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Guida in stato di ebbrezza: aggravante dell’incidente applicabile solo con prova certa di turbativa stradale significativa

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Tribunale Pescara, 04/05/2023, n.331

In tema di guida in stato di ebrezza, l'aggravante relativa alla causazione di un incidente stradale non può essere applicata in assenza di una prova certa e oltre ogni ragionevole dubbio circa l’effettiva causazione dell’incidente stesso, nonché di una turbativa significativa della circolazione stradale. L'aggravante presuppone infatti un'alterazione concreta e rilevante del traffico o il coinvolgimento di altri veicoli o persone, con o senza danni. In mancanza di tali presupposti probatori, l'aggravante non è configurabile.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito a opposizione a decreto penale di condanna, proposto dalla prevenuta entro i termini di legge, la stessa veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. C e comma 2 bis c.d.s.

Verificata la regolarità delle citazioni per la comparizione delle parti, alla prima udienza si formalizzava l'apertura della fase istruttoria. Conseguentemente si ammettevano le prove testimoniali su richiesta del p.m. e del difensore che richiedeva anche l'esame dell'imputata.

Nel prosieguo si esaminavano diversi testimoni, oltre alla disamina della documentazione prodotta dal p.m.; infine, revocato il decreto penale di condanna, le parti concludevano come in premessa.

Deve essere affermata la penale responsabilità della prevenuta, riqualificando il reato quale violazione del solo art. 186 co. 2 lett. C D.Lvo 285\92.

Il primo testimone esaminato, M.llo (…) - in servizio presso la Polizia Municipale di Pescara, dichiarava di essere intervenuto successivamente sul luogo dove erano posizionati i veicoli. La prevenuta corrispondeva alla conducente di una (…) e a terra c'era uno scooter. Alla visione dei primi dati sintomatici rappresentati dall'imputata, il teste procedeva nella misurazione del tasso alcolemico e l'imputata risultava aver assunto sostanze oltre la norma e come riportato in rubrica.

Si procedeva all'esame della seconda teste indicata dal p.m., nella udienza successiva, e dopo la revoca dell'ammissione del terzo teste sempre del p.m.

(…), conducente del ciclomotore, confermava la vicenda per come descritta nel capo di imputazione; notava cioè la conducente della (…) che nell'uscire dalla sosta urtava il proprio scooter, facendolo cadere a terra, danneggiandolo. Poi la conducente dell'auto tornava indietro con il veicolo in retromarcia e scendeva.

In questa stessa udienza del 8.11.21 il p.m. depositava i verbali dell'incidente con i relativi rilievi fotografici raffiguranti la (…) ancora in posizione obliqua all'interno della corsia e ben fuori dall'area di sosta.

All'ultima udienza si procedeva con l'esame di alcuni testi a difesa, con rinuncia di questa ad altro proprio teste.

Questi ultimi tre testimoni hanno evidenziato una linea difensiva incentrata sulla mancanza di prova riguardo alla attività di guida da parte dell'imputata, e quindi assunzione di alcool da parte della stessa nel tempo successivo all'urto dello scooter ed in attesa dell'arrivo della polizia giudiziaria allertata dalla conducente dello scooter.

Entrambe le circostanze evidenziate dalla difesa appaiono del tutto inverosimili, oltre che riferite dai tre testimoni a difesa in modo generico e contraddittorio.

La condotta di guida è confermata chiaramente dalla posizione dell'autovettura rinvenuta e fotografata dagli agenti ancora obliqua, fuori dall'area di sosta. Riscontro chiaro alla dinamica riferita dalla teste del p.m.

Ancora più inverosimile appare la circostanza dell'assunzione di alcol da parte della prevenuta in attesa dei rilievi; la quale, scesa dall'autovettura, era rimasta impegnata nello scambio dati con la conducente dello scooter, in attesa di verifiche e accertamenti, comunque in fase di ripartenza e mai logicamente predisposta all'assunzione di una quantità tale di alcool quale quella rinvenuta nelle due misurazioni (il teste a difesa parla di una sola birra).

Va rimarcato che con la misurazione del tasso alcolemico si è ricavata una percentuale superiore a 2 g/l.

Nessun dubbio inoltre sulla identità della conducente e quindi sulla prevenuta, compiutamente identificata.

Nel contempo non si è rinvenuta una prova certa ed oltre ogni ragionevole dubbio relativamente all'aggravante dovuta alla causazione dell'incidente stradale.

Non è risultata accertata alcuna turbativa alla circolazione stradale, né si è avuta prova certa e rigorosa riguardo ai danni subiti dallo scooter.

La documentazione fotografica prodotta dal p.m. evidenzia diverse foto dello scooter in posizione di sosta regolare, tranne una raffigurante il veicolo sul manto tradale. Né la sola testimonianza della conducente dello scooter potrà eliminare ragionevoli dubbi riguardo alla generazione di danni al proprio mezzo in occasione della manovra di uscita della (…). Al riguardo si segnala che dalla contestazione difensiva è emerso che in sede di s.i.t. la (…) dichiarava di aver appreso il fatto dell'urto dalla prevenuta e non da visione diretta; inoltre le testimoni a difesa riferivano di aver trascinato a mani lo scooter e di averlo poi fatto cadere.

L'episodio in oggetto è pur sempre relativo ad una ripartenza da fermi a partire da un'area di sosta; senza sostanziale perturbazione della pubblica circolazione. Né potrà escludersi la caduta dello scooter per cause diverse e in tempo diverso.

Di conseguenza si rimarca che la volontà dell'azione di guida dopo l'assunzione di alcolici rimane interamente radicata nella prevenuta, non apparendo però altrettanto evidente la causazione dell'incidente rubricato da parte della stessa.

Va puntualizzato che l'aggravante in oggetto si applica, oltre che nei casi di coinvolgimento di terzi o di altri veicoli, con o senza danni alle persone o alle cose, anche in caso di qualsiasi turbativa del traffico significativa, ossia potenzialmente idonea a determinare dei danni.

Ma nel caso in esame, la posizione finale dell'autovettura è scaturita - per stessa ammissione della teste d'accusa - dalla condotta collaborativa della prevenuta di fare retromarcia e scendere al fine di confrontarsi con la testimone, anziché dileguarsi.

Ne residua una accertata condotta di guida in stato di ebrezza, una contrastata causazione dell'incidente e una assenza di turbativa del traffico.

Occorre pertanto dar credito alla richiesta del pubblico ministero e quindi procedere in via di condanna, nei termini e limiti sopra specificati.

Di conseguenza, per la giusta esigenza di un adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto reato commesso nonché alla personalità dell'imputata, ai sensi dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., si ritiene equo condannare la stessa alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena ancorata al minimo di legge, nella considerazione della incensuratezza della (…).

Infine ben potrà essere disposta la sospensione condizionale della pena perché proprio l'assenza di precedenti penali dell'imputata consente un giudizio prognostico favorevole sul fatto che la stessa si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

Andrà applicata alla prevenuta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, oltre alla confisca dell'autovettura in quanto proprietaria della stessa.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara CA.CA. colpevole del reato, diversamente qualificato e di cui all'art. 186 co. 2 lett. C D.Lvo 285/92, alla stessa ascritto e la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Si dispone la sospensione della patente di guida per anni uno.

Si dispone la confisca del veicolo in giudiziale sequestro.

Motivazione entro il 5.5.2023.

Così deciso in Pescara il 14 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.

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