Tribunale Udine, 20/08/2024, n.1136
Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo ("ed invero per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via" ed in particolare, sia attraverso i risultati derivanti dall'uso della strumentazione indicata nell'art.379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada sia da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine l'odierna imputata veniva citata a giudizio davanti al Tribunale di Udine per rispondere del reato a lei ascritto in rubrica.
Rigettata l'istanza di sospensione del, procedimento con messa alla prova, all'udienza dibattimentale di data 15 luglio 2024 l'imputata veniva ammessa al rito abbreviato.
Le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Dovrà essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierna imputata per il reato di rubrica.
Dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti si evince che in data 4 settembre 2023, alle ore 23 circa, era stato predisposto un posto di controllo dai militari della Stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, sulla via (…), all'altezza dell'intersezione con via (…).
Nel corso del servizio gli operatori avevano potuto notare che alle ore 23.15 circa un veicolo di colore giallo, all'atto di uscire dal distributore carburanti "Esso" (posto a circa 20-30 metri dai verbalizzanti) anziché immettersi sulla carreggiata direzione nord (Latisana/Udine) aveva svoltato a sinistra, dirigendosi contromano su strada separata da spartitraffico.
Gli operanti erano intervenuti, cercando di richiamare l'attenzione del conducente, urlando, tanto che il veicolo era rientrato all'interno del distributore, dal primo ingresso, spostandosi sulla corsia di sorpasso, in diagonale, verso l'accesso.
Dopo tale manovra il veicolo si era reimmesso sulla SR 354, con direzione Latisana/Udine.
Gli operanti, vista la manovra pericolosa dell'auto, avevano intimato l'alt al veicolo; la conducente era stata identificata nell'odierna imputata, ma i militari, all'atto del controllo dei documenti, avevano sin da subito percepito un forte odore alcolico provenire dalla donna e dall'abitacolo del veicolo (dove vi erano due passeggeri, rimasti in auto).
La conducente era stata quindi informata che sarebbe stata sottoposta ad accertamento preliminare con il ed "pretest", al fine di verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche ma la donna aveva insistentemente chiesto di non essere sottoposta ad alcuna prova, ma di essere solo sanzionata per la manovra contromano.
Nel frattempo era sceso dal veicolo il compagno della donna, solo in seguito identificato in Tu.Si., che, con atteggiamento arrogante, aveva affermato che dovevano alzarsi alle quattro del mattino per andare a lavorare, profferendo le frasi "avete un minimo di buonsenso!", "perché non fermate gli austriaci ubriachi fradici? Non portiamo soldi a Lignano, austriaci e tedeschi hanno i soldi"; "ci fate perdere il lavoro a noi friulanii", "forze dell'ordine pagate per cagare il cazzo a noi", "ha bevuto due spriz (riferendosi alla Du.) "si usa il buon senso, belli"; l'uomo, mettendosi al telefono, aveva riferito al suo interlocutore "ci hanno fermati quelli con i pantaloni del Mi" "abbiamo perso il posto di lavoro per colpa degli ultras del Milan". Successivamente l'uomo aveva aggiunto "io vi querelo tutti quanti, non avete un cazzo da fare veramente", "siete la rovina di Lignano, le baby gang non le cagate, la merda che gira per Lignano", alzando la voce, applaudendo, muovendosi in continuazione verso i militari e il loro veicolo. L'uomo, che aveva riferito di non avere documenti con sé, aveva rifiutato sin da subito di declinare le sue generalità, continuando con il suo atteggiamento insofferente.
Solo alle ore 23.30, dopo ripetute richieste, l'odierna imputata aveva acconsentito di sottoporsi alla prova preliminare, che aveva fornito esito positivo; l'imputata, avvisata delle facoltà di legge, era stata informata che sarebbe stata sottoposta a prova con etilometro, mentre il suo compagno aveva continuato ad urlare, sottolineando che il risultato ottenuto con il pretest non poteva essere corretto, posto che la donna aveva bevuto solo due spriz. Sul posto era stata fatta intervenire in supporto dell'aliquota radiomobile, per sottoporre la donna ad accertamenti con etilometro e per contenere il comportamento dell'uomo, che aveva continuato a non fornire le proprie generalità.
Era quindi intervenuto personale del NOR di Latisana che aveva sottoposto l'imputata, previamente informata della facoltà di farsi assistere da un difensore, alle prove con etilometro meglio indicato nel verbale in atti, che avevano fornito esito positivo; ad una prima prova effettuata ad ore 23.54, il tasso alcolemico era risultato pari a 1,33 gr/l.; ad una seconda prova effettuata ad ore 00.12 il tasso alcolemico era risultato pari a 1,40 gr/l.
