell'atto di condurre un'autovettura a bordo della quale viaggiava anche un passeggero, ed alla legittima richiesta dei militari di sottoporsi al test alcolemico da effettuarsi con etilometro in dotazione della pattuglia, lo stesso, avvisato delle conseguenze del proprio rifiuto, si rifiutava di sottoporsi al test volto ad accertare il tasso alcolemico.
Quanto all'elemento psicologico lo stesso si individua in una colpa generica, consistente nell'imprudenza di porsi alla guida di un veicolo in orario notturno e trasportando un passeggero, pur presentando uno stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche.
Il D'Am. 'era tuttavia, consapevole' del proprio comportamento e tale circostanza risulta avallata dal fatto che il prevenuto alla vista dei militari che effettuava il posto di controllo, effettuava una repentina manovra invertendo il senso di marcia, alfine di evitare il controllo dei carabinieri.
Per la scelta processuale del difensore, ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto, si ritiene di poter riconosce D'Am. le circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art.133 c.p.p., questo giudice stima equo irrogare, a D'Am. Ma. la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, pena, così determinata: pena base mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda (determinata nel minimo edittale), ridotta alla pena di mesi quattro di arresto ed euro,1000,00 di ammenda per le riconosciute attenuanti generiche.
Questo, giudicante, rilevando che l'imputato ha riportato un unico precedente penale relativo a fatti datati nel tempo, esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di D'Am. Ma. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara D'Am. Ma. colpevole del reato ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. Pena sospesa.
Napoli, 17.12.15.
Depositata in cancelleria il 17/12/2015.