Corte appello Cagliari sez. I, 09/02/2023, n.134
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Difatti la presenza del difensore funzionale a garantire che l'atto in questione virgola in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
L'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen., infatti, è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza; l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7. cod. strada.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2022 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, dichiarava Gabriele So. colpevole del reato di cui in epigrafe.
2. Sulla base degli atti del dibattimento, istruito - alla presenza dell'imputato - mediante prove testimoniali (segnatamente esame dell'Appuntato Scelto Di.Da. e del Luogotenente Ra.Ro., all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Senorbì; dei testimoni della difesa Pu.Em. e So.Ca.; e della Dott.ssa Ec.Ca. intervenuta sul luogo con l'ambulanza del 118) e produzioni documentali (certificato di intervento del 118 in data 22.12.2018 relativo all'imputato;), il primo giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.
2.1. Dalle dichiarazioni del Di. e del Ra. era emerso che in data 22 dicembre 2018 intorno alle ore 18:15 i militari avevano fermato il So. alla guida del furgone Peugeot Boxer, meglio descritto in epigrafe, di proprietà della S.N.C. Es.
2.1.1. Più esattamente, l'imputato mentre transitava nella via (...) di Senorbì non si era fermato all'art. intimatogli dal Luogotenente Ra. ed aveva altresì proseguito la marcia, urtando lo stesso militare che era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso; i carabinieri avevano quindi seguito il mezzo fino a quando non erano riusciti a fermarlo nel piazzale della ditta del So., dove era intervenuta anche un'ambulanza del 118.
2.1.2. Oltre a procedere contro il So. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per cui lo stesso era stato giudicato separatamente, i militari avevano deciso di procedere all'accertamento della guida in stato di ebbrezza avendo constatato nell'imputato uno stato di alterazione compatibile con l'assunzione di bevande alcoliche.
2.1.2. A tale accertamento - da effettuarsi presso la stazione dei Carabinieri di Senorbì, con l'ausilio della Polizia Stradale di Sanluri che aveva fornito l'apparecchiatura etilometrica in sostituzione di quella degli stessi militari di Senorbì sottoposta alla programmata revisione - il So. aveva rifiutato di sottoporsi.
2.2.1 L'imputato, esaminato in udienza, aveva negato che il Ra. gli avesse intimato l'alt senza tuttavia escludere che l'avesse urtato con il furgone, seppure involontariamente.
2.2.1. Il So. aveva precisato che, una volta fermatosi nel piazzale della sua ditta, era stato raggiunto dal suddetto militare che aveva aperto lo sportello del furgone e lo aveva trascinato a terra tanto da fargli perdere i sensi dopo aver sbattuto la testa. Dopodiché era intervenuta l'ambulanza che lo aveva visitato sul posto.
2.2.2. Con specifico riguardo ai fatti per cui si procede aveva poi sostenuto di non aver assunto bevande alcoliche, essendo astemio, e che non gli era stata offerta la possibilità di contattare un avvocato neppure presso la Stazione dei Carabinieri dove era stato condotto subito dopo il fatto.
2.3. La versione difensiva era stata inoltre confermata dai testimoni della difesa Pu.Em. e So.Ca., mentre la dottoressa del 118 Ec.Ma. era intervenuta per visitare l'imputato nel l'immediatezza del fatto.
3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza del So. con riferimento al reato ascrittogli.
Il Giudice di primo grado svolgeva le seguenti considerazioni.
3.1. Con specifico riguardo all'oggetto della contestazione, doveva innanzitutto affermarsi la piena legittimità dell'operato dei Carabinieri di Senorbì che, a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto ferito il luogotenente Ra., avevano deciso di procedere con l'alcoltest nei confronti del So. responsabile del sinistro, come dallo stesso ammesso.
3.2. L'appuntato Di. aveva inoltre rappresentato che l'imputato, prima di procedere all'accertamento etilometrico, era stato debitamente avvertito della sua facoltà di farsi assistere da un difensore.