Durante le operazioni, il compagno dell'imputata aveva iniziato a filmare i verbalizzanti con il proprio cellulare, aveva minacciato querela per "abuso di potere", aveva bestemmiato ed ancora si era rifiutato di fornire le proprie generalità, testualmente riferendo "mi chiamo come mi ha chiamato mio papà e mia mamma", dichiarando espressamente "mi rifiuto".
Solo successivamente e dopo molte insistenze del brig. De.Ri., era stato possibile pervenire alla identificazione del soggetto, che aveva dichiarato le generalità di Tu.Si., nato (…), residente a Mortegliano (UD), in via (…); il terzo passeggero (che aveva tenuto un comportamento corretto) era stato identificato in Do.De.. Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, si deve osservare quanto segue.
Come noto, in generale, lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo ("ed invero per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via", Cass. Pen., Sez.Un., 27 settembre 1995 n.1299), ed in particolare, sia attraverso i risultati derivanti dall'uso della strumentazione indicata nell'art.379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada sia da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza.
Ancora in generale, l'accertamento strumentale effettuato mediante l'uso dell'etilometro può costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di veicoli senza che via la necessità di ulteriori riscontri (non essendo necessario, in altri termini, che lo stato di alterazione trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato), se l'accertamento tecnico è stato eseguito con le modalità prescritte (tra le tante, v.di Cass.Pen. 16 dicembre 1998, sez. VI, n. 1049, imp. Polesinanti, in Ced Cassazione 1999; nella giurisprudenza di merito, v.di, nello stesso senso, Corte di Appello di Trieste, II sezione penale, sentenza 21-25 giugno 2010 n.880, Pres.Solinas, Rel. Carlesso).
Nel caso di specie, la concentrazione alcoolemica dell'imputata è risultata superiore al massimo consentito all'esito di un accertamento tecnico eseguito con le modalità prescritte dalla norma citata; tali dati, peraltro, risultano pienamente compatibili con i risultati del pretest effettuato con l'etilometro "Drager alcoltest", come risulta dagli atti e con il comportamento della donna (che, al momento del controllo, presentava odore di alcool). Anche la condotta di guida dell'imputata, che aveva imboccato una strada contromano, uscendo da un'area di servizio, appare compatibile con uno stato di alterazione dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato aggravato di rubrica; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della contestata aggravante, denegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'esistenza di plurimi ed anche specifici precedenti penali, non controbilanciati da alcun elemento favorevole ed ostativi altresì alla concessione dei benefici di legge, tenuto conto della riduzione per il rito, è da ritenersi pena congrua quella di mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, così determinata: (pena base mesi tre di arresto ed Euro 1.0000,00 di ammenda, pena pecuniaria aumentata ad Euro 1.500 per la contestata aggravante, pena ridotta per il rito a mesi due di arresto ed 1.000 di ammenda).
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena inflitta con pene sostitutive ai sensi degli artt.53 e ss. L. 689/81, come richiesto dalla difesa; in sintesi, tenuto conto degli specifici precedenti penali dell'imputata si deve escludere che pene sostitutive, quali la pena pecuniaria sostitutiva o i lavori di pubblica utilità, risultino idonee alla rieducazione dell'imputata o ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; sul punto si deve osservare che dall'esame dei precedenti dell'imputata, risulta che questa ha già in passato potuto godere di alcuni benefici (con decreto penale del Gip del Tribunale di Udine del 30 luglio 2018, esecutivo il 17 settembre 2018, sempre per reato di guida in stato di ebbrezza, la pena pecuniaria inflitta era stata sostituita con lavori di pubblica utilità, evidentemente ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis cds; con sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 18 dicembre 2020, irrevocabile in data 22 maggio 2021, la pena detentiva era stata sostituita con pena pecuniaria), che tuttavia non hanno impedito all'imputata di commettere un nuovo reato, della medesima tipologia.
Per gli stessi motivi non sussistono i presupposti per concedere all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione, considerato che gli specifici precedenti penali a carico non consentono di formulare una prognosi favorevole in merito alla futura astensione dalla commissione di altri reati.
Dovrà essere inflitta all'imputata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, per una durata che si stima congruo indicare in anni uno, tenuto conto della gravità della condotta desunto dal grado alcolico rilevato. Dovranno essere trasmessi gli atti al Pm per le valutazioni di competenza in relazione alla condotta del soggetto identificato in Tu.Si. Appare congrua l'assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine,
in composizione monocratica
letti gli artt. 438 e ss.,533 e 535 c.p.p.
dichiara
Du.Li. colpevole del reato ascritto in rubrica, e, tenuto conto della riduzione per il rito, la condanna alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone la sospensione della patente di guida dell'imputata per la durata di anni uno.
Motivazione in gg. 60.
Così deciso in Udine il 15 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2024.