Tribunale Napoli sez. I, 03/11/2015, (ud. 03/11/2015, dep. 03/11/2015), n.15914
La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, se comprovata da esami clinici e tossicologici, costituisce un grave comportamento contrario alle norme di prudenza e può comportare conseguenze penali significative. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, se richiesto dalla Difesa e nei limiti previsti dalla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 9.10.12 DE Fe. Ra. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 3.11.15, già contumace l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del referto dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; dei verbali di contestazione di infrazione al CdS del 15.04.12, del verbale di accertamenti urgenti sulla persona; del verbale di sequestro amministrativo del veicolo, e dell'esito delle analisi effettuate presso il nosocomio; la Difesa si riservava il controesame dei testi di lista del PM. Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste brig. Ma. Fr., all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Varcaturo.
All'esito della deposizione resa, il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento e, previa declaratoria di utilizzabilità delle prove acquisite, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con motivazione contestuale letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, risulta provata la penale responsabilità di DE Fe. Ra. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica. In tal senso, il teste escusso, brig. Ma. -con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti agli atti del fascicolo dibattimentale e della quale non vi è da dubitare anche alla luce della qualifica di PU dallo stesso rivestita -riferiva che in data 15.04.12, durante un servizio di pattuglia a bordo di autovettura con colori di istituto, alle ore 14,10 circa nel percorrere la Via Licola Mare nel Comune di Giugliano in Campania, notava un'autovettura (Fiat Palio tg. -omissis-) di traverso sulla carreggiata stradale con una persona accanto con il volto insanguinato. Da accertamenti esperiti in loco il prevenuto risultava aver impattato con l'ingresso dell'Hotel "Sabbie d'Oro" per poi fermarsi sulla carreggiata stradale.
Il soggetto veniva identificato (con patente di guida) in DE Fe. Ra.; lo stesso veniva soccorso a mezzo servizio 118 e portato presso l'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, ove venivano richiesti dalla PG gli effettuati accertamenti sulla persona (esami tossicologici e clinici). In particolare dall'esito degli esami effettuati (ed acquisiti agli atti del processo) al momento del suo arrivo presso il nosocomio, DE Fe. Ra. presentava un tasso alcolemico pari a 1,9 g/l risultando positivo all'etanolo nonché il prevenuto risultava altresì positivo al TRC (tetracannabinoidi). Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di DE Fe. Ra. in relazione al reato ascritto in rubrica, essendo fatto che DE Fe. Ra., SI poneva alla guida di un'autovettura (Fiat Palio tg. -omissis- in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'uso di sostanze alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,9 g/, provocando un sinistro stradale nel corso del quale rimaneva coinvolto da solo, provocando danni a cose andando ad impattare con la propria autovettura contro l'ingresso dell'Hotel "sabbie d'oro".
Proprio alla luce, della circostanza che l'imputato, con il proprio comportamento, procurava un sinistro stradale, si ritiene di dover rigettare la richiesta della Difesa di assoluzione del DE Fe. Ra. ex art. 131 bis c.p.p. per fatto di lieve entità in considerazione della circostanza che solo per una coincidenza fortuita l'imputato rimaneva coinvolto da solo nel sinistro da lui provocato, non causando danni a terze persone ma soltanto a cose; non potendo ritenere, in sè il fatto di lieve entità in considerazione della condotta tenuta. Quanto all'elemento psicologico del reato, si osserva che lo stesso è da individuarsi nella colpa generica, caratterizzata dall'aver l'imputato tenuto una condotta assolutamente contraria alle regole di normale prudenza, ponendosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza (e di alterazione psicofisica anche dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti come emerge dagli esiti degli esami tossicologici).
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore di DE Fe. Ra. le circostanze attenuanti generiche alla luce dello stato di incensuratezza che denota una personalità non trasgressiva ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto. Attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante.
Tutto ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare DE Fe. Ra. la pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, così determinata nel minimo edittale previo riconoscimento delle attenuanti-generiche equivalenti alla contestata aggravante. Segue, infine, per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Letto l'art. 186 comma 9 bis codice della strada, come introdotto dalla legge 210/2010, come richiesto dalla Difesa, sostituisce la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art 54 Dlgs 28.8.2000 nr. 274 per la durata di mesi quattro da svolgersi presso associazione di volontariato convenzionata con l'ente territoriale (Gesco, Legacoop, Avog, Arei), da individuarsi, in base alla disponibilità di posti, da parte del Comune di Napoli/Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative -servizio coordinamento attività sociali territoriali ed attività sociosanitarie.
Dispone che entro dieci giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l'imputato e l'associazione di volontariato redigano un programma dettagliato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità con determinazione delle modalità e tempi di svolgimento, programma da trasmettersi all'ente comunale ed all'autorità giudiziaria che procede. Incarica, ai sensi dell'art 59 D.lgs 274/2000 la stazione dei Carabinieri territorialmente competente - cui l'imputato trasmetterà il programma per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità-di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria che procede eventuali violazioni degli obblighi e prescrizioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Applica nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellà patente di guida per la durata di anni uno.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara DE Fe. Ra. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 186 comma 9 bis codice della strada, come introdotto, dalla legge 210/2010, come richiesto dalla Difesa, sostituisce la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art 54 D.lgs 28.8.2000 nr. 274 per la durata di mesi quattro da svolgersi presso associazione di volontariato convenzionata con l'ente territoriale (Gesco, Legacoop, Avog, Arei), da individuarsi, in base alla disponibilità di posti, da parte del Comune di Napoli, Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative -servizio coordinamento attività sociali territoriali ed attività sociosanitarie.
Dispone che entro dieci giorni dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, l'imputato e l'associazione di volontariato redigano un programma dettagliato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità-in applicazione del principio che due ore lavorative corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità con determinazione delle modalità e tempi di svolgimento, programma da trasmettersi all'ente comunale ed all'autorità giudiziaria che procede.
Incarica, ai sensi dell'art 59 D.lgs 274/2000 la stazione dei Carabinieri territorialmente competente -cui l'imputato trasmetterà il programma per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità-di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria che procede eventuali violazioni degli obblighi e prescrizioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Applica nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Napoli, 3.11.15
Depositata in cancelleria il 03/11/2015.