3.2.1. Né del resto erano emersi elementi idonei ad inficiare l'attendibilità di tale testimone qualificato, oltre ad essere di difficile accoglimento la tesi per cui la Polizia Stradale di Sanluri, intervenuta in tal senso, e specializzata nelle operazioni di accertamento della guida in stato di ebbrezza, avesse omesso di avvisare il So. di tale facoltà.
3.2.2. Era altresì vero che, se davvero ci fosse stata tale omissione, la stessa avrebbe dovuto oggetto di specifica doglianza da parte dell'imputato se non nell'immediatezza fatti, quantomeno successivamente, ossia in sede di opposizione al decreto penale di condanna.
3.3. La fattispecie criminosa era certamente integrata avendo il So. consapevolmente rifiutato l'accertamento strumentale del tasso alcolemico disposto nei suoi confronti, trattandosi di un reato istantaneo che si perfeziona proprio con il rifiuto dell'interessato, ossia nella manifestazione dell'indisponibilità dello stesso a sottoporsi all'accertamento (1).
3.4. Ciò posto, il Giudice di primo grado, valutati i parametri dell'articolo 133 c.p. ha ritenuto equo irrogare al So. la pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei - ma non la confisca del veicolo in quanto appartenente ad un soggetto diverso dall'imputato - oltre al pagamento delle spese processuali; con il beneficio della sospensione condizionale della pena ricorrendone i presupposti di legge.
Motivi della decisione
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, sottoponendo alla Corte i motivi di seguito sintetizzati.
4.1. Mancato accoglimento dell'eccezione di nullità per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
- Lamenta l'appellante il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile come l'accertamento del tasso alcolemico. Difatti, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, l'obbligo di dare avviso di tale facoltà all'interessato opera non solo in caso di avvio del test etilometrico ma anche in caso di rifiuto (2).
- Altrettanto errato è l'assunto del primo giudice in ordine ad un'ipotetica intempestività dell'eccezione poiché non sottoposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna.
A proposito del limite temporale entro cui è possibile proporre tale eccezione, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato come la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere tempestivamente dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e 182 c.p.p. comma 2 secondo periodo.
4.2. Erronea valutazione del quadro probatorio a sostegno della penale responsabilità dell'imputato.
Premesso che il primo giudice non avrebbe considerato la sequenza fattuale nella sua totalità e la sequenza temporale degli eventi, l'appellante deduce, sotto vari profili, di seguito riepilogati, il travisamento della prova:
- l'imputato non si era fermato all'alt, non per eludere volontariamente l'avviso, ma perché viaggiava con i finestrini del furgone chiusi a causa dell'orario notturno, oltre ad esserci i rumori esterni che non gli avevano consentito di sentirlo; pertanto, i militari hanno erroneamente interpretato la condotta del So. come oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale;
- il So. era visitato dalla Dott.ssa Ec. (dell'ambulanza medicalizzata intervenuta sul posto), la quale in dibattimento, così come gli altri testi a difesa (So.Ca. e Pu.Em.) aveva escluso che l'uomo si trovasse in stato di ebbrezza alcolica;
- i Carabinieri avevano deciso di sottoporlo all'accertamento etilometrico alle ore 20:30/20:45 ben due ore dopo l'arresto ed in ogni caso il difensore d'ufficio era stato avvisato solo parecchie ore dopo, verso le 22:50/23. così contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 386 c.p.p..
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto legittimo l'operato dei carabinieri benché l'imputato non avesse investito il maresciallo Ra. e quindi non avesse provocato alcun sinistro stradale
Ma soprattutto ha omesso di considerare che i militari non avevano redatto il verbale di cui all'art. 354 c.p.p., adempimento non surrogabile dall'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore in merito al quale ha deposto l'appuntato Di.
