Tribunale Trieste, 26/07/2024, n.748
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis c. p. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'imputato, presente, è stato tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione di cui in rubrica ed all'udienza predibattimentale del giorno 16 aprile 2024 ed il difensore munito di procura speciale, formalizzava istanza di definizione processuale a mezzo del rito previsto e disciplinato dall'art. 438 e seguenti c.p.p., subordinato alla acquisizione di documenti e all'esame del giudicabile ed il Tribunale, sentito il pubblico ministero, ammetteva l'imputato alla definizione processuale invocata.
Il processo veniva quindi differito all'odierna udienza per dare luogo all'esame del prevenuto.
Poscia, all'esito della discussione, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e poco sopra ritrascritte, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.
2. L'esame sereno, ma attento e diligente, del compendio probatorio utilizzabile ai fine della decisione, consente di ricostruire il fatto di cui in imputazione nei termini che seguono.
Il giorno (…) personale del Norm dei Carabinieri di Trieste procedeva al controllo di un'autovettura NISSAN Micra tg. (…) alla cui guida vi era l'odierno imputato che veniva identificato pel tramite di patente di guida in corso di validità.
Per quanto emerge dalla C.n.r. del (…) e nei relativi allegati (cfr. aff. 5 e sgg. fasc. PM) fin da subito il giudicabile palesava i sintomi tipici della assunzione irrazionale di bevande alcoliche (emanava un alito alcolico ed aveva gli occhi lucidi) e, di necessità, gli operanti lo sottoponevano ad un accertamento preliminare con il cosiddetto precursore alcolblow, che dava positività all'alcool e, successivamente, previa informazione di tutte le garanzie di legge, lo sottoponevano al controllo con l'etilometro.
Va precisato che il giudicabile, ritualmente avvertito, rifiutava l'assistenza di un avvocato durante il detto accertamento e che le prove dell'etilometro, eseguite a debita distanza temporale l'una dall'altra, davano esito positivo in entrambi i casi con tasso alcolemico pari, nel primo caso, ad 1,03 g/l e, nel secondo caso, pari a 1,02 g/l e, quindi, superiore ai limiti di legge.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di quanto riferito nella C.n.r. del (…) e nei relativi allegati;
Risultano, inoltre, acquisiti agli atti del giudizio gli scontrini relativi alle prove con l'etilometro eseguite dall'imputato alle ore 02.37 e alle ore 02.38 con l'esito sopra indicato, e sottoscritte dallo stesso e dall'operante (cfr. aff. 9-16 fasc. dib.). Gli elementi sopra esaminati consentono, anzitutto, di affermare che l'imputato al momento dei fatti era alla guida dell'autovettura sopra indicata per come prospettato in imputazione. Va poi evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità fatta propria dal Tribunale, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi o errori della strumentazione utilizzata o di metodo nell'esecuzione del test (cfr. in termini Cass. Pen., sentenze 11 giugno 2019, n. 28887; 24 novembre 2015, n. 48840; 30 marzo 2004, n. 45070). Nel caso di specie, può ritenersi che l'esame strumentale, effettuato nel pieno rispetto delle procedure individuate dal regolamento di esecuzione del Codice della strada, attraverso un apparecchio omologato e regolarmente funzionante, per come attestato nel verbale e in assenza di prove contrarie, ha incontrovertibilmente accertato il superamento del tasso soglia normativamente previsto. Va, comunque, evidenziato che lo stato di alterazione dell'imputato al momento dei fatti dovuto ad abuso di sostanze alcoliche era desumibile, oltre che dalle risultanze del test alcolimetrico, anche dagli elementi sintomatici accertati dagli operanti (cfr. aff. 5 e sgg. fasc. PM e aff. 9-16 fasc. dib.) ossia l'alito fortemente alcolico e gli occhi lucidi (cfr. in tema Cass. Pen., sentenze 15 marzo 2019, n. 26572; 20 aprile 2016, n. 24698, secondo le quali il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza). Provato è altresì l'elemento soggettivo del reato contestato, di natura contravvenzionale, essendosi l'imputato posto alla guida della vettura nel sopra descritto stato volontariamente o, comunque, avendo sottovalutato, per colpevole imprudenza, i pericoli derivanti dalla condizione di alterazione psicofisica in cui versava (acclarata anche tramite esame tecnico) che la norma incriminatrice mira a scongiurare. A fronte delle risultanze sopra ricostruite è, infatti, del tutto irrilevante la convinzione soggettiva dell'imputato, espressa in sede di esame, circa la propria efficienza psico-fisica ( cfr. trascrizioni udienza 28.05.2024 esame imputato: "io sinceramente mi sentivo lucido e di poter guidare senza creare nessun danno").Tale convinzione, infatti, non è sufficiente ad escludere la colpa in chi, volontariamente, si pone alla guida di un veicolo pur trovandosi, obiettivamente, in condizioni di ebbrezza alcolica, così come accertato all'esito dei controlli svolti. Non vi sono, quindi, motivi per dubitare della condizione di ebbrezza del prevenuto per come accertata dagli operanti nei termini sopra chiariti, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), del D.lgs., n. 285/1992. 3.Peraltro, i fatti contestati e dimostrati, appaiono di particolare tenuità, con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Tale norma introduce, infatti, nell'ordinamento una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, che presuppone la sussistenza di un reato, integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ed esprime considerazioni attinenti alla non opportunità di punire fatti non meritevoli di pena, nel rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà della sanzione penale. Quanto all'ambito di applicabilità, in precedenza la norma era applicabile con il limite generale di pena, quanto alla sola pena detentiva, nella misura "non superiore nel massimo a cinque anni" e senza limite, invece, per la pena pecuniaria. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, invece, va evidenziato come sia stata introdotta una soglia di pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. La norma, quindi, nella formulazione vigente si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Quanto agli ulteriori presupposti applicativi, l'art. 131 bis c.p. prevede che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata se l'offesa è, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, particolarmente tenue e se il comportamento non è abituale. Quanto al presupposto della particolare tenuità della condotta, la disposizione in esame specifica che la sua sussistenza va desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, valutati sulla base dei criteri di cui all'articolo 133 co. I c.p., compreso quello attinente all'elemento soggettivo del reato e, in particolare, all'intensità del dolo e al grado della colpa (art. 133 co. 1 n. 3). Per quanto riguarda, invece, la "non abitualità del comportamento", tale requisito deve ritenersi escluso quando "l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole". Venendo, quindi, al caso concreto, si osserva per un certo profilo, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis c. p. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica (Cass. n. 50243/2015).