Tale avviso, trattandosi di un atto di garanzia, richiede un perfezionamento comunque formale, ovvero documentale, non potendo dunque supplire all'omessa verbalizzazione l'eventuale dichiarazione testimoniale dell'agente (3), il quale oltretutto non poteva riferire su quanto dichiarato dalla persona sottoposta ad indagini a proposito della richiesta di avvalersi di un difensore, con conseguente vizio di nullità insanabile della deposizione del Di. che è dunque inutilizzabile ai fini della decisione.
4.3. Omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Lamenta, infine, l'appellante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza che il Giudice di prime cure abbia fatto riferimento alcuno alla sua personalità e non sussistendo elementi che potessero essere di ostacolo al loro riconoscimento; considerato che il So. è gravato da un solo precedente penale, per di più per un modesto fatto di competenza del G.d.P.
5. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale, previa declaratoria della nullità e inutilizzabilità dell'accertamento per omesso avvertimento di cui all'art. 114 disp. Art. C.p.p., di assolvere l'imputato dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, o con altra formula ritenuta di giustizia', in via subordinata, previa concessione delle attenuanti generiche, applicare il minimo edittale ed ogni altro beneficio di legge, da convertire con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis del C.d.S.
LA CORTE OSSERVA
6. L'appello è infondato e la sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
6.1. E' bene innanzitutto chiarire che l'odierno procedimento riguarda esclusivamente la condotta di rifiuto di sottoporsi all'alcol test, sanzionata dall'art. 186, comma 7, Cds, di tal che tutte le argomentazioni difensive afferenti la contestazione di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni oggetto di autonomo procedimento, in relazione alle quali, oltretutto, l'imputato è stato arrestato in flagranza, sono sostanzialmente eccentriche, dunque irrilevanti, rispetto ai fatti oggi contestati; oltretutto successivi di alcune ore trattandosi di condotte avvenute ore dopo, quando il So. si trovava già in caserma:
Per di più, come si apprezza dal certificato del casellario giudiziale in atti, in relazione a quelle condotte è intervenuta sentenza del Tribunale di Cagliari in data 19 settembre 2019. con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, per cui non sono più sub judice.
Oltretutto il verbale di arresto da cui la difesa trae parte delle proprie argomentazioni ed in specie la tempistica dei fatti, non è stato neppure prodotto agli atti, da alcuna delle parti.
Del resto, per quanto, alla luce di quanto si vedrà più avanti, di limitato rilievo, e lo stesso appellante che ammette come all'imputato venne tempestivamente nominato un difensore d'ufficio e che questo venne certamente avvisato (si lamenta esclusivamente la scarsa tempestività di questo avviso, ma, a ben vedere, si tratta di poche ore, perfettamente compatibili con i tempi del procedimento e con la consolidata prassi); oltretutto l'avviso di cui si discute è quello dato all'imputato - e non già il difensore - circa la sua facoltà di farsi assistere da un difensore, ma solo ove questi sia prontamente reperibile.
6.2. Nel merito è radicalmente infondata l'articolata censura con cui la difesa contesta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità degli accertamenti etilometrici, pur non effettuati per via del risoluto rifiuto del So., in conseguenza del mancato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
6.2.1. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione Con alcune recenti e condivisibili decisioni che, nel solco dei precedenti insegnamenti, hanno definitivamente superato alcune isolate pronunce di segno contrario, fra le quali quella richiamata dall'appellante, ha recentemente ribadito che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini".
Difatti la presenza del difensore funzionale a garantire che l'atto in questione virgola in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
L'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen., infatti, è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza; l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7. cod. strada.
6.2.2. Del resto, la locuzione, contenuta nell'art. 354 cod. proc. pen. (riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria) - cui si richiama l'appellante - "nel procedere al compimento degli atti" fa evidentemente riferimento al compimento di un atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante etilometro, al quale l'interessato ha acconsentito. Mentre il rifiuto eventuale c. con esso, il reato istantaneo di cui all'art. 186 comma 7 cds, attiene ad una fase anteriore.
Milita a favore di questa interpretazione anche il testo dell'art. 379. comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: "Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".
6.2.3. Depone nel medesimo senso la lettera della norma regolamentare, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), indica altresì, attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "ovvero", l'alternativa fra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché, se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche "nel procedere agli accertamenti" ovvero in caso di "rifiuto opposto dall'interessato", significa che il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all'art. 114 disp. art. cod. proc. pen..
In altri termini, il procedimento è in corso quando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest, ma nel momento stesso di tale diniego, viene integrato il fatto reato ivi contestato di cui all'art. 186 comma 7 CdS.
6.3. Da ultimo osserva la Corte come in ogni caso il rifiuto dell'imputato nel caso in esame è intervenuto prima del test preliminare non invasivo con apposito strumento.
Ebbene, in proposito non si è mai dubitato, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, mai contraddetto (n. 5396 del 5 febbraio 2015) che "la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta di accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previste dall'art. 186, comma terzo, C.d.S. in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p.".
6.4. Parimenti infondata la richiesta difensiva di rivisitazione del trattamento sanzionatorio ed in specie di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6.4.1. La censura, ai limiti della inammissibilità in quanto l'appellante si limita a richiamare la modestia dell'unico precedente penale a carico dell'imputato risultante dal certificato del casellario giudiziale non aggiornato presente in atti, è priva di pregio in quanto non si confronta con la motivazione offerta dal primo giudice, che ha evidenziato la complessiva condotta negativa dell'imputato virgola in specie la pervicacia negazione del fatto mediante discredito degli operanti.
A tale motivazione, in alcun modo confutata dall'appellante ed ampiamente condivisibile, deve aggiungersi la complessiva valutazione della condotta tenuta dall'imputato anche al momento del fatto, giacché il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest perveniva successivamente alla violazione dell'alta imposto le forze dell'ordine, all'investimento volontario di uno dei militari e ad una complessiva condotta di resistenza commessa con violenza a un pubblico ufficiale.
6.4.2. Per analoghi motivi non si ritiene che debba essere accolta la richiesta difensiva, da ultimo formulata in sede di appello, ma non avanzata davanti al giudice di prime cure, di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità.
Difatti la complessiva gravità della condotta, il numero dei reati commessi nella medesima occasione, la pericolosità dell'agito del So. per la collettività tutta, considerato che oltretutto non si tratta neppure di un soggetto completamente incensurato, unito alla dirimente considerazione del fatto che il lavoro di pubblica utilità non può essere condizionalmente sospeso e che l'imputato non ha affatto inteso rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena, inducono la Corte a rigettare la richiesta di sostituzione della pena.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui la pena del lavoro di pubblica utilità non può essere sospensivamente condizionata, derivandone in caso contrario una pena illegale, posto che l'esecuzione della pena sostitutiva di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, implicante lo svolgimento di un'attività collaborativa da parte del condannato, resterebbe così di fatto esclusa (5).
7. La sentenza deve essere pertanto integralmente confermata e l'imputato condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
LA CORTE
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza impugnata e condanna Ga.So. alle spese di questo grado del giudizio.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Cagliari il 9 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.
(1) Si veda Cass. Pen,, Sez. 4, n. 5909 del 6.02.2013.
(2) Si veda Cass. Pen., n. 49236/2016 e n. 6526/2018.
(3) Si veda Cass. Pen., Sez. 4, n. 34337 del 13.10.2020.
(4) Si veda Cass. Pen., Sez. 4, n. 16.816 del 14/01/2021 (Dep 04/05/2021), nonché, sezione quarta, n. 33594 del 10.02.2021 (Dep. 10/09/2021).
(5) Si veda, da ultimo, Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Ce. (dep. 09/08/2022) Rv. 283456 – 01.