Per ulteriore e connesso profilo, osserva questo Tribunale come la fattispecie contestata rientri nel margine edittale previsto dall'art. 131 bis c.p..
L'offesa, poi e per quanto dappresso motivato, appare di particolare tenuità, in considerazione dell'esiguità del danno arrecato e delle modalità della condotta.
Non solo, infatti, il superamento della soglia di punibilità è piuttosto ridotto, ma neppure è stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente che veniva fermato per un controllo di routine in orario notturno, mentre guidava.
Nello specifico, osserva questo Tribunale che l'inciso fatto proprio dagli operanti negli atti di pg e per il quale "l'autovettura procedeva con andatura incerta" è affermazione del tutto apodittica poiché "l'incedere incerto" è caratterizzazione propria della deambulazione e non del procedere di un veicolo; inoltre, va evidenziato che prima di procedere al controllo, gli operanti hanno avuto modo di osservare le modalità di guida serbate dal giudicabile e nulla hanno documentato in atti con riguardo ad una condotta di guida caratterizzata da profili di pericolosità per gli utenti della circolazione stradale.
Le circostanze di tempo del fatto commesso in ora notturna, inoltre, non appaiono ostative all'operatività dell'art. 131 bis c.p. atteso che la motivazione deve apprezzare a fare riferimento "alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità" (Cass. 31843/2023, opportunamente richiamata dalla difesa dell'imputato in sede di discussione).
Ed invero, l'occorso di cui in imputazione risulta avvenuto in una situazione di assenza di traffico e di relativo pericolo concreto per i terzi, non essendo stata segnalata alcuna ulteriore violazione alle norme della circolazione stradale. Ne segue che il fatto in esame non ha generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma (cfr. in termini analoghi Cass. Pen., sentenze 11 novembre 2020, n. 11655; 20 febbraio 2019, n. 22080).
Non ricorre, inoltre, alcuno dei casi tassativi di esclusione ex lege della tenuità dell'offesa previsti dal comma 5 dell'art. 131 bis c.p., né emergono altre situazioni (si pensi al concorso formale di reati, che nel caso in esame non sussiste essendo contestato all'imputato un unico reato) che, incidendo sui parametri degli "indici requisiti" della tenuità dell'offesa, potrebbero fungere da sbarramento al riconoscimento della causa di non punibilità. Il comportamento dell'imputato, infine, non risulta, abituale. E ciò emerge principalmente dal casellario giudiziale, dal quale si evince che il giudicabile è immune da precedenti penali e dalla circostanza che all'imputato è contestato nel caso in esame un unico reato. La personalità dell'imputato ed il suo grado di colpevolezza dimostrano, dunque, la evidente occasionalità del comportamento delittuoso realizzato. Detta occasionalità, per altro profilo, si evince anche dalla documentazione clinica riversata in atti e condizionante il rito prescelto e con ciò intendendosi, nel particolare, gli esiti degli esami del sangue del 1 marzo 2024 e dalla cui lettura si può apprezzare l'assenza di biomarcatori propri dell'abuso costante di bevande alcoliche da parte dell'imputato.
4. Da quanto detto discende il proscioglimento dell'imputato dal reato in contestazione per particolare tenuità del fatto. Alla pronuncia segue la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Trieste per le valutazioni di competenza in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente, atteso che tale sanzione, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., resta applicabile e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al plesso giudiziario penale (cfr. in termini Cass. Pen., sentenze 23 maggio 2023, 25820 e SS. UU. 25 febbraio 2016, n. 13681). Motivazione riservata nel termine di giorni 90.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica letto ed applicato l'art. 131 bis c.p.
ASSOLVE
l'imputato dal reato ascritto per particolare tenuità del fatto.
Motivazione riservata nel termine di giorni 90.
Così deciso in Trieste il 28 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2024.